Vita Nova - anno II - n. 7 - luglio 1926

BOLOGNA vari rami derivanti dalla prima, le varie funzioni e i vari servizi speciali ad essa affidati. t Nel secondo caso, si hanno tre tipi di amministrazione . a) diretta, se esercitata direttamente mediant~ propri organi, dall' a~ministrazione governativa ( centrale o loc.ale), o dalla amministrazione autarchica ; b) aziendale, quando un servi-: zio pubblico viene costituito come azienda speciale con personale proprio e con norme speciali di gestione (tale, ad esempio, il servizio ferroviario) ; e) indiretta o mediata, quando viene esercitata mediante organi distinti da quelli di amministrazione diretta, ma collegati alla gestione pubblica· statale- O· autarchica. · , 46. -· Ed ora passiamo a trattare degli or- • • • • • • gan1 amm1n1strat1v1. Di solito questi organi ~engono così classificati dagli studiosi di diritto pubblico : Organi deliberanti, organi consultivi, organi agenti, organi controllanti. , , So si presta attenzione al significato delle parole con cui detti organi vengono· designati, si scorge subito che ad ogni organo corrisponde una speciale attività della pubblica amministrazione. Organi deliberanti. 47. - Sotto questa designazione si comprendono: a) le Camere legislative; b) i Consigli comunali e provinciali. Qualcuno rimarrà -sorpreso al sentire che le due Camere, (le quali formano insieme col Re il potere legislativo), vengano qui designate come or- .. gani dell' ammini_strazione. Eppure tra le funzioni delle Camere entra anche quella di deliberare in alcuni casi atti amministrativi ; ma soltanto delibe- • .,, rare, non --attuare, non tradurre in·_effetto : questa . funzione di attuare, di compiere atti amministrativi non spetta agli organi delib~rant,i : essa è di stretta competenza degli organi agenti. ) · Le deliberazioni, cui qui si allude, non devono prendersi nel significato che ad esse suol darsi nel c·ampo stretto del diritto amministrativo·: gli organi deliberanti, quando deliberano atti amministrativi, nnn agiscono diversamente da qua!ldo adempiono la loro specifica funzione, che è quella di legiferare : essi l~iferano anche qui, ma il risultato dell'opera loro è diverso. Apparentemente, quando le Camere delibe·rano atti amministrativi emanano leggi, ina queste sono tali che di legge - Bi hanno solo la forma e l'apparenza : la loro sostanza, il loro contenuto non è quello di vere e proprie leggi, perchè esse non sanciscono norme giuridiche _coÒcarattere di generalità, non sono, in una parola, leggi proprie o sostanziali :· esse vengono designate col nome di leggi improprie o Jormali, perchè - come dicevamo - hanno solo la forma e l'apparenza di leggi : il loro contenuto è_ tale che potrebbe risolversi in un atto ammini- • I strativo compiuto dagli organi agenti : così è impropria e formale una legge che approva_ un ruolo organico, o istituisce -un corpo consultivo, o approv~ l'alienazione di un bene patrimoniale dello Stato, ecc. : tipica è, c,ome legge impropria, la legge del bilancio, che viene discussa ed approvata dal Parlamento, ma non ha un vero e proprio contenuto giuridico. . In quanto ai Consigli comunali e pro \linciali, di cui ci occuperemo diffusamente a suo tempo, la loro collocazione in questa· categoria di organi non pt.iò dar luogo a dubbio di sorta, perchè essi appunto sono gli organi deliberanti, rispettivamente, nel Comune e nella Provincia. . . I Organi consultivi. 48. - Accanto agli organi agenti troviamo, in tutti i rami dell'amministrazione, costituiti speciali co~·pi o collegi, composti da persone tecniche ed esperte, che hanno il compito di dar· consigli o pareri circa la legalità o l'opportunità di determinati atti amministrativi. . L'utilità che questi organi arrecano all'amministrazione attiva è evidente, quando si consid~ri che a far parte dei corpi consultivi vengono normalmente chiamati· uomini di grande esperienza, di vasta cultura, specializzati nelle materie intorno a cui devono dar pareri, mentre d •altra parte gli organi attivi, per quanto abili, difficilmente possono avere così grande competenza e così perfetta conoscenza della materia intorno a cui devono emanare provvedimenti da esser sicuri da non incorrere in qualche illegalità o in qualche eccesso : il parere espresso da collegi di competenti è già p~r sè stesso garanzia della legale correttezza e della bontà intrinseca dei prov~edimenti amministrativi. Di tah organi consultivi esistono due cate- . gor1e: . a) una categoria, la più numerosa, ma non la più importante, è costituita dai corpi consultivi • f ,, I

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