Vita Nova - anno II - n. 5 - maggio 1926

\ J f . \ ' . Ii .. ... y UNIVERSITÀ. FASCISTA . ' . " ' minori di . questo, maggiori di quella, che hanno un carattete · spiccatamente pubblicistico; e che noi dobbiamo conoscere, perchè la loro funzione si esplicà pre~alentemente nel campo che forma la materia del nostro studiQ. 17. - Prima però di conoscere quali sono in concreto codesti• enti -<li dir.itto pubblico e di fa1rne , ' la classificazione, conviene porre in astratto la nozione di essi, accennare alla. loro personalità giuridica e studiarne i caratteri. , I Notiamo anzitutto che riguardo a questi enti non si ha una denominazione uniforme ; lo stesso ' legislatore non usa sempre la medesima espressione per designarli : ora infatti li chiama corpi morali, ora enti morali, ora enti giuridici, talvolta enti collettil,i, tal altra istituti pubblici, enti autonomi, enti morali autonomi, enti con personalità giuridica e " gestione autonoma, ecc. ; · nella scienza del diritto si sogliono anche designare col nome di persone giuridiche o persone morali di diritto pubblico. Non importa a noi soffermarci sulla opportunità di adoperare una, a. preferenza dell'altra, denominazione : se la parola cambia, il concetto Jt.i. mane immutato ed è questo : l'ente di diritto pubblico, o - ·come preferisce il FERRARJS, dal quale desumiamo la definizione - la pe~sona morale, è unità risultante dalla· assoéiazione od orga- ... . J nizzazione di persone ordinata ad uno o più scopi, I riconosc(uta come ente giuridico secondo le norme del diritto oggettivo. . Da questa definizione risulta : 1.) la e~istenza di un ente, che non è organismo semplice, come una persona fisica, ma complesso, in quanto è -la· risultante di · UJ! insieme di . persone raccolte ad unità e dotato di personalità gitiridica ; 2.) la esistenza di uno o più scopi che interessano la collettività e . al cui conseguimento deve essere diretta ' la volontà e informata l'azione dell'ente; 3.) il riconoscimento come persona giuridic~, che costituisce quasi il cri_sma statuale che imprime ali' ente ~ la qualità e il carattere di soggetto di diritto pubblico. J 18. - Qui cade in acconciQ un breve cenno ' alla ,personalità giuridica, per applicarne poi , il concetto agli enti di cui stiaI_Dooccupandoci. Personalità giuridica, in senso tecnico, altro non significa se non qualità giuridica, o meglio capacità di essere soggetto di diritto. L •uomo, in quanto è persona, cioè essere pensante e volente, forma il centro di una sfèra giuridica : esso quindi • • I 1an I è per sè stesso·soggetto di diri.tti, ha, cioè, per natura la personalità giuridica, perchè questa,. nel · nostro diritto, è una qualità essenziale, immanente nell'uomo. Si dice che. lo Stato concede all•uomo la capacità giuridica e lo eleva -a persona : noi diremmo piuttosto che lo Stato, come potere sovrano e ordinatore di una collettività umana, riconosce nell'uomo quella personalità, che è fondata nell'umana natura e ché forma il presupposto fon:- damentale. di ogni diritto e di ogni obbligo, e la riconosce implicitamente, senza necessità di affermarla. Lo Stato infatti non crea la persona, ma l~ pres~ppone, e l'uomo, in -quanto tale, ha verso lo StatÒ una generale pretesa di essere riconosciuto come persona, cioè soggetto di diritti, dotato , come tale di capacità· giuridica. Può, è vero, lo Stato negare ad alcune eategorie di uomini, la personalità giuridica, com'è s·toricamente provato dall'istituto della schiavitù,. c~sì diffuso nel mondo antico greco e romano : ma l'istituto dell~ schiavitù non prova che l'uomo non abbia da natura la capacità giuridica, come il carcere non prova che I• uomo non si~ naturalmente libero ; tanto vero che la coscienza greca, si trovò a disagio anche di fronte alla dottrina di Aristqtele, il quale tentava di giustificare la condizione degli schiavi (i quali, come si sa, non erano soggetti, ma oggetti di diritto) adducendo la naturale disuguaglianza fra gli uomini e la necessità di organi viventi. della produzione, e, senza ripudiare la comoda istituzione, riconobbe che la schiavitù non era per natura, ma per legge. E che' dire del· diritto romano, nel quale a più riprese viene affermato che la schiavitù è istituto juria genlium, perchè rispetto al' ju·s naturale tutti gli uomini sono eguali ( 1) e che quando un uomo è assoggettato ali• altrui dominio, ciò ·avviene contra naluram. (2). Con ciò non si vuol dire che la · personaÙtà giuridica sorga nell •ùomo prima che sorga il diritto : personalità umana e diritto sorgono contemporaneamente e si affermano nel medesimo istante : l'una è il presupposto dell'altro e viceversa, perchè è impossibile concepire personalità giuridica, pre- . ' (1) L. 32 D. De div. rea. iuris- U/pianu&, lib. XLIII ad Sablnum: - Qu~d at~inet ad ius civile, "Servi pro nullis habentur ; non tamen et iu• naturali, quia quod ad ius naturale attinet omnes homines aequalea sunt. (2) L. 4 § 1 D. De statu hominum, I, 5 - Florentinu,. lib. IX t,,. &titutionum : - Servitus est constitutio ,uria aentium, qua quis dominio alieno tontra naturam subicitur. • I

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