F.S. Merlino - Questa è l'Italia

244 F. S. MERLINO cidio, con la reclusione da tre a nove anni e che l'omicidio è punito al massimo con l'ergastolo, almeno con diciotto anni di reclusione (art. 364-365-366). Ergastolo, detenzione, reclusione - il lettore chiede forse che gli si spieghi di che si tratta. L'ergastolo è, dice l'articolo 12, la reclusione a vita in uno stabilimento speciale,. in cui il condannato rimane per i_ primi sette anni (e in certi casi perfino tutta la vita) in cella, pur essendo costretto a lavorare, qualunque sia il suo stato fisico e morale; poi, egli lavora insieme ad alcuni compagni, ma in un silenzio perpetuo. « Questa prigione, dice con ragione lo Zanardelli, può diventare piu spaventosa della pena di morte perché la perpetuità e la solitudine ... si può dire, fanno della vita una tortura e della morte un sollievo 5 • » O Caligola, o Falaride, voi siete riahilitati! Dopo l'ergastolo, la pena si biforca: il ramo principale, la reclusione, conserva la caratteristica dell'er- . gastolo, la separazione cellulare per un sesto della sua durata e non mai ,per meno di sei mesi; successivamente, si allontana da essa di mano in mano che si attenua, fino a esser cancellata nella liberazione condizionale. Ma ecco che l'eterno dualismo di questo codice si ripresenta con la pena della detenzione, ramo cadetto della famiglia della penalità, pena aristocratica, per la quale non è prescritto il regime cellulare. Questa pena era originariame~te congiunta ad ogni delitto « non determinato da un impulso cattivo ma generoso » (Mancini). Esistono dunque delitti derivati da un impulso generoso: alla buon'ora! Perfino il furto può derivare da sentimenti, ché certo non hanno nulla di cattivo, dalla pietà o dal dovere filiale: senza contare che, come l'insurrezione è l'ultima difesa dei popoli contro la tirannide dei governanti, cosi il delitto è la suprema garanzia dei deboli contro l'abuso della ricchezza, della volontà e del potere 6 • Su questo si era fatta la proposta di lasciare ai giudici la facoltà di sostituire, quale che fosse la natura del delitto, la pena della detenzione a quella della reclusione, quando il movente del delitto Iion era cattivo. Ma allora il legislatore avrebbe tradito i suoi: si sarebbe, sia pur minimamente, sollevato all'idea di una giustizia comune alle due classi in cui è divisa la società: ci 5. Progetto del Codice Penale presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1887, t. I. Relazione Ministeriale, p. 38. 6. Questa verità viene debolmente riconosciuta nell'articolo 51 che ammette la scusante della provocazione per ogni sorta di delitti; dunque anche per qudli contro la proprietà. BibliotecaGino Bianco

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