L'Unità - anno II - n.19 - 9 maggio 1913

.. • L'U N I TÀ LA FINE DELLO STA TO GIURIDICO Dei per icoli, che il disegno di legge Cre – daro m inaccia alla ind ipendenza deg li in– seg nanti , che è poi la condizio ne ind ispen– Slbile ad un ve ra laicità de lla scuol a, la più par te dei profe ssori mostra di non interes– sarsi nè punto nè poco: segno che la cate– .go ria dei P"Hi mela11.:011ici non è più così nu– mero sa come ai prim i tempi della Federazione d egl' inseg nanti ! Di tali pericoli, quell i mina cciati dagli a rt. 54 e 56 del disegno di legge , sono in realt à i più gravi, anzi di tal gravi tà che baste rebbero da soli , come ha ben detto il C onsig lio Federa le de i profe ssori, a rendere inacce ttabile la legge . L'art. 54 può anche sem brare innoc uo a chi gli dia uno sguardo super ficiale. Pare una semp lice append ice dell'art. 53 1 il qua le sta– bilisce il co llocame nto a ripo so di tutti gli insegnan ti e capi d' istituto che abb iano rag– giu nto i 70 anni , e degli insegnanti di edu– ~azione fisica che ne abbiano ragg iunt o 60. e Quando per ragion i d'et à, di salute o per qualsiasi altro grave motivo - sogg iunge l'art. 54 - l'opera deg li insegnanti o Cap i d' Istitut o non abbia risposto o no n rispo nda ai fini educativ i della Scuola media e nor– m ale, il Ministro può dispensarli dal servi– zio, sen tito il pare re della Sezion e per la istruzione med ia della Giunta de l C . S. 1 alla ,quale l'interessato può present are le sue con– trodeduzioni >. Co llocato ll, dopo l'ar t. 53, ques t'arti co lo pare log icissim o : !ìicuro, si dic e, può dars i ,che un insegnan te, anche pri ma de i 70 anni, per un acciden te che lo colpi sca, per cec ità o sordità che gl i sop ravv enga o per altra si· mile ragione , diven ga inetto a pre stare l'o– pe ra sua, e lo Stato ha diritt o di sbarazzar– sene. Se non che no n c'è solo la ragione d'e tà o di salu te; c'è anc he qualsiasi allro grm,e motivo. Anche questo il Ministro ha spera to che dovesse sembrare natura lissimo e giu stissimo, alm eno ai deputat i della mag– gioranza: se un insegnante, ponia mo, pur essendo fisicam ente vali dissimo, mostr a uno sq uilibrio men tale o nervoso che lo renda inetto al ~uo ufficio, od usi in scuola un lin• gua ggio osceno o vo lgare, o tramuti la cat– ted ra in tribuna per la propaganda de i suoi prin cipi trascura ndo i suoi dove ri di inse– gnan te, deve forse lo Stato conti nu are a ser– virs i dell'op era sua? Si può risp ondere che c'è, per tutto questo, l 1 art. 56 (salvi i rilie vi che faremo tra poco anch e rigua rdo ad esso). Inoltre è da no– tare: 1 ° che sotto le dizioni generich e « qual– ·siasi altro grave motivo, e « non abb ia ri– sposto o non rispon da ai fìni d idatt ici cd edu cativi della scuol a> si può far passare tutto ciò che si vuole : la protesta con tro la sped izione in Libia, un discorso in un co– mizi o soc ialista o cattolico , profess ione di irreli giosit3, l'ave r detto male di Gari baldi, il comb atte re un mini stro inetto o prevari– cator e o una legge dann osa alla scuola etc. ; mentre non è affatto garantit o che quel le p.1role valgano a liberare la scuola da i vera– mente in etti ed indeg ni , sull e cui marache lle il ~linistero trov i op portuno chiudere g li occ hi ; 2° che non basta 11011 risponda, c'è anche il 11011 abbia risposto; sicchè se qualcuno an– ch e qualc he anno addietro abbia commesso qualcuno de ì de litti sop ra cita ti, può esser mand ato a gode rsi il riposo, anc he senza pension e nè assegno i 3° pe r una pena cosl grave non c'è bi– sogno di segu ire il parere della Giun ta del C. S., come la legge sullo stato giuridico fa obb ligo (art. 1 o) anche per una semplice cens ura : basta averlo sml ito. È possibile che il comp ilatore della legge non si sia accorto del per ico lo di arbitri che il suo proge tto re– suscita così ~1 dan no degl i insegnan ti e della libertà e dignità del l'inseg namen to? Appare 1 dopo ciò, un'ironia nien te affatto graziosa que·I che è scritto nella relazione a pag. 40, che cioè /,, più import.mie delle garanzie concesse da lla legge sullo stato giu ridico e sta nella qualità del mag istrato chiama to a giudica re >. Se