Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

\ . '1ir1iv.., ' . 17 I 2 z BOLOGNA 9 non tutti i legislatori abbiano scritto nelle loro leggi il principio che prevale nella scuola italiana, poichè, come s'e visto, la legislazione estera può preferire ~ di applicare la legge ~el giudicé o quella del domicilio matrimoniale. La cons~guenza sarebbe che i coniugi italiani che sono 4omiciliati in America in uno Stato dove in determinati casi è consen-· tito il di~orzio potrebbero ottenere· dal .giudice americano lo scioglimento del loro matrimonio, mentre la magistratura italiana ~on potrebbe dare l' exequatur a questa sentenza perchè il giudice italiano è lgato al principio scritto nella legge italiana. Cosi . il matrimonio · legalmente sciolto . in America non_· sarebbe sciolto in Italia. , Che cosa avverrebbe se due coniugi tedeschi venissero in Italia a chiedere lo scioglimento del matrimonio in base a motivi per i quali lo scioglimento è consentito dalla legge tede~ca ~ Come si dovrebbe comportare il .g, iudice Italiano~ Qui· c'è stata qualche oscillazione nella nostra giurisprudenza, la quale per un certo tempo aveva data la ·. prevalenza alla legge nazionale degli sposi e aveva ritenuto possibile che in Italia si pronunziassero dei divorzi in questa situazione. ·Più tardi però la giurisprudenza nostra si è ricreduta e, secondo me, giustamente. Infatti è verissimo che . il giudice· italiano è tenuto ali' applicazione delle leggi nazionali degli stranieri, ma l'articolo 12 prel. del nostro codice civile dice pure che in nessun caso leggi estere possono derogare dalle leggi proibitive del regno riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume. Se il legislatore nostro n~n riconosce l'istituto del divorzio e concepisce la famigli~ come indissolubile no;n può permettere la penetrazione di leggi estere che vanno conto un. principio fondamentale per il .nostro diritto famigliare. · , Senonchè qui si potrà osservare : non si può dire, a priori, che il divorzio sia immorale poichè vediamo .Stati che non sono certo barbari, come la Francia e la Germania, che lo hanno già introdotto nelle loro leggi. Ma qui ripetiamo che non si tratdi dare un giudizio sul divorzio· ma sol~ di valutare la compatibilità col nostro ordinamento. E noi rispettiamo il . diritto estero, ma riteniamo che il legislatore italiano non possa rinu~are alla propria concezione della famiglia che ha voluto .indissolubile ; quindi per noi si tratta proprio di immoralità famigliare, e devesi perciò. applicare l'articolo 12 e non l'articolo 6 delle preliminari • • 1a.nco lnf atti la· giurisprudenza'.si è venuta accostando a questo ordine di ìdee, però fino a un certo punto. Oggi è più probabile che se due coniugi tedeschi o due coniugi francesi domandano lo scioglimento del matrimonio a un. giudice italiano que-· sti risponda di ·no per il limite preclusivo dell 'articQlo 12 ricordato. Però è. altrettanto probabile · un'altra cosa; che se invece la sentenza divorzi-. stica è stata ottenuta ali' estero e si tratti semplicemente di farla eseguire in Italia, la magistratura italiana risponda affermativamente. . In conclusione, pronunziare una sentenza di · divorzio, no, come cosa proibita dalle nostre leggi; ma ammettere gli effetti di una sentenza\ estera d1 divorzio in Italia, questo si I A:, rigore di logica la soluzione non soddisfa troppo. I µiagistrati ~h~ • • • I ragionano a questa maniera Sl comportano un pochino come Ponzio Pilato éhe, col layarsi le mani, volle significare che esso non avrebbe emessa la sentenza ingiusta ma, poichè era stata pronunziata da altri, egli vi passava sopra. . Ma veramente Ponzio · Pilato "non è passato. alla storia come modello di giudice. Sembra più logico che, per le ragioni dette, non debbasi lasciar penetrare il divorzio in Italia nè direttamente ·nè indirettamente per gli effetti derivanti dalla senten".: za estera resa qui esecutiva. Tutto questo nel campo del diritto · nostro interno. Adesso però bisogna aggiungere ·anche un' altra cosa, · ossia tener conto . di un altro eleme.ilto~· Da un certo tempo e precisamente dal 1905 noi si~mo legati da una conv~nzione internazional~ ~lÌa quale hanno aderito moltj dei principalì Stati d'Eu:.. ropa. Essa disciplina.· questa materia e fa l'ipòtesi èhe il divorzio sia chiesto in un paese diverso da quello al quale appartengono i coniugi. Questi non possono proporre la domanda di · divorzio· se non• quando il divorzio sia ammèsso tanto dalle loro leggi nazionali quanto da ,quella dov~ la domanda viene fatta, ·ossia si richiede la doppia condizione che il divorzio sia riconosciuto nel paese d~ origine degli sposi e nel paese dove la domanda viene proposta. Sarebbe invero stato meglio che la convenzione si fosse fermata q~i, ma l'articolo 7 aggiunge.... sebbene per cause di1'erse, a discapito della chiarezza. Ma ad ogni modo l'interpretazione non può essere che questa ; che la convenzione abbia . ,.. . voluto non solo che l'istituto del divorzio sussista nei due paesi ma che i petenti vi trovino· una causa tanto nell'uno quanto nell'altro, non imporI . - \

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