VERSO LA LEGITTil\ÙTÀ DEL POTERE. 3 Ma senza cnt•·are nella quistione sulle origini del potere civile, ammettendo anzi tutti i pronunziati rer.ati da principio, è fuori di dubbio che essi non si posson prendere nell:ì m·assima loro ampiezza per sempre e per tutti i casi, senza veruna restrizione; talmente che fosse lecito ad una società, sempre che il voglia, disfarsi di un potere costituito per costituirsene un 'novello. Sia sovrana la società ) sia sovrano il popolo : può egli non avere alira norma che il suo volere? Vi parreb· be forse inaudito il caso che un Sovrano sia irragionevole ed ingiusto? La volontà creata, sia dell'individuo, sia di una comunanza, non può giammai trovare in se medesima la giustificazione dei proprii atti : questo è privilegio della sola volontà increata) perchè identificata realmente colla ragion sovrana di ogni reÙitudine. La giustizia di una volontà creata dipende dal conformarsi ad una norma snperio•·e, indipendente da' suoi atti, ed a lei manifestata per un giudizio necessario, imperioso · della ragione. Ora secondo questa è indubitato) che un popolo anche sovrano) diciam c·osì) in radice, può trovarsi obbligato a mantenere un patto tacito od espresso, a subire le conseguenze di un proprio fatto; come sarebbe, per ragion di esempio, di aver riconosciuta od affidata l'autorità di governa l'lo ad un'assemblea, ad un console, ad un triumvit·ato, ad una dinastia, ad un monarca, ad un soggetto qualunque. Ove questo avvenga, è non meno indubitato che la società, la nazione deve stare alla norma che essa medesima si av1·cbbe imposta, pel'chè il dovere di starei non è costituito da lei, ma è indipendente da ogni suo volere. E così la ragione
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