Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

.. BOLOGNA 143 solo in quei casi in. cui, per il modo in ~ui venga esercitata; possa costituire un pericolo di turbam~nto dell'ordine pubblico. - Lo · Stato interviene invece allorquando la beneficenza sia esercitata mediante istituzioni ~ ppositamente create ed . aventi, fra gli altri fini, anch~ ·· quello di prestar~ a$sÌstenza ai poveri ; e ciò per- ~hè l'esistenz~ di enti collettivi, con fine continuativo, rappresenta un fenomeno sociale troppo importante, perchè l'ente pubblico· possa disinteressarsene. L'assistenza ai poveri, in quanto siano bisognevoli di soccorso, può esplicarsi sotto · diverse fòrme e con -vario contenuta, come diversi e vari sono i casi dell'umana indige~za. E perciò noi vediamo come esistano nel territorio ·dello Stato opere pie, ossia istituzioni di beneficenza facoltativa, o. libera, con fini diversi, aventi tuttavia in èomune un unico scopo e cioè di sovvenire alle · classi povere. · La beneficenza infine, in quanto esce dal campo della facoltatività, e si restr~nge in quello obbligatorio, ossia la beneficenza legale, conside-- rata nelle. sue forme principali, alle quali corri- -spondono istituti giuridici disciplinati da , speciali · norme, · può essere sottoposta, a grandi linee, ad ·una . duplice partizione. In primo luogo si ha la beneficenza a va~t.aggio dei poveri in istato di .malattia, ossia tutte le var~e forme <;liassistenza sa- . nitaria sia a domiçilio che ospitalie,ra. In secondo luogo si ~~ quella a vantaggio dei poveri chet pur essendo in istato di sanità, per speciali co~dizioni di fatto sono incapaci di provvedere a se stessi (esposti; orfani, vecchi, inabili al lavoro, ecc.). Tralasciando di parlare della beneficenza legale, in quanto rientra nel campo ~,att~vità d~lle provincie e dei comuni, tratteremo invece della beneficenza esercitata dalle istituzioni di assistenza e penefic~nza. ·282. - La. legge fondamentale al . riguardo rimane tuttora quella del 17 luglio 1890, n. 6972, alla quale però sono stat~ apportate notevoli modificazioni. dal regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2841. Secondo tale legge, rimasta in que~ta parte immutata, sono istituzioni di assistenza e di beneficenza le Opere Pie ed ogni altro ente morale, che ·abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri tanto in istato, di sanità, quanto in istato di malattia; lio a Gt o • 1a o b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l' a1'1Jiament9a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento mo- . raie ed economico. · In ordine alle medesime lo Stato interviene : a) disciplinandone, con disposizioni legisla- · tive e regolamentari, la formazione e. l•·amministrazione e le riforme; · b) esercitando la vigilanza e la tutela sui loro atti più importanti ; c) assumendone, ove occorra, la rappresentanza legale mediante appositi organi statuali ; d) concorrendo finanziariamente al loro man- .. \ tenimento. Il R. D. 30· dicembre 1923, n. 2841, aggiunge che con decreto reale, promosso· dal ·mini- ,_ stero dell'interno, di· concerto con quello dell'istruzione, possono e~sere dichiarati istituti scolastici· e posti alla dipéndenza del ministero dell'istruzione, quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'istruzione è dell'educazione, in base alle tavole di fondazione e ·agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini dell 'assistenza, i quali saranno tuttavia cònservati. Le istituzioni di assistenza e di beneficenza , sono dette pubbliche, sia tenuto conto della loro finalità, e cioè perchè, quantunque aventi origine dalla volontà dei privati che le crearono, sono tuttavia a vantaggio del pubblico, ossia del pubblico povero, sia anche per· la loro condizione giuridica, e cioè per essere sottoposte alla vigilanza e alla tutel~ dello Stato: · · Non possono invece dirsi. pub~li~he nel senso di .essere organi della pubblica amministrazio~e, poichè, quantunque adempiano a una f6nzione di . inte;esse ge~erale, tuttavia (fatta ectezione. per la congregazione di carità, la quale deve ritenersi un vero ente locale dell'amministrazione statale) le opere pie in genere sono enti autarchici .istituzio- • nali, e perciò possono considerarsi tutt'al più. ~ome organi indiretti della pubblica ammin~strazione, i~ guarito adempiono funzioni di pubblico interesse. Il R. D. 30 dicembre 1923 prima citato, . ' . divide le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in due classi. Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l ~ assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutto il Regno e • • quelle che hanno u0;~en·t1atapatrimoniale effettiva superiore alle lire ·50.000. ' . ,, • • ' . I • r.:

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