8 all'avviamento ad uno stato normale di cose, perchè non posso ammettere coll'onorevole FrisCia che l'assegnazione ad un uomo pericoloso di un domicilio coatto diverso da quello ove egli è avvezzo a vivere porti il male alltrove; mentre è evidente essere nei luoghi da cui lo si allontana che esso pelle relazioni che ha può creare pericoli e danni per la pubblica sicurezza, pericoli e danni che non può certo pr9durre in seguito all'ammonizione e al domicilio coatto nel luogo o tranquillo od isolato ove esso viene costretto a dimorare. Quale è il concetto che determinò le disposizioni di legge sull'ammonizione e sul d~micilio coatto ? È quello contenuto nell'antico precetto di Ulpiano, il quale dic~va : Oongruit bono et gravi praesidi curare ut pacata atque quieta provincia sit ' quam · regit: quod non difficile obtinebit si sollicite agat ut maZis hominibus provincia careat eosque conquirat. · Ripeto adunque che la legge -sul domicilio coatto è diretta a~ allontanare da determinati Juoghi, dove essi sono pericolosi, uomini i quali se non hanno commesso gravi reati, abbiano però, come ieri disse l'onorevole Vastarini-Cresi, commessi dei fatti i quali lascino ritenere che sono sulla via di commetterne. Gli inconvenienti di tali disposizionj ·di legge io li ho già riconosciuti ·ed esposti e cert.o in condizioni normali consentirei alla loro abolizione; ma in pari tempo non posso e non devo dimenticare che le condizioni in cui si trova la pubblica. sicurezza, come ho esposto, non sono in istato normale e quindj non credo che le dispo_sizioni medesime si possano ora abolire.· . ·
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