F.S. Merlino - Questa è l'Italia

APPENDICE 239 lo- è neppur piu 1 , non è neppur pari, per responsabilità, al ministro-del culto, cui la legge proibisce di incitare, perfino in privato, àlla disobbedienza {inadempienza) alle leggi e perfino alle disposizioni dell''autorità. Il membro .parlamentare, qualora manchi al m~ndato ricevuto o nè abusi, non è punito perché, o il suo atto non è contemplato dalla legge, o è protetto dalle immunità parlamentari e si assicura l'impunità soprattutto votando per il Ministero .. Si è mai punito quel deputato, che rubava il portafogli ai suoi colleghi? Privilegi sempre, nell'uno e nell'altro senso. Della responsabilità ministeriale in questo Codice neppure si parla. Quanto- diciamo dei deputati è tanto vero, che l'articolo 204 punisce con la reclu_sione da uno a cinque anni e con una grossa ·multa colui che si fa dare o promettere denaro, per comprare il favore di un membro del Parlamento o di un funzionario pubblico. Ma non esiste san,. zione penale contro il membro parlamentare che presta l'opera su..a ai Ministri per denaro o per altri compensi, che hanno lo stesso fine. Diamine! Se fosse stata sanzionata una simile disposizione. che sarebbe accaduto del Governo parlamentare? È dunque provato che la legge ha due pesi e due misure. I posteri leggendo questo Codice, non avranno dubbi: diranno cheesso fu opera di una classe dirigente avida di potere, dedita allo sperpero del denaro pub.blico e preoccupata di assi~urarsi l'impunità delle sue malefatte. Come! si dirà, aveva già vissuto. trent'anni di regime borghese, aveva bevuto fino in fondo l'amaro _calice, aveva visto svolgersi dinanzi ai suoi sguardi afflitti le piu sfacciate tresche, le bai:i<li:erotte piu spaventose, i deficit sempre rinnovantisi, l'aumento vertiginoso del debito e del bilancio. Da quella del Parlamento e quella dell'ultimo comune, ogni amministrazione pubblica era inquinata dalla corruzione. Le inchieste si succedevano senza nessun risultato. Lo Stato, che dico, la nazione· intera era sull'orlo del fallimento. In queste circostanze, il legislatore pubblica un nuovo Codice penale: si diffonde in disposizioni minuziose e strampalate contro i furterelli e lascia impuniti i grossi furti, ciascuno dei quali equivale magari a d . . }0 I 1 ooo. 100.000, 1.000.000 1 picco 1. Quasi non si può credere! Per scoprire le forme piu lievi, piu ~::1significanti della colpa, le gradazioni, le_ varianti e le sfum{ture impercettibUi di avvenimenti o di omissioni che possono lederé gli interessi della· classe dirigente o la tranquillità. 1. Art.·20 e dr. 394 § I e 198. Biblioteca Gino Bianco

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