F.S. Merlino - Questa è l'Italia

F. S. MERLINO hanno· in cosi scarsa misura) tanto dei corpi quanto dei loro membri o rappresentanti. Ce n'è abbastanza per mandare in prigione tutti i giornalisti non ministeriali e perfino tutti coloro che, pur non occupandosi di politica, abbiano la disgrazia di metter piede 'in un ufficio o di batter il naso per la strada in· uno deg-l'innumerevoli funzionari pubblici. Ben inteso, il legislatore ha lasciato l'iniziativa della procedura all'autorità offesa, per salvaguardare i casi in cui essa ritenesse prudente di tacere. E non è ancor tutto. In .quei casi, la legge punisce non solo il fatto, l'ingiuria orale o scritta contro quei funzionari o contro quelle astratte entità ·giuridiche, ma perfino il turbare ·.(articoli 188 e 198), · perfino il biasimo (art. 126), perfino la discussione (art. 125), perfino l'apologia di turbamento <lell'ordine. o del biasimo, della discussione e ogni altro · fatto dichiarato delittuoso dalla legge medesima ( 12 5): e, con raffinata nozione giuridica del delitto, essa colpisce non solo il tentativo, gli atti prepat.atorii di qualsiasi genere ma anche l'istigazione a turbar l'ordine, al biasimo o all'apologia, alla discussione e l'associazione per istigare al turbamento dell'ordine pubblico, al biasimo o all'apologia, alla discussione; senza contare un gran numero di altri fatti, sostanzialmente innocui. ma dalla legislazione visti con occhio veramente inquisitore. E le pene ch'esso commina contro tutti quei delitti politici sono cosi severe, che al confronto il codice penale dell'Impero tedesco è, come ha notato il professor Meyer - di un liberalismo_ sorprendente. Due disposizioni imprimeranno perpetuamente a quel Codice le stigmate del disonore e della faziosità: gli articoli 122 e 198. L'uno ristabilisce il delitto di lesa maestà, di offesa privata contro il re e insinua ovunque la diffidenza e il sospetto nei rapporti a1nichevoli, perfino nel santuario della famiglia. L'altro proibisce l'indagine sui fatt,i attribuiti a un membro del Parlamento, anche se di pubblico dominio. Il primo articolo ci riporta alla Roma imperiale; il secondo conferisce il brevetto d'inviolabilità e di irresponsabilità a un migliaio di persone appar-· tenenti allo, Stato, proprio dal momento çhe (e forse proprio per questa ragione) il loro prestigio è scaduto. Ho detto irresponsal-ilità. Difatti si veda il rovescio della me. daglia: osservate la ,differenza di trattamento concessa al depu• tato offeso e quella al deputato prevaricante. Nel prin10 caso il deputato è piu che un ·funzionario statale; nel secondo non Biblioteca Gino Bianco

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