cosi è (e il più delle volte cosi è, infatti) perchè no n sottoponet e al giudizio (non :ti semp lice av– viso consu ltivo) di que l magis tr:tto 110 prov – ved imento cosi grave com'è la revoca di un insegnant e ? L 'acce nno qu i sopra riferito alla validit à dell a gara nzia cons isten te nella qua lità del magistrato, è fatto nella relaz ione a prop o· sito de ll'art. 56 1 per gius tificare la modifica che esso appo rta :tll'art. 9 de lla legge sull o stato giuridico. Q uest'ar ticolo 9 stabilisce ch e pe r tutte le mancan ze che non dimin uiscano la stim a pe r l'in segnant e e non costitu iscano gravi insubordin azio ni si :!]:,pli ca !'ammoni· zione o la censura ; per la recidiva nei fatti ch e abbiano dato luogo a censura e per tutte le altr e pili gra vi man èanze che ledan o l'o – nore dell' insegnante co me uomo o come educatore si appli cano , seco ndo la gravità dei casi, le altre pene piì.1grav i (so spensione fino a 6 mes i o da 6 mesi a 2 anni ; desti– tituz ione co n o senza diritt o a pensione o ad assegni). La relazione Credaro osse rva che le man · canze degli insegnanti , data la natura del· l'ufficio, possono essere cosi varie che non è poss ibile farne un elenco tassativ o; ricorda che per punire insegnanti ce rtamen te meri – tevo li di pena si do vette in qualche caso forzare il signi ficato letterale dell'art. 9; ri– corda infìne che un insegnante (un c rumiro nasiano al co ngresso di C remona), condan– nat o da lla G iunta de l C. S. perch è ritenuto colpe\'o le di atti ch e led evano la sua dignità di educatore, fu assolto dalla Qu arta sezione J el Co nsiglio di Stato pe rch è la legge parl a d i onore e non di. dignità. _Perciò conclu de ch e è necessaria una form ula più lata e pro– pone di sostitui re l'art. 9 citato con questo ar ticolo (56 del progetto): « l e pene disci– plll1t1ridi w i o/l'art. 8 della legge 8 aprile 1906 sono injlill~, .(ecomlo ·la gravità dei casi e le circostante, agli inseg11n11ti ed ai capi di istituto, i quali si raulano colpevoli di negli– geu{a abituale, di ,·,,subordù,a{ione, di Ira• sgrern'one ai doveri di 11.flìcio, di abituale con– dolln irregolare o di alli per i quali sia com– p romessa In loro reputa{ione, dignità o morn· lilà. Si potrebbe osservare che, se domani la Gi unta de l C. S. di chiarasse degno d i desti – tuzione (poniamo) un insegnante per ave r comm esso atti che ledo no il suo decoro o il suo onore, il Consiglio di Stato pot rebbe as– soh-er lo pe rchè la legge pa rla di com pro– missione e non di lesione, di reputazione di– gnit :ì e moralità e no n di decoro ed ono re. Si potrebbe ancli e agg iungere che se un in– segn.-n te co mme tte /req11c11ti neg ligenze o tie , ne spesso condo tta irregolare, potre bbe tut– tavia sperare d i essere im mune da ogn i pena anche lieve perchè frequm t,: e spesso è cosa di versa da abituale. Ques te osservaz ioni pos– sono :tnche parere fatte per ische rzo; ma in reahà sono più serie che no n sembrano : d imostrano per lo meno che qualsiasi più l:tta dizio ne può tutt avia non com prendere tutti i casi che si vo rrebbe ro contemp lare, special mente se c'è un interesse ad assolvere a tutt i i costi. Resta invece il per icolo graviss imo di una dizione cosl lata e generica : chi vieterà ad un Ministro di considera re insubordi11np'o11e l'aver respinto energicame nte le pression i di un pres ide o di un provvedito re che con molesta insist enza abb iano chies to un giudi– zio indulgente per qualche alunno? o l'aver ritiut:tto di obbedire ali' invito ministeriaie di can tare in iscuo la le lodi della Dan te Ali– ghieri o di Costantino il Grande? Chi im– pedirà che un ~lini stro ritenga compromessa la riputazione di un insegnante solo perchè, supponiamo, h:t preso parte ad una dimostra– zione o si è attirato i fischi e le aggress ioni degli alunni (come capitò or è un anno al prof. Bonfigli) per non :t\fer par tecipato all a ge nerale ubbr iacatu ra libica? 