Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

r .I PROF. VINCENZO RAGUSA I, • I ' I • AMMINISTRAZIONE CENTRALE ·E LOCALE l \ I VI. \ . . . ATTI AMMINISTRATIVI,CONCETTO, ELEMENTI, CLASSIFICAZIONE , • t .. SERA DEL 26 GENNAIO 1926 / . 72. - Più di una volta nel corso delle nostre lezioni abbiamo avuto occasione di accennare a ·quell'ampia e varia ed alta funzione che informa di sè tutta la vita di· un popolo, che anima tutto l'organismo nazionale, che guida lo ·Stato verso il raggiungimento dei propri · fini, cioè la funzione amministrativa, e ahbianio rilevato che attraverso • questa funzione si rivela, più energicamente che attraverso le altre due, il sommo imperio e la na- . tura etica~- dello Stato, perchè è nell' esplicamento · della medesima che lo Stato opera e si muove at- • tivamente, incita, dispone, ordina, reprime e provvede alla vita e ai bisogni suoi propri e a quelli dei suoi sudditi. 1 Dobbiamo ora vedere come si esplichi e si • manifesti esteriormente quest'altissima funzione. A tale scopo è necessario porre, più· chìaramente che ,sia possibile, la nozione degli atti amministrativi, i quali costituiscono appunto la ma- . nifestazione esteriore dell'opera della pubblica am- • • • m1n1straz1one. 73. - Sembra a prima vista che non si debba incontrare difficoltà nel porre tale nozione ; eppure . non esiste forse nel diritto· pubblico altro concetto intorno al quale ·i pareri siano tanto discordi e le definizioni ·tanto disformi, 1b iotec Gi o Bia 1co Alcuni, per esempio, considerando che intorno al potere ~secutivo s'impernia tutta I.a pubblica amministrazione, ritengono atti amministrativi quelli compiu~i da detto potere, escludendo gli atti dei ' poteri . legislativo e giuris.dizionale. Ma ci~ non è esatto, perchè va bene che funzione ·essenziale del , Parlamento è quella di fare le leggi e funzione precipua del potere giurisdizionale è quella di - I emanare sentenze; ma ciò non esclude che l'uno e l'altro possano compiere taluni atti amministrativi : ' . . . . . cosi vengono reputate veri e propri atti amm1n1strativi le leggi formali o improprie, quelle cioè che di legge hanno' solo la forma, ma .sono prive di contenuto giuridico ; così è da reputarsi atto amministrativo quel provvedimento che, ai sensi dell'art. 91 del Codice di Commercio, viene dal tribunale deliberato in camera di consiglio, dopo aver verificato l'adempimento delle condizioni sta-- bilite dalla legge per la legale costituzione di una società .anonima o in accomandita per azioni ; e , gli esempi_·potrebbero moltiplicarsi. Alt~i, guardando agli atti' tipici che vengono compiuti dallo Stato nella sua triplice- attività, legislativa, amministrativa e giurisdizionale, ritengono atti amministrativi quelli che hanno forma di ordi- ' nanza (atto tipico del potere esecutivo), non quelli I • • I •

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