F.-\SCIS~IO E DE~IOCRAZIA 227 sovranità popolare potrebbe ridursi ad essere più apparente che reale, più nominale che effettiva. Parimenti, non potrebbe la nazione intera procedere in massa all'elezione ed eventualmente alla revoca degl'innumerevoli dirigenti e funzionari delle tante aziende statali, comunali, ecc. : nè può giudicare gli accusati de' varii reati, nè procedere direttamente, manit militari, all'esecuzione delle sentenze che esso emanasse. Il diritto è anch'esso il prodotto di una lunga elaborazione della eoscienza umana, non è statq ·inventato, nè s'inventa in un giorno solo, nè si esprime in formole semplici e facili ad apprendere, come i versetti latini del Portoreale, in cui s'insegnava la grammatica e la sin tassi. ·vi sono i tecnic,i del diritto, come di qualunque altra materia, e vi è un'organizzazione tecnica della giq.stizi.a provata e riprovata, riformabile e perfettibile, più o meno rispondente alla.: scopo, ma sempre preferibile all'improvvisazione di un individuo o di una folla. Ciò che interessa è che 13:giustizia, come tutte le altre branche, della pubblica amministrazione, non sia asservita al Governo, rion sia fatta coltello per colpire alle spalle gli avversari di esso (come diceva il Guerrazzi), non serva a manomettere le pubbliche libertà, non divenga strumento di dominio: e perciò anch'essa dev'essere sottoposta al sindacato popolare, come tutti gli altri organi amministrativi: ciò che importa è che i giudizi sieno pubblici, le sentenze motivate e, insomma, che si adottino le cautele, che }'.esperienza ha dimostrato e dimostrerà di essere necessarie, perchè essa (la giusti·zia) non si converta nel suo_contrario. E così in tutti gli altri rami della pubblica Amministrazione : non è tanto l'elezione più o meno popolare degl':i,mpiegati, che può essere arra di buona scelta e del hµ.on andamento delle varie aziende, quanto la loro indipendenza e responsabilità, il sindacato sui loro atti esercitato da organi adatti, già costituiti in parte nèi paesi civili) altri in formazione e tutti capaci di" perfezionarsi per rispondere sempre meglio ai loro scopi di_pubblica utilità. . E poi vi sono de' principi fondamentali, diremo costituzionali della convivenza civile, principi acquisiti alla coscienza giuridica e politica dei popoli moderni. Tali sono la certezza (e non retroattività) delle leggi, l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (non è leèito, p. es., far gravare i tributi più su una classe di cittadini. meno su altre~ e non è lecito assolvere Ùna parte de' cittadini dal- • • .. •• • BibliotecaGino Bianco '· \ . .
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