Vita Nova - anno I - n. 4 - 15 maggio 1925

~ - 19 - Ha curato altresì che uno straniero pove~ ro goda del gratuito patrocinio e, in più alta sfera, sta curando la unifi.cazione di alcune fra le parti più importanti del diritto privato, problema che solleva difficoltà formidabili, ma di cui però è lodevole il tentativo di soluzione e la particolare iniziativa dell'Italia con l'Istituto per l'unificazione del diritto privato. E' pure connessa con la Società delle Nazioni una organizzazione permanente del lavoro, della quale parlerò a parte quando di• rò dei problemi internazionali del lavoro, che sono oggi molto importanti. S'aggiunga che la Società del1e Nazioni ha amministrato il territorio della Sarre, sta aiutando l'Austria- Ungheria ad uscire dalle sue difficoltà economiche, ha ass·unto il protettorato della città di Danzica, e via dicendo. In tutto questo movimento vastissimo di interessi- particolari e comuni, certamente essa forma un punto di riferimento, -un tramite per l'accordo fra gli Stati, essa costituisce in un certo modo un grande ufficio tecnico centrale e ogni Stato ha cosi il modo di far valere anche i propri interessi. Sotto questo aspetto lo scetticismo è ingiustificato, ed anzi l' Italia dovrebbe cercare di entrare più addentro nel-. l'attività della Società. Ecco quanto parmi dover conchiudere per la prima parte, ossia per uno degli scopi sociali ;· la cooperazione internazionale. Quanto alla) seconda mi sento meno in grado di essere ottimista. Il secondo scopo sociale che· dovrebbe essere il principale, è quello di realizzare la pace e la sicurezza fra gli Stati. Qui le difficoltà sono enormi e bisogna convenire che in un suo primo tentativo la Società· ·è stata abbastanza prudente. Per ora infatti essa ha voluto sostituire, cogli articoli 10 e 16 de) Patto, ad una autonoma difesa libera, come è oggi consentita dal diritto internazionale, una difesa regolata giuridicamente. Il tentativo è stato abbastanza prudente, ed è un tentativo che corrisponde in un certo m9~0 a quella evoluzione che ha fatto lo stesso diritto privato, che ci presenta appunto un processo analogo, perchè dapprincipio, nella comunità primitiva, l'individuo offeso si fa giustizia da sè con la vendetta lasciata all'arbitrio soggettivo, mentre più tardi si consente bensi che l'individuo si f~ccia giustizia da sè, ma non più per pura ed illimitata voJonta sua ; ma con misura detèrminata obbiettivamente. Se si pren9ono in esame leggi barbariI 81blio\eca Gino Bian o che, co_mel' Editto di Rotari, si_ vede che si vuole che la controffesa non .oltrepassi l'offesa, onde s'impone la legge del taglione (occhio per occhio, dente p~r dente), oppure si favorisce il riscatto dell'offesa mediante una somma di denaro, e l' editto infatti enumera le varie ingiurie che possono essere composte a tariffa. E' ancora la giustizia privata che si regolarizza, e soltanto in uno stadio successivo si arriva alla vera giurisdizione, cioè ad un potere sureriore, pubblico, che si impone al privato e gli vieta di farsi giustizia da sè. La società delle Nazioni vorrebbe almeno raggiungere questo stadio intermedio, non vietando dunque agli Stati di ricorrere alle armi, ma solo esigendo che, nel caso di un conflitto, prima di ricorrervi, lo Stato offeso segua una determinata procedura : si vuole insomma che l'auto difesa, che è pur sempre permessa, non sia più capricciosa, _madisciplinata ..L'articolo 12 dice : «· I Membri deJla Società convengono che, qualora sorgesse fra lòro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o all' esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio. Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta. » Notiamo che il Patto ha confidato nel ri- " med10 del tempo, ossia ha creduto che tre mesi di remora forzata valgano a sopire pa$- sioni ardenti, talchè le discussioni nell', intervallo possano arrivare ad evitare un conflitto defjnitivo. Forse in ciò vi è troppo ottimismo, tuttavia anche in questi. limiti, credo di dover fare qualche critica, perchè noto che l'azione della Società è intralciata in primo luogo da difficoltà obbiettive, e poi da alcuni difetti tecnici insiti nel Patto. ~saminiamo un po' l'organizzazione della Società. · La Socie!à opera con tre organi : un' assemblea, un Consiglio ed un segretariato. Ma c'è questo di guaio, a mio avviso, che le funzioni di questi tre organi' non sono abbastanza distinte, e quindi c'è la possibilità di conflitto fra gli organi stessi : I' assemblea do~rebbe costituire in certo modo il potere legislativo o deliberativo della Società, il Consiglio dovrebbe costituire una specie di potere • • •

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