Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

- - ·.-stituzionale alla repubblica cisalpina, divenuta l' an- · no dopo italiana, assetto che comprese anche i co- ·muni, i quali furono ripartiti in .tre classi in ragione della popolazione. Nelle prime due classi il -consiglio comunale, composto rispettivamente di quaranta e . di trenta membri, doveva per metà -obbligatoriamente essere formato di possidenti. Era nominato per ciascun comune dal consiglio del dipartimento, il quale alla sua volta, dopo la pri~a sua costituzione, era. rinnovato dagli stessi consigli · comunali, ognuno dei quali designava a comporlo otto o sei cittadini secondo la popolazione 244.. - Questa a rapidi tratti la storia della ··formazione e dello sviluppo del comune italiano dai più antichi tempi fino al periodo delle inva- .sioni napoleoniche. - Resterebbe a dire del comune dalle restaurazioni del 1815 fino ai nostri· giorni. Ma è questo un. periodo di storia recente che tutti quanti co- / ..noscono. D'altra parte, poichè il tempo mi sospinge, io non posso fermarmi oltre in queste rievocazioni $loriche. P~sso invece, con la guida del CONCONI, ad esaminare gli elementi Jcostitutivi, del ~omune. 245. Nel comune si ha prima di tutto una popolazione e un territorio dove essa abitualmente dimora ; a questi due elementi di natura fisica, si aggiunge un complesso di interessi, dipend~nti dal fatto della convivenza ai quali vien provveduto collettivamente, e quindi un patrimonio comune, perchè non è ammissibile lo svolgimento d'una azienda, senza mezzi economici. Tali elementi, solamente potenziali sono integrati dall 'elemento giuridico, per il quale la popolazione è ordinata in società. Però questa società, costituita p~r provvedere agli interessi colletti vi dei propri membri, che sorgono nell'ambito del territorio oc- . cupato, è porzione di altra più ampia che· abbraccia un territorio molto più vasto, e che sop~a di sè non conosce alcun ,umano potere ; vogliamo dire • · Io· Stato. Per ciò nel comune si osserva una doppia spècie di elementi costitutivi, fisici e giuridici ; della prima specie sono la ~popolazione, il territorio e il patri'f oilio ; della seconda l' organizzaz_ione e il 11incofo~ di dipendenza dalla sovranità dello Stato. ·Qui ci occuperemo soltanto della, popolazione J e del territorio. . . ,. • 1no 1anc I ,1()7 , 246. - Dal fatto materiale della residenza che è la dimora stabile - deriva il titolo giù~ ridico di appartenenza alla società comunale, che è corporazioné coatth,a e nello stesso tempo aperta a chiunque. A vendo il comune lo scopo di provvedere agl9interessi che superano l'attività delle famiglie comprese nel territorio da esse occupato. ~ in ordine a questo, è ovvio che nè la sede principale degli affari di un individuo del luogo, cioè il d·o- . micilio civile, nè la temporanea dimora nel medesimo, possono essere sufficienti per determinare la detta appartenenza, la quale deriva solamente dal- . l'avervi fissata la casa, intesa come centro della vita domestica. Dicemmo la società comunale corporazione . coattiva in quanto che, derivando la detta appar~ tenenza ~al fatto semplice della residenz~, questa crea di per sè stesso uno stato di diritto, senzé?- che occorrano dichiarazioni formali di volon.t~, e senza ~he sia possibile distruggere, con una manifestazione contraria di volontà, l'effetto giuridi~o conseguente a}Ja residenza scelta ; e la dicem~o anche aperta a chiunque per il motivo che ciascuno ha piena facoltà di fissare dove vuole quest 'ultima, senza che sia necessario l'assenso· degli organi della corporazione p~r entrare nel seno d~ essa, e usufruire per ciò di tutti i diritti che . n~ .. derivano. Però al fatto materiale della residenza deve essere congiunto lo stato di possesso della c~ttadi-: nanza italiana, o almeno l'appartenenza per naz~ona~ lità ad altre provincie italiane in mancanza ·deli~ naturalità. Arriviam~ a questa conclusione perchèl>. essendo la società comunale frazione di quella p;~ vasta che è lo Stato, non si può ammettere eh~ colui il quale non è compreso in questa possa f ~r parte di quella. Tuttavia l'art. 12 del T. U. 4 . : • ! Febbraio 1915 n. 148 equipara ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto elettorale ammin~: strativo, anche i- non cittadini, purchè appartenenti . . . ,,,ad altre provincie italiane non facenti parte del . ) .. Regno. Ripugnerebbe quindi negare l' appartenenzét-. giuridica di costoro alla popolazione del comunel> \ . quando vi abbiano ta residenza, se la legge riconosce a loro il diritto elettorale e la pòssibilità. d 'es- {, sere eletti consiglieri. . · Ma non riteniam~ poi da questa eccezion~\ . - dettata in altri tempi più da motivi sent1me~<~ tali e politici, che da deduzioni di diritto - po-:- ter ammettere che qual~nque straniero, ove abbi~· I • • • \ . I \ I \ \

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