L'Unità - anno VI - n.50 - 13 dicembre 1917

• le i contadini ,dovranno rivolgersi, essendo aparltì S,i avvocati. E già. negli articoli citati, ci par di vedere il riflesso' di perniciose influer..ze che vogliono, fin d'ora, assicurare man IQ>era agli speculatori? Con che norme 91,ranno costituiti questi Istituti di pa– tronato? Quo.li i loro ordinamenti? Chi li compo ne? çome si nominano e per quanto i componen– ti? Si dice all'.art. 13 che gli intermediari r,on van– no ,rimunerali, ma subilo dopo si aggiunge « tak disposizione non si applica agli istituti di patrc,– na.eto "· A quali ricompense han diretto gli Istituti di patronato? Silenzio di tombai Sappiamo sola mente, Soppiamo solamente, dall'art. 12, che « Il ~inislero ha facoltà d.i lare eseguire ispezioni agli ·Istituti di patronato "· Chi avrà. l'inca'rico di que ste ispezior_.i?-quando? come?· La legge, ir.somma, lascia piena fibertà. d'azione agli Istituti di patronato. E parecchi di questi, spe– cie nelle regioni più arretrate, sotto veste di prc• teggere i contadini, li 5'p(lglieranno delle indenni– tà., che i disgraziati ,saranno riusciti a farsi Jiqui· dare. Un ultima osservazione richiede l'Istituto delle, revisione .. La legge 1904, sugli lr.fortuni degli operai, al-' l'art. i3 dispone: « Nel termine di due anni à.n\ giorno dell'infortunio, l'oporalo e gli Istituti d'A•- tsicurazione a-..-ranno facoltà. di chiedere la revislo ne della indf•nnilà, cpJa.lora sia provato erroneo il primo giut!i:io, o quando, nelle condizior.i del l'operaio sia.no Intervenute modiflcazioni derivanti ~~dall'infortunio "· Questa disposizione era pass:1ia vare una legge per decreto: basta essere a~ict di la.le e qua.le, .nel progetto di legge sugli infortuni in Agricoltura presentato nel· luglio 1917 al SP nato. Ma r,el decreto 23 agosto è scivolA,ta una variante, rhe dimostro. quanto si.a comodo appro chi copia il testo del decreto per farsi scrivere una pa.rdlino. in più o in meno, che può, ad esempio, alt~ra're tutto li senso di• una. disposizione a ""-n• flclo degli asslcuratoiri. Jnfo.tti, dove il progetto di ceva: « qua loro. sia provato erroneo il primo giu dizio », sono sto.te sostituite le parole « per erro . re incorso nell'asseonazione ». Questa modificazione, che sembro. di poco conto ~te. Invece a significa.re questo: che un contadino non può intento.re giud!,.fo di revisione sull'en!iid dell'indenni!à. a lui accordata. dall'Istituto a.ssicn ratore,-r,.i pnò Intentare nuovo giuclizio per qunl– i-iasi erron che abbia. vi,! o.to il primo giudizio, ma può invocnre la: revisione nel solo caso chP vi sia•qtato errore nell'assep:nazione, cioè quando si, •Inie. assegn,.ta l'indennità a una persona, invere che ad un'altra; caso d!fflc!le e raro. TI cleoreto 23 agosto, contiene poi nell'ari. 11 l[Uc<:l'nltra llml!azior,1i: « La revisione per modifl cazloni inlerven11te nelle condizioni fisiche del lo · voratore nor. pul) e$«ere chiesta che dopo tro.'l("ori;o un anno dalla liq11idnzione dell'indennità. 11. Nes· sunn limitazione di q11estogenere è cor,tenuta nel– In le!