Volontà - anno XI - n.1 - gennaio 1958

lavoratore ridotto così ali' estrema miseria. Non c'è da meravigliarsi se, CO• me scrive la stessa Eleonora d'Abo– rea nel preumbolo alla Carta de Logu, « plus pro chi ciascunu C.il plus inchinevili assu mali Cagheri chi non assu beni» (esistono pili a– bitanti inclini a mal fare che portali al bene). Ma invece <li eliminare i deli1ti colpendone la causa principale, cioè migliorando le condizioni della po. polazione, si continua nell'illogico, ingiusto e pressochè inutile metodo di combattere la criminalità con iJ timore di sempre piìi severe con– danne. Anche se è solo con la conquista spagnola che la categoria dei cosi• detti uomini di legge prenderà un enorme sviluppo e diverr:, una ve– ra piaga sociale, già nel 14.mo se– colo il numero dei notai e quello degli avvocati (parallelamente agli inizi della proprietà privata) è già importante. Quanto al potere giudi– ziario propriamente detto, esso è composto, all'epoca dcll'elaborazio. ne della Carta de Logu che se ne oc– cupa nella quarta parte dedicata par– ticolarmente alla procedura penale, delln Corte (sa corti), semplice tri, bunale, della Corona locale, specie di corte d'assise formata da tutti i giudici di una località, della Coro- 11a settimanale o di Berruda, specie di corte d'appello, ed infine della Corona degli Uditori, che equivale– va ad una corte di cassazione, for– mata da due categorie di magistrati: ,.,li iUdit.ori ed i Saggi, che spesso ~eliberavano insieme al principe. Sarebbe difficile considerare o. biettivamente la legislazione della Carta de Logu se non si tenesse pre- sente che, al momento della sua pro– clamazione, ci troviamo ancora in pieno medioevo. L'idea generale di giustizia e, conseguentemente, quel– la particolare di giurisprudenza, so– no lontane dall'attuale diritto posi– tivo e abbondano di rea:doni primi– tive. Facendo a meno di tutto il si– stema carcerario dei tempi moderni la giustizia medioevale è molto pili sbrigativa. Con la caduta dell'impero romano cade anche nella dimenticanza la nozione della sua « lex )) che è in– nanzitulto la consacrazione della proprietà privata e dell'auloritì1 sta– tale legiCerante per e sulla colletti– vilà. Al diritto romano si sostitui– sce, in Europa, il clirit10 alla giusti– zia individuale, concezione che si at– tenuerà quando i dissidi saranno in parto risolti attraverso una composi– zione pacifica. Subentra successiva– mente l'uso del Giudizio cli Dio nel quale la divinitl,, attraverso la prova dell'acqua o del fuoco, è ritenuta giudice dirello e iufallibile; anche il Giudizio divino saril talvolta so– stituito da una composizione paci– fica. Con lo svilupparsi della caval– leria medioevale, e elci senso mili– taresco dell'esistenza, per cui una buona spada è il solo buon giudice, prende dcll'im1>ortanza e subentra a sua volta il duello, cioè un combatti– mento a titolo giudiziario. In segui– to, i nobili specialmente, presero l'abitudine di pagare dei sostituti che dovevano battersi in rappresen– tanza delle due parti in dissidio. Dal concetto di duello deriva logi– camente quello di uu duello collet– tivo che si concretizzerà nelle in– numerevoli gm~rre privale tra feu– datari, causa prima della rovina del– l'agricoltura di tutti i paesi europei. 39

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