Vita Nova - anno I - n. 4 - 15 maggio 1925

\ . - 27 - • di mantenere i buoni rapporti, se le persone . sono antipatiche, è interesse· di tutti e due gli Stati di .non mandarle. La diplomazia pontificia non ammette che uno Stato estero le mandi un ecclesiastico perchè ritiene vi possa essere una incompatibilita ~ra l'indipendenza che questo ecclesiastico deve conservare quando parla in nome di uno Stato estero e la subordinazione gerarchica che il capo della chiesa giustamente pretende dagli ecclesia.stici che fanno parte della chiesa cattolica. , ~ . Cosi qualche volta è stata sollevata eccezione per essersi affidata rappresentanza diplomatica a persona che lo Stato estero riteneva proprio cittadino. Vedremo poi perchè questo . può avvenire. E' naturale che ad uno Stato ripugni vedersi come rappresentante di uqo Stato estero un proprio suddito. Ma quando qualche Stato volle dare a questo principio un'estensione esagerata trovò resistenza. Cosi il governo di Hadbul-Hamid voleva rifiutare un ambasciatore nostro sotto pretesto che la moglie di lui era una ex suddita turca. Ma il Crispi, che sentiva altamente la dignità d' Italia, tenne fermo e indusse il governo turco ad accettare quella persona. Si è discusso fra i classici se una donna ; possa rappresentare uno Stato all'estero; per noi oggi la questione non c'è perchè la donna è per un nostro regolamento (4 gennaio 1920), esclusa dagli uffici diplomatici espressamente; non credo però che se l'Americaci mandasse una donna, avremmo motivo di dire di no. Noto che l'art. 7 del patto della Società delle Nazioni, abilita espressamente le donne a tutte le funzioni dipendenti dalla Società, e quindi, per lo meno nell'ambito della Societa delle Nazioni, si potrebbe dire che è affermata .la capacita giuridica della donna.· Piuttosto si potrebbe fare anche un'altra questione: quando uno Stato ha accettata una determinata persona e l'ha gradita, e l'ha accolta come ospite e rappresentante di uno Stato estero, il mandarla via costituirebbe un ·fatto gravissimo e che di solito prelude àd una guerra. Onde la consegna dei passaporti è un ·fatto di eccezione. Ma può presentarsi una situazione estremamente delicata. Potrebbe darsi .che un agente estero molto abile, con una permanenza molto lunga in un altro Stato, ac- .quistasse una tale posizione non dico da costituire un pericolo, ma tale però da suscitare ·una legittima diffidenza e una certa preoccupazione. Onde sembra che se una legge interna -dicesse che un agente estero non può risiedere \ • IO . ~ . 1anco al di la di un certo numero d'anni, nessuno. Stato estero potrebbe lagnarsene q•tando la dispòsizione fosse generale. . Vediamo ora qual'è la figura giuridica dell'agente diplomatico. Sostanzialmente lo sap- . piamo dalle premesse: si tratta di un funzionario dello Stato che ha la competenza generica di manifestare allo Stato estero la volonta dello Stato proprio. Con frase latina i vecchi giuristi dicevano che il legato· è fornito di _un ius rappresentationisomnimodae. / Sapete che si è dibattuta a lungo una questione nella quale non posso entrare, cioè se sia meglio parlare di organi o di rappresentanti. La questione è più gen_erale involge tutti i funzionari dello Stato. Qualcuno vede in essi degli organi dello Stato, qualcuno dei rappresentanti, ma io credo che per noi la questione sia superata quando ci accordiamo su questo, che è certamente pacifico: che la dichiarazione dell'agente estero, quando non · sia ufficialmente smentita (perchè ogni Stato ha anche qui dei contro~li gerarchici e talvolta può smentire e sconfessare l'opera di un s·uo funzionario) vale p~r dichiarazione. di Stato. Que·sta è la sua posizione formale, la quale però, facend9lo somigliare a un fono~ . grafo ambulante, darebbe un'idea inadeguata · della sua funzione, o, a dir meglio, delle sue funzioni le quali invece, non sono facili a definirsi perchè sono estremamente complesse. In parte sono funzioni esecutive, e queste sono relativamentele più facili(es. quando l'agente è incaricato di una dichiarazione di protesta ecc.) ma in parte sono funzioni di .iniziativae di larga interpretazione nelle quali l'agente diplomatico è un alleato e un colloboratore del Ministero degli esteri del quale difende l'azione, e la integra consigliando una determinata politica. E' lui infatti che informa il governo, che cosi potra trarre lumi dalla sua esperienza, talchè si può dire c·he l'agente diplomatico contribuisce prima a creare quella volonta di Stato che poi dovra dichiarare. E queste funzioni sono quelle che non c'è regola1nento al . mondo che le possa determinare: perchè sono troppo vaste e complesse e debbono essere · lasciate all'iniziativa e alla capacità della persona. Si dice comunemente che l'agente diplomatico fa l'interesse del proprio Stato e questo è vero, ma non è tutto. Quando esso conchiude un accordo, quando sbroglia· una questione importante e intricata, quando evita una guerra, non fa soltanto l'interesse del proprio, ma anche dell'altro Stato, quindi parmi troppo pessimi• • I .. - ...

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