Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

, .. • • BOLOGNA ----------· 123 condizioni da determinarsi da apposito regola~ento . ~ dietro pagamento di corrispettivo da parte _degli utenti (Conconi). · · Come abbiamo avuto occasione di rilevare, il diritto di disporre del patrimonio comunale (accettazione di lasciti e di doni, alienazioni, cessioni di crediti, assoggettamenti ad ipoteche, servitù, costituzione di rendit~ fondiarie, destinazione e regolaf!lento dell'uso) appartiene al consiglio comunale· : la giunta municipale ne è investita dell 'amministrazione secondo i propri criteri prudenziali, che non devono tuttavia essere. in contrasto con le direttive del consiglio, particolarmente per ciò che si •riferiscé al bilan~io di previsione. . 259. __!_ Oltre ai beni patrimoniali, di cui abbiamo detto, concorrono anche alla formazione del patrimonio del comune :_ I proventi dei dazi, delle sopratasse sui· dazi di consumo governativi, delle imposte e tasse lo-· cali, dei. diritti di ..concessione, delle sovraimposte, i proventi dell'esercizio diretto per appalto del diritto d.i peso pubblico e della misura pubblica ~ei cereali · e del vino' e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e di mercati~ 1 proventi delle tasse o dei contribùti conseguenti da leggi speciali, come, ad es., la tassa su le aree fabbricabili, la tassa di soggiorno, ecc. Ecco come si esprime la legge, a proposito delle facoltà concesse ai comuni per procurarsi i mezzi finanziari ad essi occorrenti nel caso di in- . sufficienza delle loro rendite : I comuni, nel caso d'insufficienza · delle loro rendite, hanno facoltà : ·, . . 1 ° d'imporre dazi interni di consumo sulle categorie di generi indicati nella tariffa annessa al R. D. 24 settembre 1923, n. 2030. Essi provvequando esis~ono comode vie di circunvallazione ; 2° di elevare sovraimposte alle coritribuziòni dirette sui terreni e sui fabbricati ; 3° di applicare un'addizionale all'imposta com1 - plementare istituita con regio decreto 30 dicembre 1923; n. 3062, ai termini dell'art. 1 del R. ·D. 30 dicembre 1923, n. 3063 ; 4° di applicare, con l'autorizzazione del mi- ' nistero delle finanze, in sostituzione dell'addizionale predetta, una ·impost~ generale progressiva sull'~n- · sieme del reddito _consumato, ai sensi degli art. 2 e seguenti del R. D. 30 diçembre. 1923, n. 3063; 5 ° di istitùire l'imposta sull'industria, a carico di chiunque eserciti · un'industria, un commercio, .. un'arte ed una professione, ai ·sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2538; 6 ° di istituire la tassa · annuale di patente a carico di chi eserciti un commercio, un'arte od una \ . . professione ai· s_e~si dell'art. 8 ·del R. D. 18 no• vembre 1923, n. 2538; ~ 7° di imporre il contributo di maputenzione stradale a carico di enti e persone che, in dipendenza del loro commercio o industria, ovvero pet altri motivi, determinano un più intenso logorio . ' delle strade, ai termini degli art. 9, 1 O e 11 del R} D. 18 novembre 1923, n. 2538; 8° di imporre il contributo di ~iglioria di cui agli articoli 12 a 20 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2538; 9° d'imporre le tas~e di licenza; 10° di istituire la tassa_sulle fotografie e sulle insegne ai sensi dell'art. 1 e seguenti. del R. D. 11 febbr~io 1923, N. 352, sulle vetture pubbliche, sulle private, sui pianoforti e ·bigliardi, sui domestici, sul bestiame, sulle · bestie da tiro, da sella e I da soma e sui cani, salve le esenzioni stabilite do.no all'imposizione ed alla riscossione dei dazi · dalle rispettive leggi; . · secondo le norme del suddetto decreto e del 11 ° di esercitare dirèttamente o dare in aprelativo regolame~to, ed in conformità alle di- ·palto l'esercizio della privativa del diritto di peso . . scipline -che potr~nno essere stabi~ite _nei, regola- pubblico, della misura pubblica dei cereali e del ,, I • menti loc~li, escluso ogni divieto ed . onere · ~ul vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in transito immediato, salvo il determinare la via di_ occasione di fiera o mercato, purchè tutti questi passaggio nell'interno del capoluogo, o di. vietarlo diritti non rivestano carattere coattivo ; GinO ■ 18 CO • \ . - 1

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