Vita Nova - anno II - n. 4 - aprile 1926

I • ' ' .. • u.~J\ÌERSITA FASCISTA. I altro non è che un atto emanante dallo Stato nel- . 1 'esplicamento •della · sua funzione legislativa, atto che è espressione della volontà sovrana dello Stato, manifestante· ciò che deve valere come diritto ; perciò possiamo definire la .legge : ogni statuizione espressa di norme coattive da parte del sovrano potere dello Stato. , La funzione legislativa è cetto fra le pi~ importanti, perchè essa è l'espressione più tipica e più solenne dell' imperium statuale. Attraverso questa funzione lo Stato può, sempre che voglia o lo ritenga .opportuno, cambiare il diritto vigente, modificarlo, . abrogarlo, derogare ad esso, ripristinarlo : nessuna legge per quanto importante, per quanto f on9amentale può resistere o sovrapporsi alla volontà dello Stato, nel senso di limitare la sua libertà di dare al diritto forme nuove e più rispondenti alle esigenze dei tempi·, della coltuia, dello spirito del .popolo, dei bisogni collettivi : può lo Stato nell'esercizio di questa sua funzione cambiare la stessa carta .costituzionale, modificare lo Statuto, e ·potrebbe anche (sebbene in questo caso verrebbe a compromettere il suo èarattere etico) attuare leggi lesive della giustizia, emanare norme persecu- · torie per alcunj cittadini o per alcune categ~:nie di cittadini, sacrificare anche diritti acquisiti, ecc. Ciò, perchè nulla può limitare l'attività sovrana dello Stato o vincolare la sua volontà, nè una norma esistente, nè un impegno contrattuale, perchè nulla può derogare a quella potestà d'impero che nello Stato risiede._ - . Tutto ciò in teoria, perchè nella pratica lo Stato, che poggia su fondamento etico, non può non -rispettare i principii fondamentali della giustizia, non può farsi tiranno dei suoi sudditi, non può adottare sistemi di privilegio per alcuni e sistemi di persecuzione per altri, perchè. ciò non solamente sarebbe contrario alla sua natura etica e giuridica, ma sarebbe altresì contrario al suo stesso •interesse o al suo scopo finale, che è, come si ·è detto, quello di attuare il bene di tutti nella giustizia, , nell '.ordine, nella sicurezza, ·nella prosperità. b) Funzione amministrativa. Altra funzione · · altissima e amplissima, che informa di sè tutta la vita di un popolo, che anima tutto l'organismo nazionale, che guida I<;>Stato yerso il raggiungimento dei propri fini, è l'amministrativa. Attraverso questa funzione si rivela, più energicamente che attraverso le altre due, la natura etica dello Stato : ,. lioteca ino •Bianco \ • • • • • qui lo Stato opera, s1 muove attivamente, 1nc1ta, dispone, reprime ; qui lo Stato provvede alla vita sua propria, ai bisbgni propri e a quelli dei suoi sudditi. ~ N elr esplicamento di questa funzione l'attività dello Stato appare doppia, sebbene .a rigore essa sia unica, perchè si tratta della stessa at.tività considerata in due momenti successivi e tende~te al medesimo scopo. . Considerata nel primo momento, l'attività dello Stato è puramente interna.· Secondo alcuni autori, rientrano in tale attività le norme di condotta, I generali o individuali, che lo Stato impon~ a sè stesso, regolando l'azione dei propri organi nel · proprio interesse, cioè del buon esplicamento delle sue funzioni, senza riguardo al pubblico ; le pre- · . . . . . . .. scr1z1on1concrete, con cuf esso impone a1 ·suoi organi l•attuazione delle condi~ioni necessarie per l' esplicamento delle sue attività, come la _costruzione ,di talune· opere (fortezze, carceri, o altri edifici pubblici) ; il compii:nento delle opere stesse ; in genere le prescrizioni ed azioni dirette ad attuare ) i fini dello Stato, tutti gli atti e fatti, che e~s~ compie nei limiti della propria sf~ra giuridica, sen- . za toccare altri soggetti di .diritto (RANEL- · LETTI). Considerata nel secondo momento l'attività . dello Stato è esterna, in quanto riguarda altri su~- ·bietti di diritto e - a differenza della prima, che non riguarda altre persone e non produce effetti _ giuridici - è attività giuridica. Rientrano in questa attività gli atti individuali e concreti, che crea- .no o modificano o estinguono un diritto subbiettivo ; i comandi diretti ad impedire una l_esione dell'ordine giuridico ; la coercizione usata per at~ tuare tali comandi o per reprimere un atto illecito, che si sia verificato ;· la destinazione al pubbli- . co di una strada, di un canale e simili. T \ltta questa attività, esterna ed interna, giuridica ò meno, che ha per compito di provvedere ai bisogni sia dello Stato, come unità a sè, sia del popolo, cioè ~n genere a sodisfare '8li interessi collettivi, che rientrano tra i fin~ dello Stato ( RANELLETTI), è funzione amministrativa. Come si esplichi e si manifesti esteriormente questa funzione, è cosa che vedremQ in seguito, . quando avremo occasione di parlare degli atti amministrati vi. Per· ora ci contentiamo di notare che la furi-. - • •

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