Vita Nova - anno I - n. 4 - 15 maggio 1925

22 geografica e delle circostanze di ogni Membro della Societa, redigerà i programmi di questa riduzione, affinchè i vari governi li esaminino e provvedano. Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni. Una volta adottati dai varii governi, i limiti degli armamenti cosi stabiliti non potranno essere superati senza il co~senso del Consiglio. · I Membri della Societa convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati, si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avvisera ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fab- . bricazione, · col debito riguardo alle necessita di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia. I Membri della Societa si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed areonautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra. » Ma finora siamo ancora nel campo dei progetti, e anche nell'ultimo convegno di Roma e in quello più recente di Ginevra, tutto è finito con un rinvio, e per oggi non posso dirvi di più. Qualcuno ha parlato di funerali di prima classe, ma io non voglio fare apprezzamenti politici e mi ·limito a constatare~ che il diritto, per ora, non garantisce nulla. Parve, invero, respoftsabilita troppo grave che un determinato componente della Società prenda l'impegno preciso ad un intervento militare in favore ·di un altro Membro. Son sorti, è vero, dei trattati particolari di mutua garan- . zia: alludo a qu~lli della piccola intesa ove veramente alcuni stati si sono impegnati di garantirsi -reciprocamente il territorio, e di in- . tervenire con tutte le loro forze se assaliti ; ma si sono impegnati con un patto particolare e segreto, cioè proprio contro l'intento della Societa delle Nazioni, che si proporrebbe di impedire i patti segreti. . Non è neppure dichiarato chi sia competente a decidere quando si determinano gli obblighi previsti da questo articolo 16 ora letto. Dico che la competenza· non è certa, o alm'eno non risulta espressamente dal patto, e ciò può dar luogo a conflitti, dei quali abbiamo avuto un esempio · nel nostro dissidio con la Grecia a proposito dell' applicazione degli articoli 13 e 13 del patto. L'art. 13 dice così: « I membri della Società convengono che. ogni q11alvolta sorga tra di l?r.o un_acont~oversia che riconoscano suscett1btle d1 soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la ve~tenza,?ell'arbitr~to. Le controversie relative ali 1nterpretaz1one di un trattato e a una questione di diritto internazionale ~ alla sussistenza di un fatto, che, se .pro~ato, costituirebbe _la violazi?ne di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere de11amisura da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale . Per l'esame di tali controversi e, la Corte arbitrale a cui la questione sara deferita, sara quella concorda(a tra le Parti contemplata da una convenzione vigente tra esse. I Membri della Società convengono di es~guire in piena buona fede il lodo che sara pronunciato e di non muovere in guerra contro un Membro della Società- che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporra i provvedimenti da prendere per darvi effetto. » L'art • .15 dice : « Se tra i Membri della Società sorge·sse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Societa convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potrà, a questo fine, notificare l' esistenza della controversia al Segretario generale, che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa. Le Parti comunicheranno, a tal uopo, al Segretario generale, nel modo più sollecito che sia possibile,· l'esposizione del proprio caso con- l' indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi ; il Consiglio potrà disporne subito la pubblicazione. 'I~ Consiglio tenterà di giungere ad un compimento della vertenza, e quando i suoi tentativi rie·scano, pubblicherà una dichiarazio~e ~onten~nte l'i~dicazione dei fatti, le spiegaz1on1relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuni. ~e la ve_rt~nzanon è in tal modo composta, ti Constgho, o con voto unanime o a mag~ioranza, approverà e pubblicherà una relazione co·ntenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo. · ; • t •

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