Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

r .. UNIVERSITÀ FASCISTA . ' I . ; fissata nel comune la sua residenza, giuridicamente • VI appartenga. . . . -\ Dell'elemento ~ popolazione, che è capitale, la legge non si occupa espressam~nt~, se si eccettuano ·· degli ac_cenni sparsi n~lle leggi sui censimenti e nel, R. decreto per ·Ia· tenuta del registrò ··dellapopolazione, che' è mansi.one affidata ai comuni. Col censimento si viene a stabilire la _popolazione legale di ·ciascun comune, che è quella dei residenti abitualmente ; legale perchè legalmente a~certata, ma rispondente solo allo· stato di fatto. Quest'accertamento numerico esplica effetti giuridici in relazione al -numero ·dei rappresentanti che com-· pete a ciascuna amministrazione comunale, alla composizione numerica di organi minori e di ·commissioni, ali' estensione della .tutela sugli atti economici: ai limiti quantitativi ·nell'applicazione delle· tasse, e alla estensione di alcuni · diritti accordati in ordine all'importanza dei comuni. _ Il numero· degli a_bitan·ti è l'unica misura di questa importanza ; mentre la loro qualità non ha alcuna influe~za, per cui - come nel seno della popolazione non abbiamo in via assoluta distin- : zioni --- nella grande famiglia dei comuni vige il principio della _perfetta eguaglianza di funzioni. Così non abbiamo in diritto il comune urbano, l'industriale, ti r.urale ; -ma il comune gra~uato per numero di popolazione. ✓ . . Nel registro della · popolazione stabile sono ,compresi· tutti coloro che vi. hanno l~ dimora abituale. Tale iscrizione, che ·.è la constatazione dell. .fatto ·della residenza, accce~ata dalla iscrizione, - produce l'effe'tt-0 ·giuridico· dell'appartenenza alla - comunità, che viene a cessare solamente colla cancellazion~ dal detto registro : quindi, altra constata-·,, zione del fatto, o della morte, o del trasferimento in-altro luogo, il quale però deve essere accertato _- quando si_·tratti· di _movimènto nello interno del , Regno. - · ?alla contempor~nea isC:rizionenel ·registro della· popòlazione stabile di altro cçmune. Così chi non ha dimora fissa, resta di necessità iscritto nel comune di origine e partecipe della corpora~ zione medesima. . Tuttavia è anche ~a tener conto d. una ap-. partenenza soltanto giuridica, non a~compagnata dal fatto materiale ; così la moglie, che non sia lega-I- .mente separata dal marito, conserva la residenza nel comune dove questi · la tiene, anche se essa di- · morasse abitualmente in altrò, e i minorenni seguono sempre ··la residenza dell'esercente la patria potestà. ' I • Bibli t e Gino Bia CO Quindi elemento principale ~ indispensabile del comune è la popolazione senza distinzioni, re .. sidente .nella medesill}a località. ·- • · 247. - Nella legge abbiamo due istituti che si riferiscono a legami dei cittadini" dello Stato col . comune·= il domicilio politico, che cia~cun elettore possiede agli effetti, delr esercizio del diritto ~lettorale per la formazione della camera dei deputati, e il domicilio di soccorso, per cui. _il c9mune è ten~to in certi casi ad assistere il . povero. Ma i rapp~rti che ne conseguono sono d• altr~ natura, . per· quanto simili di quelli de~la residenza, e non influenti sulla determinazione della popolazione del. comune, tanto in senso realis,tico; quanto giuridico. Dal -concetto di popolazione ·del comune è necessario discendere alla nozione del cittadino. · Il nostro diritto positivo regola esplicitamente la-cittadinanza soltant~ co~~ titolo di godiin~nto dei diritti politici del Regno in genere ; si occupa cioè dei cittadini dello Stato, e dal possesso della ~ittadinanza politica derivano tutti- gli altri diritti · pubblici ; così chi non è cittadino italiano- non può gode~e dei diritti politico-civili d'indole comunale, fatta eccezione per l•elettorato. La legge, agli effetti elettoraii ammi~istrativi,' ha un•altra eccezione, e concede il diritto elettorale e di eleggibilità riel comune anche ai contribuenti iscritti nei ruoli di questo per le imposte tanto era-· .. . riali quanto comunali, agli eventuali, nudi proprietari o direttari di imm~bili, ai mezzadri e fittabili {art. 14, 19. e 20 T. U.). Inoltre attribuisce una ingerenza indiretta nell'amministrazione _comun~le a· ~~alunque contribuente -. quindi anche al non residente - ·per il motivo che gli concedè il diritto _d'esercitare l'azione popolare nell'interesse del co- ·mun~ (art. 69 R. D. 30 dicembre 1923, .n. 2839). Anche per costoro è evidente - in diritto posi ..' tivo - .un- rapporto di appà~enenza al comune. 248. - ·Mentre col termine popolazione espri-· miamo il _concetto di reale appartenen1a per fatto' di residenza, coli' altro di cittadinanza• ci riferiamo a un'idea più larga che _comp~ende i residenti· e. tutti gli altri _che col comune hanno .un· legalJle _qualsiasi, o djpendente dalla loro origine, o p~r ~ont ri~uzioni tributari~ dovute ali' azie.nda·, o per · interessi propri che sorgono. ·nel suo territorio • Sono perciò cittadini del comune : . a) gli iscritti nel registro della popolazione stabile ; • . :. · · b) gli emigrati, che conservano la cittadi• ,,

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