Vita Nova - anno II - n. 7 - luglio 1926

• ' BOLOGNA 21 collettivi, deve provvedere a questi bisogni quando si manifestano, anzi quasi prevenirli, e così, ora assecondare l'opera delle persone fisiche o morali, ora procur~re direttamente il vantaggio pubblico. , Procede · di regola con formalità semplici, senza oralità, senza contradittorio, con speditezza, ecc. Così il potere esecutivo esplica la sua azione di rego_la in modo automatico, per proprio dovere ed intimo impulso e senza solennità di rito. · d) Finalmente anche nella modalità delI'azione si ha una differenza fra il potere giudiziario e il potere amministrativo : il funzionario delI 'ordine giudiziario nel dare le sentenze non riceve ordini da nessuno : deve formulare secondo il suo convincimento ed in questo è assolutamente indip~ndente : d'altra parte le sentenze non possono essere revocate dal magistrato che le ha emanate, ma soltanto dal magistrato di revisione o d'appello. -Il funzionario amministrativo è invece legato di regola dal vincolo gerarchico, e, se di grado inferi ore, deve nell'esecuzione del · diritto informarsi · agli ordini d_el superiore, e quindi non è sempre indipendente nell'adempimento delle sue funzioni: viceversa può talora egli stesso modificare o revocare l'atto che ha compiuto. _ 34. - Da tutto ciò risulta evidente l'esattezza del principio posto nella definizione, dove è detto che lo Stato, a mezzo della pubblica amministrazione, provvede permanentemente ali' esercizioattivo della sua -autorità. Resterebbe a spiegare l'ultima parte della definizione, cioè che l'esercizio attivo e permanente dell'autorità dello Stato, mira al soddisfacimento dei bisogni collettivi; . ma la cosa è tanto chiara di per sè, che non ritengo sia il caso di spender parole. Piuttosto dopo queste nozioni gene~alissime intorno alla pubblica amministrazione, mi sembra interessante soffermarmi sul concetto di /unzione pubblica, per stabilire quindi il carattere dei pubblici funzionari. 35. - ·Nell'attuazione del suo potere d'impero, attaverso la triplice funzione, legislativa, amministrativa, giurisdizionale, lo Stato esplica un'attività pubblica : qualunque atto .che emana dallo Stato e che si manifesta come espression~ del suo imperium è di natura pubblica, perchè l'impero è cer- , tamente la suprema energia che imprime la pubblicità a ogni atto dello Stato. , Ma ·l'impero non è una funzione dello Stato, lioteca Gin Bianc è bensì il .. mezzo di cui lo Stato si vale nell'espii- · camento delle sue funzio~i ; bisogna dunque guar-· dare in modo speciale alla natura delle funzioni, I ' cioè al compito, allo scopo, al ·cui raggiungimento , esse sono dirette : ora il fine supremo dello Stato è l'interesse pubblico, il benessere pubblico, la si- · curezza pubblica, l' ordiqe pubblico, la giustizia pubblica, la coltura pubblica, e, cioè, un compito, un fine, uno scopo pubblico ; donde si ricava che ogni funzione dello Stato, rivolta all'adempimento di . quel compito, al raggiungimento di , quel fine, è ·funzione pubblica. Così è pubblica tutta l'azione ·dello Stato, · per mezzo di cui ques~o e~te provvede diretta- · mente alla propria esistenza, organizzazione e at-· tività, e in cui si attuano immediatamente ·le sue funzioni giuridica e sociale. Nulla importa per la' natura pubblica dell'attività e delratto o fatto, in cui. questa si concreta, che_ lo Stato faccia uso o· meno del suo potere d'impero. Questo vi sarà, 1 . ~ quando sia necessario pel conseguimento dello scopo, cui -l'attività dello Stato è diretta ; e vi potrà dippiù anche propriamente essere quando e perchè ' l'attività, di cui si tratta', è pubblica. E la natura pubblica dell'attività e la necessità della coazione pel conseguimento dello scopo, che consentono propriamente allo Stato e giustificano l'uso del potere di impero. Così sono pubbliche non solo l'attività legislativa e la giurisdizionale e quella di amministrazione nella funzione giuridica, ma ancora l'attività amministrativa nella funzione sociale, anche quando essa si esplichi senza alcuna coazione sulle persone, cui si dirige. E sono, perciò, atti e fatti amministrativi le azioni, in cui questa attività si concreta. ' E vero che gli atti e servizi, che lo. Stato compie nella sua attività di amministrazione nella funzione sociale, trovano analogia di contenuto negli atti e servizi, che vengoµo compiuti in corrispondenti imprese di diritto privato, così nei ser- , vizi postali, telegrafici, ferroviari e simili, che pos- - sono ben essere· geriti dalla industria privata. Ma quando lo Stato assume questi servizi nella sua funzione sociale, essi non ~ostituiscono · delle imprese, perchè il fine, che determina lo Stato ad assumerli ed a gerirli, non è· il tornaconto economico che muove la economia individuale·, ma la cura dell'interesse collettivo ; e quest_ò interesse ha, perciò, in essi la medesima funzione che ha in ogni altra attività statuale (RA!'JELLETTI). I .. - , ' I •

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