{ge 190i per gli Infortuni operni, e non snp pio.mo con che critr!o sia stata qui stabilita. L'I,. dennità. P\1<'> essere Jiqu!cla!a ,inche rlor,o sei. sette mc•i dnl inorn<> dell'infortunio, e può es!:'t're in– ,·ece che dopo due mesi do.ll 'accidentr sì rencls In revislor,e. Far decorrere quindi t termini dalla rlatn Mila. liquirla:,ion;- è assurdo. La mfseria ddfe fndennita. Per <lii autori del decreto leglle. la pelle di U(l contadino non ha. lo stes<:o valore della pelle iii un of)(',rnio - ~•enite adorenms - industriale. Tnfn!ti lo. lf'p:µ-rs-ugl'infortnni industrlaJI stnbilisre che II nel cn~o di morte l'indennità. 8nrà eguale a cinque so.lari o.mml » cioè se un opera.io hn un arunrlo glornnlieto di L. 2 contruido 300 giorni la ,orn!ivi nlme,fo, e ciex' 600 li!'e nll'nnno, viene nel 8,•f're 11n<1 indPnnitli., in raso di mori.(>. di L. :!000. ~fa O11ir! qu:tnti sono gli operai che hanno ur,n pn go. di sole due lire? Per un contadino Invece non al tiene alrnn conto di quello che possa es._'lercil «uo sala.rio (e I 8alar! rii agrirpltnra sono op:Jsl, come gli nitri in aumento) e 'li stll.b!11sceuno in· rlpr,nilà. mnss!ma, fl1'53.. che ~r gli infortuno.ti rl.1 23 n 55 Anni nsce-urle a. •Olt>L. 2500, e che rorri– "f)Onde a. un snlnrio giornaliero di L. 1,70 circo.. E lo stess~ ~ a. dirsi per gli ,nrorhmi che pro– ducono Indennità. permanente a..osoluta, per gli operai " l'Indennità sarà eguale a sei sa.lari annui L'UNITÀ e non ma.i minor~ a. L. 3000 », così che 1m opera.i J che guadagni L. 2 a.I giorno viene ad avere unn indennità. di 3600 lire, mentre un contadix;o 1>u~ ottenere al massimo l'indennità. fissa di L. 3500 Analoghe ineguaglianze per le altre indennità, permanente parziale, e temporar,ea. Dfllla invalidità temporane.a sono esclusi i ra– gazzi dai 9 o.i 12 anni,' ohe hanno invece diritto a,1.lealtre indennità. Il ministro propon~nte osser– vò a.I Senato: 11 Si è pensai.o ai ragazzi dai 9 ni 12 ar.ni quando si tratti di morte o infermità per• mo.nente, sareb'be esager/).to provvedervi anche per l'inva.lidlt.à, temporanea ». Percpè ma.i sareblJc esagerato? Un ragazzo avrebbe diritto anche pii', di un uomo ma.ìuro ad o.vere idennizzate le lievi lesioni! Il controllo Statale. 323 ministero dell'Industri'a. C. e L. ed il ministero di Agricoltura; parlo. s1>esso di concerti, ff inie.••. di consigli, sulla cui utiliti). c'è da dubitare mollo. l consigli del Ccmitato tecnico dell'4grico)tU1·a, per es., 1uaìe valore possono ave.re se du,rante i lavori 'J)reparatori" si disse di esso: « che non fun– ziona. e si deve provvedere a.I suo riordinOJOento •1? E il Consiglio (!ella. Previdcr,za e delle Assicu,r:;i– zioni Sociali che cosa ho. mai fatto Cinora se non impedtre che si compiesse•qualcosa di )mono-? Si parla. nel decreto « di uno speciale Comitato del Cons1glio della. Previdenza. " (art. 8); ma chi pt;ò diPe come sarà. formato? · Tra gl} organi te.cnici v'era l'Ispettorato d~l lr:– oro, a cui si sarebbe potuto ammettere un lspe. torato per l'A~aicoltura, e c.he aveva te11tato più volte negli anni scorsi dj tare ~ dire f!US. \cosa.di utile e di vero. Ma fu prontamente lermato nell:i. sua attività.. Una. sua. ,nchies\a., per es., sui Sin– dacati ,Mutui Infortuni operai non è &tata mo.i j>Ubbblicato. per nori fa:r dispiacere ,a certi sena tori, che i,:uadagnano m!g'liaia di lire all 'a.nr, o Una coscienzio!