11 i\linis tero osser\'a nella relazione che 1oteca Gino Bianco c'è la gar:rnzia del magistrato, cioè de lla Giunta de l Consiglio Superiore, che salva dal pericolo di un giudizio iniquo. E certo il pericolo è minore (e pe r questo l'art. 56 è meno grave del 54), ma non è tolto. È stato osserva to che il voto de i membri di nomina minis teriale nella sezione per le scuole medie della Giunta del C. S. ha la preva lenza su quello dei consig lieri elett i da– gl' insegn:tnti : e un Minis tero ant iliberale (sia clericale o giacob ino) non :1ffiderà certo a spiri ti libera li l' inte rpretazione dei suoi pro – positi. Si osserv i, poi, che per l'ammonizione no n è necessario il conforme p:ne re de lla Giunta, chè an zi il Min iste ro ha stabilito (abusi\'a – men te, a pa rer mio) il pr incipio che no n oc– cora neppur sentire il parere. O ra, data la latitudin e dell'art. 56 in cu i nessun a grada– zio ne di co lpe è stabilita, il Ministro può infligge re l'amm onizione in tutt i i casi in cui gli conveng a di evi tar e il giudizio de lla Giun – ta o almeno l'obbl igo di segui re que l giu – dizio : cosl può salvare da pe na più gra\'e chi abbi a compiuta azione ve ramente indeg na e comp romesso il suo deco ro ; e vicever sa può colpire con l'ammon izion e chi sisia santam en te ribe llato contro le illecite pression i di un su– pe rior e, o chi partecipand o a manifestazioni pol itiche o (perch è no ?) trascuran do le pra– tiche relig iose, paia al i\l inistero co lpe vole di abituale condo/la irregolare. E si badi che la semp lice ammo nizio ne, se può, per sè stessa , semb rare pena tenu e da non dove rsene impensierir e g ran cosa, ha per altro effetti non trascurabi li : quello , :td esempio, cli rendere inelleggibili (o almeno difficilissimamen te ele ggibili ) ali' ufficio di capi d' istitu to, e quello di esclude re da pro – mozioni antic ipa le per rrierit o, inseg nanti an– che valentissimi. Insomm a il per icolo dell'ar bitrio non è interamente crea to dall' art. 56: m a dove esso esisteva è lasciato sussiste re e reso più gra ve, ed è esteso a moltissim i altri casi in cui pr ima non c'e ra. Le ragioni dello spaz io m'i mpo ngono di lim itarm i ad un rapido accenno per le altr e minacce recate all e ga ranzie giuridi che dal disegno di legge. 1 °) L'a\'e r stabilito, nell 'ultimo capo \ 1 er– so dell 'art. 2 1 che non abbian o vigo re per il successh•o :tnno scolasti co le grad uatorie di concorso che non siano state rese esecuti ve entro 1':1gosto, - e qu esto anc he nel caso che \'i sieno fr:t i vincitori dei disoccupati pro nti ad assumere serv izio - potrà all argare la piaga 1 già largh issima, delle supp lenz e e creare nuo,·e occasio ni d i favor i ai soliti be – ni amini , a cui la sup plenza sarà titolo \'ali– diss imo pei futuri conco rsi. Bisogna per lo meno avere assicurazioni chiar e per le nor– me di rego lamento ch e do vranno (secondo l'ultim o capo di dett o arti colo) stabi lire i ti– toli di pre fere nza per le supplenze. 2°) l'a,•e re subordinato :tlle gravi es,gent,e d, servi;Jo, :1pprezzate naturalmen te dal ~lini– stero, la riduzione d'orario per gli insegnant i più vecchi {art. g); l'aver lasciato al buon cri – terio dell'autorità scolastica di richiede re o no l'aum ento (la cu i inoppo rtun ità non ho bisog no qu i di dichia rare) dell'o ra rio obbligatorio fino a 24 ore (ar t. 10), s:tranno cagioni di moltissimi favo ri. C i saranno pres idi e pro\'ved itor i che addurranno esigenze di ser\' izio per imporre 18 1 2 1 1 magar i 24 ore a poveri insegnan ti che, dopo 30 anni di servizio, no n posso no sostenere orari troppo gravosi, per obbligarli a chiedere il riposo o l'aspe ttativa; e viceversa si lascerà piena facoltà (ho io stesso assisti to a questi casi) all'avvoc ato o ali' ingeg nere di negare alla scuo la, anche in caso di necess it:ì evidente, ogni supplemento di opera sua (sia pu re inferiore all'orario obb ligatorio) per non danneggiare i suoi pri\'at i interessi : la legge insomma sarà de lusa o :tpplica ta con durezza secumlum qua/i/11/emptrsonarum, come si di– ceva in tempi di men leggiadro farisaismo. J°) l'asseg nazione delle classi aggiun te, secon do la relazione, è stata finora fatta troppo spesso senza tenere alcun co nto delle compatibilità d'orario e delle ragioni di servi{io; eppure finora la legge ne parlava I Crede ora 297 l'on . Creda ro di aver posto riparo al male da lui deplorato , stabilendo, come fa al– l'art. I 5, che detta assegna zione sia subo r– dinata olt rechè alle esigenze dell'ora rio, a qua l– siasi altro motivo di servizio o ragione di· <lattica di cui è giudice r autorità scolastica locale? o non ha invece aperto adito mag – giore a com peti zioni invid iose e indeco rose e a intrighi ? 