Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

I •• ,., .. .,,,, BOLOGNA 35 a) in ordine alle relazioni di doveri, diritti ed interessi Jra le persone fisiche e morali ed il - potere pubblico, e I b) in ordine alla conservazione e all' incremento del pubblico demanio e del patrimonio degli enti pubblici, si mette in rilievo che gli atti am- . · ministrativi devono coincidere con l'interesse generale, anche quando vi si procede nell'interesse individuale. Abbiamo quindi due gruppi di atti amministrati vi. . Nel primo gruppo rientrano quelli che sono il portato della attiqità giuridifa della pubblica amministrazione e sono produttivi di effetti giuri- . dici. Lo Stato, al pari delle singole persone fisiche ' e di tutti gli enti di diritto pubblico, è titolare di diritti soggettivi privati e pubblici: esso nell'esercizio di tali diritti a mezzo dei suoi organi amministrativi viene in contatto con le persone fisiche e giuri~iche pubbliche: e poichè ad ·ogni diritto corrisponde normalmente un dovere, o una serie di doveri così spesso si verifica fra l'amministrazione pubblica (intesa nel senso più ampio) da un lato e i privati individui dall'altro un intreccio di do- . veri e di diritti: così al diritto dello Stato di ottenere i mezzi pecuniari che gli occorrono per provvedere alla sua esistenza e al fun•zionamento pubblica amministrazi911e. Codesti atti, numerosissimi e svariati, sono tut~i quelli che riguardano la \ gestione dei beni demaniali e patrimoniali· dello Stato e dei beni d'uso pubblico e patrimoniali • degli altri enti pubblici, l'esercizio dei lavori pubblici, la costruzione di opere e di strumenti di offesa e di idifesa bellica, ecc. ecc., ed essi costiI tuiscono per l'appunto~ una forma di attività eco- . nomico-finanziaria importantissima, che tende alla conservazione e all'incremento della pubblica proprietà, come la definizione pone in evidenza. ( 79. - Fissata così la nozione ·degli atti am- , . ministrativi, prima di passare alla loro classificazione, · sembra opportuno soffermarci un po' a studiarne i requisiti. Alcuni di questi requisiti si· riferis.cono alla giuridica esistenza degli. '!-tti a~ministrativi, altri alla loro 1'alidità. Quando mancano i_requisiti della prima specie l'atto si deve considerare come un semplice fatto, privo di èonseguenze giuridiche, perchè esso non può produrre alcun effetto giuridico nel campo amministrativo : così nel caso che l'atto non contenga una manifestazione di · volontà, o non abbia un oggetto. Quando mancano i requisiti della seconda specie, l '~tto è invalido, però esso produce tutti gli effetti a cui tende, fino a che non venga accertata e dichiarata la sua in- - dei servizi pubblici per organizzare la difesa della validità : così nel caso che un atto amministrativo patria, corrisponde nei cittadini il dovere ai pagare ' i tributi e di prestare il servizio militare, e ai diritti soggettivi privati e pubblici dei cittadini cor- ..risponde neÌlo Stato il dovere di tutelarli : nè possono, senza pàlese ingiustizia, essere compromessi quegli i~teressi legittimi delle persone, che nori sono veri e propri diritti, ma che tutta via costituiscono legittime aspettative di fronte alla pubblica amministrazione. Doveri, diritti ed · interessi ; ecco i tre elementi, che vengono in considerazione n_ei rapporti fra la_ pubblica amministrazione e le .. persone fisiche e giuridiche, che nella definizione ·sono stati messi in luce. ' Nel secondo gruppo rientrano q~uegli atti amministrativi, che vengono compiuti nell'esercizio deli' attii,ità materiale economico-finanziaria della iblioteca • venga co1n:piuto da un organo incompetente per ~ateria, per grado o per territorio. • 80. - Perchè, dunque, ~n atto amministrativo abbia giuridica esistenza si richiede: · a'.) che esso contenga una dichiarazione ·o mani/ estazione di volontà ; b) che tale dichiarazione o manifestazione di ~olontà venga fatta da un organo amministrati~o ; c) che l'atto amministrativo· abbia un oggetto determinato ; d) taluni autori (assimilando, forse, troppo gli atti amministrativi ai negozi giuridici del diritto privato) aggiun·gono un quarto requisito, la causa lecita ; e) altri finalmente a·ggiungono un quinto requisito, e cioè che · sia esaurito il procedimento di sostanziale formazione del['atto. \ '. I . I

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