\a e assidua sorveglianza. sta• tàle potrebbe rimcdia:re alle deficienze di una leg gc imperfettissima; ma un controllo deflcier,te e una sorveglianza apparente non fanno che dare sanzione ufficiale, e quindi aggravare, gli abusi a cui una. legge dà. luogo. ' li Decreto 2S agosto 19i7 non fa nessuna i:hin· ra. divisione di attività e di ll'espor,sa.bilit.à tra i' , proteggendò le brupconate dei Sindacati. E natu· ralmenle, il decreto attuale nof> fo. parola !\i un Ispcttor {l.to cosi ... vericoloso. Da Bollati A pToposi!o del comprQme&SOBollati-Jag1>w su cui ha richiamalo l'attenzione l'Unità e che getta uua mera.viglibSo. ,luce su tante co.se , non è Inop– portuno raccontare come nella trappola. in cui è caduta l'Italia non cadesse invece l'America per la 'J)resenza. di sp.irito e l'avvedutezza del suo a.m– basciatol'(' a Berli no, Gero.rd .. Appena. furono rotti 'i ysa,pporti diplo~atici tra gli Stati Uniti e Ja Germania, con vivissima sor– presa. del governo tedesco che non aveva. ilD(l.icre– duto a.ll 'enorgia del PreS<ld(lnle Wilson, l'amba– sciatore Gerard che a.ve: va chiesto , suoi passa.– porti, ma non ei-a riuscito ancora ad ottene-rii ed era consi"derato,: trattato' com~n ,>rigioniero, ricevette la. visita di un emissario,. del Ministen degli Esteri germanico, il conte di Montg1llas, OJr partenente all'ufficio del Ministero che si occu– pa.va degli affari ameriCl\ni. 11 Montgela.s mostrò , al Gorard una caria, pregandolo vtivamente di lrggerla. e :fl.rrnarla. Questa. carta non m,a altro ohe uno schema di compromrsso, quo.si perfetta.– menu, consimile a. quello propinato all'Italia. e \'al la 1pena cli riferirlo nel suo testo integra.le qua.le lo rivelo. iJ Gerro"d nel suo volume di me– morie or ore uscito: Mli fou.r years in Germany Fausto Andteani. woibita l'esportazione a seconda. de\ ~golamMiti generali. Art. IV. - La prote.<ione dei tedeschi negli Stati Unili e degli americani in Germania, e dei loro beni, sa.rl :\,.~r ' tita econdo le leggi esistenti nrl ~etlivj paesi.· •$Si non dovranno esser soggelti ad altre restrizioni por quel che· riguard~ i lo•() beni priv'atl ed ·(i godimento dei loiro diritti legai:, che ,a, quelle çui sono soggetti i neutri; non po· ~ranno perciò esser trasfer,u in of).mpi di con, centM.Zione e le lorb prOIYTiélàpriy'iJ.te non -polra.11, no venir po,ste•sotto sequestro o in liquidazione, eccettuati i casi in cui 1e legg'i esistenti siano ap– plicabili anche ai ,neutrali, Per l'egola generale. le pròprietà. tedesche agli Sto.ti \Jniti e quelle nme • rìca.no in Germania non potranno esser soggette a. sequestro o a liquidazione o ad a.lvra nllenazior,r forzata, ma. dov:ra.r;no aver lo steSl'o trattru:ncr,tn delle proprietà dei neutrt. Art. V. - I b"evettj o gli altri diritti patentali goduti do.i tedeschi negli St().li Uniti e dagli a.meri cani i-n Germania. non potranno esser dicJJiar~ , nulli, nè ne potrà. esser impedito l'efleroi~io o O trasporto od altro senza il consenso del