4°) un per icolo è anche nella nom ina degli assiste nti tirocinanti fatta, senza alcun contro llo, dal Ministero (art. 4°): l'ufficio di assislmle, lodevolmente esercitalo per un a11no, sarà, agli effetti del concorso, consideralo titolo par i a quello dell'insegnamento in scuole medie e sarà titolo di speciale consideratione per le supplen{_t. Que sta dispos izio ne può esser fatta per invogl iare al tirocinio i laurea ti e pe rfe– zionare la loro preparazione all'i nsegna ment o: ma è possibile supp oi-re che il comp ilato re dell a legge non si sia accorto ch e si può per questa via abolire ogni garanzi a che vie ne dall'ob bligo dei con co rsi? 5°) i cap i d' Istituti pot rann o esse re re– stituii i al l' Ufficio d' insegnan te d'ufficio: - giustissimo in molti casi ; ma per quali mo – tivi ? La legge tac~. Con qua li gara nzie? Sen– tila In Giunta dcli' /strurJone Af edia. Senti la semplicemente, si badi; e pur troppo molto spesso si sente, ma non si ascolta. 60) un insegnante è dichia rato dalla G itmta predella ido neo a dirige re un isti– tuto ; non acce tta una pr ima volta quEsta distinzion e : per sei anni non potr à più ot· ten erla I Non l'acce tta una seconda : no n sarà più capo d'i stituto per tutta la vita I Chi concor re per una sede speciale 1 è bene che eviti di vinc er.e : perchè, se non app rofitta della vittoria, per altri cinque mmi gl i sarà interdetto di concorrer e! li Sanna ha ricordato in questi gio rn i che quando due anni fa, diffusasi la voce d i un a parziale soppress ione delle ga ranzie giurid iche, egli - allora preside nte della Fed eraz ione - inte rrogò in proposi to !'on. Creda ro, .:iuesti si mostrò, sorpreso ed offeso, del dub bio. Non si me ravigli oggi !'on. Cr edaro se gl' inse– gnan ti no n anco ra addome sticati od evir at i, non ancora di scesi :ti livello di Esali, si di – chiara no « sor presi ed offesi > che per un mi– gliora men to eco nomi co modesto pe r i piu , irrisorio per parecc hi (e fosse anche non ir– risorio, sareb be la stessa cosa), eg li li abb ia ritenuti pronti a far getto d i quelle gara n– zie giuridi che, che tutelando 1 1 indiffe renza deg l' insegn ant i assicurano il retto funziona~ mento e la \'era laicità del le pubblica scuola . U . G. Mo ndo lfo. La preparazione degli insegnanti. Il capo VI del progetto Creda ro ha un titolo assai promettente. Quanti si preocc upano de lla crisi della scuola medi:-i e sentono la gravi tà del problema quatftativo degl' inseg nanti vanno a leggere gli articoli 40 e 41, che costituiscono il ca1>0VI, con una ben spiegabile curiosi tà. l\la l'attesa si risol ve in una delusione . f. il solito sistema di non affrontare le questioni grav i e compless e-, ma di ricorrere ad espe – dienti, che lasciando inaltera to nel suo insieme il sistema vige-nte gli me ttono timidamen te d i fianco, in condizioni di inferio rità, di insunicie nza o, peggio , di funzionamen to a vuoto e in pura perdita, alcuni degli elementi che do\'rebbe ro costituire l'organizzazione nuo,·a . Il problem:l della preparazione"dcgli insegna nt i è sostanzialmente il problema de\l 'ordin:t mento degli studi universitari nelle facoltà di lettere e scienze: ma di questo, che è davve ro un pro • blema grosso e difficile, l'on. Creda ro non si occup:t affatto. L'ordinamento attua le non è toccato nè tampoco discusso; gli è in\'ece messa accanto l'istituzione {lr t. 40) di cento posti di · assistente tir ocinante e quella (art. 41 di 9 posti di professore aggiunto. Il tirocinio è certo assai utile istituzione; è, an1.1, un bisogno per chi s'avvia all'eserc izio della professione. Ma se è un bisogno , è tale per tutti, e (sopra tutti gli altri) per la grnn massa dei mediocri, che non hanno la capac ità di trovare con la propria energia indipe ndent e. la propr ia strada. Quin~i l'is tituzione: di U'\

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