Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

I I • . . .. ... ... . BOLOGNA 79 . •· · Ciascuna .sezione si compone ~i un presidente ·e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione. ~ primi referendari, i referendari e i segretari . • • • visoriamente a supplirli quelli di un'altra sezione ; 8° - Distribuisce il personale di segreteria e di servizio nei vari uffici ; 9° -· Tiene la corrispondenza col ministero ; · 10° :. Fissa l'orario d'ufficio a secondo dellè sono assegnah a ciascuna sezione con ordinanza del presi~ente del Consiglio di Stato. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali possono essere destinati,· quando occorre, anche più di uno fra i primi referendarei _referendari. . . Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che sono lorp commessi, e ne riferiscono alla sezione e, quando ne sia il caso, al Consiglio di ·adunanza generale. Essi hanno voto de~iberatìvo, se_siano relatori o vengano · chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti-. Il presidente e i consiglieri di ciascuna sezion~ vengono designati con decreto reale al principio di ogni anno. Però la designazione è fatta in. modo che in ciascuna sezione giurisdizionale (quarta e quinta) almeno due e non più di quattro con- ~ siglieri siano mutati dalla composizione dell'anno . . precedente. .183.- -Poteri del presidente · del Consiglio di Stato. La legge accorda ampi poteri al presidente del Consiglio di Stato. Enumero qui i pi~ • • 1mportanb: • # Il presidente del Consiglio di Stato : · l O - Presiede le adunanze. · generali del Consigli~ ; _ esigenze dei diversi servizi ; · 11 ° ~ Ha la direzione del personale e del servizio interno ·; I 12° - Può accordare al personale di segreteria e subalt~rno congedi, nei limiti e nell~ con.; dizioni stabilite dall'art. 95 del R. D. 30• dicem- · . . 1923, n. 2960, sullo stato . giuridico degli impiegati civili dell 'amministrazi.one dello· _Stato, ecc. Esiste un consiglio di ·presidenza composto _.del :presidente del Consiglio di Stato e dei presi- . . denti di sezione e assistito dal segretario generale. Quest'ultimo ha voto deliberativo in tutti- gli affari concernenti il personale di segret~ria e subalterno. 184. - Data l'alta posizione ·dei presidenti ; . . . e dei consiglieri di Stato e l'importanza e la delicatezza delle loro funzioni, specialmente in ma- . teria giurisdizional~, la legge ha stabilito partico-· lari garanzie per la inamovibilità ~i detti funzionari .. Dice infatti l'art. 5 del testo unic.o 26 giugiiò~ 1924, n. 1054: I • ;_ 2° ..· Presiede le giurisdizionali di • • ·1ezion1 adunanze plenarie ·delle cui all'art 45 del testo · I presidenti e i consiglieri di Stato n~n pos- . sono essere rimossi, nè collocati a .riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempi_mento.delle condizioni seguenti : 1 ° .. Non· possono essere destinati ad altro ufficio, se non col loro ·consenso ; 2° - Non possono essere collocati a riposo · ~ d~ufficio~se non quando, per infermità o per de~ bolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientement~ ai doveri della carica ; · · • 'unico; . . 30 ~ Può· presiedere le sezioni consultive · nelle qual~ reputi intervenire ; 4° .. Ha· facoltà, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, ,, .scegliendo i consiglieri nelle sezioni e designando chi deve presiederle ; . ·· · 5° .. Può sempre convocare le speciali com... missioni di cui sopra e le sezioni· del Consiglio e presÌederle ; 6° .. Assegna a cias~una sezione i primi refe~endari, i referendari J e i segretari, e designa il segr~tario delle commissioni specia~~; . : 7° _ Può aggiungere alla sezione 1ncancata di esami~are determinati aflari, alcuni membri di altre sezioni, e può, in caso di _assenza o d'impedimento di membri di una sezione,. destin~re prov- - ■ o I CO , 3 ° :. Non possono essere. sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregol~re e censurabile condotta ; _.. . 4° - Non possono essere rimossi dall'ufficio, - ,, se non quando abbiano ricusato ·di adempiere a un dovere del proprio ufficio imposto dall~ leggi o dai - regolamenti ; quando abbiano dato prova di abituale ile gligenza, ovvero ·cok1fatti_ gravi, abbiano compromesso la loro reputazione p~rsonale o la dignità del collegio al quale appartengono~ I procedimenti preveduti nei numeri 2, 3, 4 . di questo articolo (cioè a ~ire collocamento a riposo d'ufficio, sospensione, rimozione) deb~ono essere eman_ati per decr~to reale;. sopra proposta mo- . tivata del ministro per l'interno, udito il parere .. • • • , I . . . . .... ,. ....

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==