titolari, pu,rchè vengano applica.ti i regolamenti fatti (London, Hodder and Stoughton, 1917): • esclusiva.mer,te nell'int.erosse dello Sto.lo. Acrordo tra. la Germania e gli Stati Uniti d'Ame– rica riouardo il trattamento d.ei rispettivi cit– tadini r d•llr loro proprietd pr!Vate dopo la rolturn dei ra7,porli d.ipl.omatici. Art. I. - DCIJ)(Ì la ll'Ottura dPi rapporti diploma– lioi tra. la Germania e gli Sta.ti Uniti e nel caso clello scoppio della .guerra. tra· le due Potenze, i ciltadinj di entrambi i paesi e le loro proprietà. private nel territorio d'11mba. le parti saranno trattati seoondo l'articolo 23 del trattato d'amici· zia e di commercio tra la Prussla e gli Stat.l Unili deJl'H luglio 1799, con le seguenti clausole esJ)licative e suflplementarl. Art. Il. - l commercianli tedeschi negli Stati Unili e i commercianti americani In Germa:nio., saranno, per ciò che riguarda le loro persone e le loro proprietà, consid<."rati sotto ogni dgubrdo a.Ila pari con le altre persone menzionate nell'ar– ticolo 23. Perciò, anche delpO il periodo di tempo di cui ~ ()8.rola nel detto aTticolo, potranno ri– ma.nere e continuare nell'~N'izio della loro pro– fessione, nel paese cli loro residenza, pur potendo essere esclusi da.Ile piazze forti e da altre località. di importanza. militare. Art III. - 1 tedeschi negli Sta.ti Urjti e gli americani in Germania saranno lil>en di lasci-&· re il 'J)aese di loro residen"La entro il termine e per le yie che verranno loro assegna.te dalle com- 1>etenl.i autnrità. I partenti saranno autoTizzatl a portar ~;a, le loro proprietà.. oersona.ll, incluso U danaro, esc!UBe quelle praprielà. di aui tosse Art. VJ. - I rol'ltratti strétti fra. Tedeschi ed I\ mericanl prima. o do1lo lo. il"ottura, de)le rala.zio11i diplumatiche, e gli obblighi d'ogni genere tra te: deschi ed americani non potranno venir constde rati annullati, senza valore o sospesi,' eccetto eh~ per regola.menti applicabili o. neutrali. Parimen e -ai ciU.a.dini di ambo i paesi non potrà. essere impè– dilo di sottostare a tutte le passibilità inerenii ai loro obblighi, o per mezzo di comminazioni o con altri provverlimenti, a meno che questi non sie.no applica.bili anche a.i neutrali. \ Art. VII. - Le regole della sesta Convenzione dell'Aio. relativa aJ trattamento delle navi mc1·• cnntili nemiche allo scoppio delle ost!lil.à.'. do– vranno applicarsi alle navi me.rco.ntili di aml>o i aiaesi ed :il loro carico. Le suddette navi non potranno essere forzate a la.sciare i J)Orti a' me1,<> che nor, venga loro fornito un la,sc!a.-pa.ssare r, conosciuto rnlido da tutte le potenze n11vali ne– miche, per un porto patrio o alleato o per un a.I tro porto del paese irJ cui la n°'ve s,i trovi ad es sere. • Art. \fili. - Le rcgo1è del Co.po terzo deU'unde cimo. Convenzione dell'Aio. relativa a certe restni zioni nell'esercizio del diritto. cli cattura. dura11tr la guerra navale verranr,o applicate ai capitani, agli ufflciali, a.i marinai delle navi mercan,ili specificale nell'art. VII e di quelle navi che o sano venir catturate nel corso d'una event11a.l~ guerra. 'I

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