Vita Nova - anno I - n. 4 - 15 maggio 1925

. -' .. - 23 - Qualunque dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio potra pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa. Se la relazione del Consiglio è approvata ali' unanimità, non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Societa, convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione. Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimità dei suoi Membri diversi dai rappresentanti delle Parti . contendenti, i Membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia. Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi · proposta circa il compimento della vertenza. Il Consiglio potra, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza ali'Assemblea ; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottopost~ al Consiglio. • In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 12, relativé all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri delJa Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i Membri di esso eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti ». Orbene noi, in occasione dell'assassinio' della nostra missione Tellini, avevamo chiesto soddisfazione, ~ compiuta un'occupazione ter-. 'ritoriale di garanzia. In quel momento sedeva il Consiglio della Società delle Nazioni riunito nella sua XXVI sessione e la Grecia ne approfittò per chiamarci dinanzi ad esso invocando questo articolo 15, mentre l'Italia invece si prevaleva dell'articolo 13 per -sostenere che la sua vertenza con la Grecia non era ancora uscita dalla possibilita di composizione diplomatica e quindi non era ancora entrata nella fase prevista dall'articolo t 5. Questa questione non si è risolta perché B1bliote a Gino Bia co I è intervenuta la conferenza degli ambasciatori, che ha ritenuto che essa fosse assorbita dall'interesse maggiore che avevano nella questione dell'assassinio tutte le potenze incaricate della delimitazione dei confini albanesi. Io penso che l'Italia avesse piena ragione di sostenere 1 'incompetenza del Consiglio, sia perchè questa competenza rientrava in que11e funzioni esecuti\ e dei trattati di pace che erano riservate alla conferenza degli ambasciatori, sia perché essa nuH'a1tro aveva richiesto se non una riparazione, morale e materiale di danno, per la -quale non aveva mai minacciati nè compiuti att: di guerra, ma solo preso un provvedimento di garanzia. Ma domani la questione potrebbe risorgere in altra occasione, tra uno Stato che afferma la competenza del Consiglio ed uno Stato che la esclude. Chi decide ? In altri ter~ini si può appli- · care il principio, che è di diritto processuale comune~ che ogni giudice è in primo luogo competente a decidere della propria competenza ? A mio avviso devesi rispondere negativamente perchè quì non si può applicare il principio suddetto per la posizione diversa che ha un tribunale nel diritto interno dove il giudice rappresenta un potere superiore a quello dei cittadini, il potere statuale. Nella Società delle Nazioni invece i poteri sociali si basano sul patto, non c'è un organo iperstatuale, e quindi le parti stesse sono i soli interpreti dei limiti che, nel patto, hanno inteso porre alla loro liberta. Ecco dunque delle ragioni (e solo le principali) per ritenere che la Società sia ancora imperfetta e suscettibile di emendamenti. C'é poi una questione pratica che si può fare per noi, date le condizioni nel1e quali si trova l'Italia : torna conto che restiamo o che ce ne andiamo? Sembra meglio restare per questi motivi: Se ]a nostra uscita fosse decisiva 'per la vita della Società, allora il problema sarebbe diverso; ma non possiamo illuderci che, uscendo noi, la Società sarebbe colpita a morte: essa continuerebbe a funzionare e la lascieremmo nemica e ne proveremmo il rancore. Rinuncieremmoal potere di arrestare quelle decisioni per le quali è richie~ta l'unanimità; si dovrebbe anche rinunciare all'elezione dei giudici all'alta corte di giustizia, e ad altri vantaggi che Ja partecipazione ci dà. Rinuncieren1mosopratutto ad avere degli strumenti per far valere i nostri interessi, e ci metteremmo in queIJ'isolamento nel quale sono oggi quei popoli che sono stati vinti, mentre I •

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