promessa dalla carta e negata dalla realtà. Per questo - anche per questo - la legge che istituì l' es_pulsione volontaria fu accolta con grande sollievo da molti detenuti stranieri. Il problema è, appunto, un altro. Una del_le condizio~i previste 1alla le~ge per l'espatri~ riguarda 11possesso d1un valido docu,r.nent<?11 identificazione (passaporto,_ carta d 1d_e~t1ta, ecc.). Questa disposizion~ d1 fat~o var1:1f1~la possibili~à _diespellere t~ttl 9.u:gli str~m~n d~- linquent1 (m senso tecmco, cioe auton d1 reati) che per un motiv? ? per un ~lt~o sian? spro".- visti di documenti: 1maghrebm1, che sistematicamente distruggono o vendono i propri ~?- cumenti, coloro che provengon? da Pa~s1 1_n guerra o i cui governi non foril!scono I assistenza necessaria, i J?rofughi politici che, ad onta dello status privilegiato, comn:ettono delitti in Italia coloro che usano abitualmente documenti f;lsi perché ricercati dalle autorità del proprio Paese o perché già espulsi in precedenza e via dicendo. Il ragionamento non muta anche introducendo forme di esf ulsione meno garantite, abolendo i ricorsi a Tar, agendo sul m~ro sospetto: prefetti e poliziotti potranno firmare anche diecimila fogli di via ma con che effetto, se non ci sarà esecuzione? È, paradossalmente, il mito dell'espulsione a creare una vas_taarea di apolidi che hanno commesso reati e che nessuna legge, per quanto dra~on_ia~a, _potrà allontanare validamente dal terntono italiano. Per questi apolidi, ogg~, posson<? pro_filarsi quattro alternative: conquistare un 11:isenmento sociale in Italia attraverso l'esecuzione della pena (teoricamente la strada più giusta, democratica e buona, ma anche quella nel concreto più impraticabile); restare in galera a ~ita pe~- ché stranieri (il che è _evidentemente_1mposs1~ bile); essere asogge~t~tl a un 1:?r0:7Ved1mentdo1 espulsione inesegu1b1le, e qu_111dr1es_t~recla~- destini e verosimilmente del111quenti 111Italia; andare altrove una volta scarcerati. Senonché questo "altrove" presuppone un atto bilaterale al quale partecipino il Paese che espelle e q~ello che nceve. E allora una possibile batta~ glia della Sinistra potrebbe ~ssere ~uella degl~ accordi internazionali funzionanti e concreti per lo scambio ~ei _det~nuti e/o _espulsi:facile~ dirsi con i Paesi ncch1 che assistono 1 propn cittadini, tutta da inventare per i turbolenti Paesi del Terzo e Quarto mondo. . Ma è su questo terreno c~e 1~Destr~ va 1r1:- calzata: piuttosto eh~ stracc1ars~ le vesti per 11 singolo straniero del111quente,b1ognere_bbefar capire che l' espulsi_onec~sì ~ome ~ o_gg1e, così come sarà domail! nel! ottica dei liberal-democratici, lungi dal deprimerlo, incrementa il circuito criminale d'importazione. Sognare una società aperta, multirazzi_ale, c<?lorata e allegra è sognare un sogno nobile e giusto: lavorare per crearne la condizio_ni può ~ssere c~H!1pito fastidioso e poco nobile, ma 1mposs1bile da evitare. · E le due anime della Sinistra questo sogno e questo comrito dovrebbero affrontarli, una volta tanto, unite. ♦ (. neo rezza non esibisca "senza giustificato. motivo il ,rassaporto o altro documen~o equ~pollente . La criminalizzazione non nsparmia neanche gli italiani che trattano con ~li e~trac?munitari: il datore di lavoro che 1mpiegh1 un_o straniero "non conformemente alla norma t1va" - l'ampiezza e discrezi<?nalità del ter~ne si commenta da sola - è pumto con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10 a 50 milioni per ogni lavoratore. Laddove si raggiu~ge il massimo d~lginiqu_ità_ènell~ c~nfiguraz1one del reato d1 associazione fmahzzata all'ingresso illecito di ~i~tadini extracomunitari", ove vengono puilltl non solo coloro che si associano allo scopo di esercitare attività per l'ingresso illecito, ma anche coloro che "s1 adoferano per la loro collocazione n~l mercato de lavoro". Tale associazione è pumta con la reclusione "non inferiore a 15 anni", mentre il singolo partecipe con reclusione "non inferiore a 8 anni" (il reato di banda armata previsto dal codice penale rreve<:1el?e~e di sran lunga inferiori!). Il tentativo d1 ~n1;11naliz;are, o quantomeno frenare le assoc1az10~ ni d1 volontariato che operano nel settore e evidente e inquie_tante. . . Vi sono altn due aspetti su cm occorre porre l'atten~~one: l',espulsi_onee il ricongiungimento familiare. L espulsione con allontanamento immediato e accompagnamento alla frontiera diviene l'ipotesi più normale, essendo prevista anche nel caso di coloro che son~ entrati nel territorio dello Stato "eludendo 1 controlli alla frontiera", vanificando così del tutto la possibilità ~i ricorso ver~o ta!i P:ovvedimenti. Essendo 111oltreprevisto 11r!c~rso con effetto sospensivo solo per scars~ss1m~ ipotesi, ci si troverà di fronte a provvedunent1 fuori da qualsiasi ·possibilità di controllo, neppure di legittimità. . . In tema di ricongiungimento fam1ha:e, ~ dunque in una situazione cpe,_ oltre a san~1re 1! diritto a vivere con il propr~o consorzio_ e 1 propri figli, facilita l'integrazione nel territorio, si raggiunge il massimo del p_aradosso. Il ministero dell'Interno concederà 11nulla osta dopo decorsi tre anni di valida permanenza e dopo aver accertato !a "_buo:ia co!1do~ta" d_el cittadino cxtracomumtano. S1cons1dcn che, 111 linea con questa disp?sizione, si ~ichi,ede per l'ingresso nello Stato fl poss_e!sod1 un att~s!azione consolare da cui nsult1 che le cond1z10ni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani". Occorrerà comunque che il reddito dello straniero medesimo sia pari a cinque volte l'importo della pensione socia!e ca_lcolato su base mensile, "per il solo ricon~mi:tg!m~;1todel solo coniuge o fino a una coppia d1f1gh , mentre sarà di sei volte la pensione sociale "per i! coniuge e fino a due figli così aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia ?i fig}i" (!). La complessità del ~eno'!1-e~o1m1!11gratorio, la delicatezza delle s1tuaz1omche s1creano, la necessità stessa che vi sia una legislazione che regolamenti in modo più puntuale ed efficace la materia, non possono né devono port~~e a un crollo così verticale e a un contrasto cosi insanabile con i principi minimi di civiltà giuridica. La conseguenza ineluttabile sarebbe nuovamente una legge inapplicabile nella_prat_icae un_ulteriore imbarbarimento della s1tuaz1onesociale. ♦ BUONIE CATTIVI
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