Vita Nova - anno I - n. 4 - 15 maggio 1925

.. I , - 26 - . . · di vedere se un., Re elettivo dovesse avere gli stessi onori sovrani di un Re per diritto proprio. . Altra conseguenza : allo Stato estero non è permesso discutere il principio giustificativo in nome del quale un Capo di St,to é inve- ~tito delle sue funzioni. Il d;ritto internazionale é incompetente <IUindla decidere sulla legittimita del potere <li cui un Capo é investito, ma deve presumere che il potere del Capo sia legalmente detenuto : non può cioé contestare che .chi parla. in nome dello Stato dica cosa non cor- :rispondente alla volonta dello Stato stesso. • Sempre quando esso Capo sia in fo"rma ufficiale, ha diritto a certe prerogative che gli garantiscono la liberta e la dignita della sua funzione, mentre quando sia in incognito, tali- . prerogative cadono, appunto perché allora.non ,é più ufficialmente riconosciuto per il Capo dello Stato estero. ,I L'altro gruppo di funzionari che serve alle comunicazioni internazionali, é dato dagli agenti diplomatici che oggi sono dappertutto ,· -organi permanenti. Il sistema si é diffuso nel1 'eta moderna, poiché, durante il Medioevo, non si avevano che missioni temporanee: i -sovrani si mandavano ambasciatori con delle credenziali, e, fini(a la missione, questi se ne :tornavano in Patria. Solo con Luigi XIV (ed altri Stati han seguito il suo esempio) si son -formate le Ambasciate permanenti ; onde ne é -derivato un diritto attivo e passivo di legazione, che si considera un attributo di sovranita, tant'é vero che gli stati cosidetti sovrani, hanno essi soli~il diritto di inviare e rice- _vere agenti diplomatici, mentre gli Stati proietti o in altro modo semisovrani, non hanno {}Uestodiritto. Né l'hanno, per regola, i mem- - bri di Stati composti. Così l' America manda un solo ambasciatore çhe rappresenta l' Unione degli Stati Uniti mentre lo Stato di Nuova Orleans, ad esempio, non ha né riceve rappresentanza· diplomatica. - Avere un diri~to attivo e passivo di lega- .zione noti vuol dire essere obbligati ad esercitarlo : ogni stato può volere o non volere comunicazioni diplomatiche con altri Stati. Se le vuole, esso é libero nella scelta dei suoi fiduciari : quindi il diritto internazionale non ba niente da dire se per caso oggi uno stato estenda la capacità diplomatica persino alle donne o se la restringe a determinate classi della società. Gli Stati odierni però hanno abolito, quasi tutti, quelli che potevano sembrare privilegi. In Italia non si entra normalmente nella • • 1no carriera diplomatica che per un regolare concorso che é molto severo e si_richiede .c?n~- scenza di lingue ed al_tr_e s~ar1ate cogn}Zt?nt, necessarie per l' eserc1z10dt questa alt1ss1ma funzione. . Noto a questo- proposito che recentemente é stato tolto quello che poteva sembrare il . privilegio di classi abbienti, cioé la di_mostrazione di avere un reddito personale 11 quale possa bastare per le spese, oggi molto gravi, di mantenimento all'estero, finché . un adeguato onorario non ripari. E quì mi permetto ~n ricordo personale : · eravamo nel 1920 e 10 partecipavo, in qualita di Com~issari?, ad un esame di concorso. Nella relazione dt prammatica proponevo appunto questa riforma. rilevando che solo per la carriera diplomaticoconsolare si conservava ancora un privilegio che, secondo me, era anche contrario a · un principio dello Statuto del Regno che afferma tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge ~ _ vuole che tutti possano concorrere alle cari- .·che~dello Stato (art. 24). Ora non vi é una condizione di uguaglianz3 quando é imposta la necessità di una determinata situazione economica, e nella mia relazione rilevavo espressamente che ciò, oltre che essere ingiusto, non corrispondeva neanche ali' interesse dello Stato. Sono perciò molto contento che il governo nazionale abbia ora attuata questa riforma che però non gli era imposta dal diritto internazionale. Cosi pure é una questione puramente interna quelia dell'ordinamento gerarchico : addetti diplomatici, segretari di legazione, consiglieri, ministri, ambasciatori, o altro,· ogni gerarchia é d' ordine interno. Potrebbe uno Stato incominciare _dai Segretari e fare una divisione di categorie o classi fra i Segre- . tari o non farne nessuna. Tutta questa materia é risolta dal diritto amministrativo interno e uno Stato estero non può imporre ·niente, esso deve anzi riconoscere in ogni grado la natura fondamentale, Comun.ea tutti questi agenti e la loro capacità, uguale in tutti, di portatori di volontà statuale. Quindi può dars! benissimo che una dichiarazione di guerra sia portata da un semplice addetto. Lo Stato estero, io ho. avvertito, può non volere la comunicazione diplomatica con un altro Stato: se la vuole però, non può discutere la scelta, vale a dire non può, in linea generale, rifiutare il fiduciario estero a meno che !1on abbia delle ragioni specialissime ad homtnem. Per questo si usa per consuetudine domandare prima allo Stato estero se la tal persona sia gradita, perchè siccome la missione diplomatica deve esser; fatta per lo scopo • --

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