Lo Stato Moderno - anno V - n.3-4 - 5-20 febbraio 1948

LO STATO MODERNO 67 questa anarchia della cultura ò tfrobabllmente la fonte della ricchezza spirituale d'un ,paese. E, poichè siamo in argomento, amerei tanto i;eder ces– .w:rele proteste quasi ootidi<me contro ila broppo grande af– fluenza di giovani alle università, e specialmente degli « in– capaci ». E' uno strano spirito di casta quello che pretende la cultura /riseroata solo agli « intelligenti». Un po' piit d'edu– cazione e di cultura è utile a chiunque, e massimamente agli " incapaci ». Un « incapace » laureato sarà sempre meno inca– pace grazie ol corso dei ben-fatti o dei mal-fatti studi; In suo laurea rappresenta sempre un vantaggio per la società. E non si venga a dire che è lui, poveretto, ad impedire la formazione culturale e l'affermazione pratica dei giovani intelligenti! An– che questo pro/Jlema della educazione solitamente si risolve · male perchè s'imposta male; e s'imposta male sempre per lo stesso nwtivo, che ci si abbandona ad un certo prudore mi– stico, il quale porta ad esagerare qu,,/che lato. Oso dire (rical– cando un'espressione di Ca;umi), che per bene affrontare i pro– blemi della cultura e de/l'educazione occorre essere non solo ateo-politici, ma onche ateo-letterari. NULLO MINISSI Ordinamento economico-sociale nelle costituzioni straniere l. - La discip~ina dei « rapporti sociali » è un dato ca– r.itteristico de:le costituzioni .contemporanee, con differenzia– zione sempre più ma,rcata da:l'individua:ismo delle carte dei scco:i XVIII e XIX. Essa infaNi· è: gener{de, e non frammen– taria od eccezionale (come in qualche costituzione precedente); comune a tutte (o pressochè tutte) le nuove carte; costante, pur ne:½i va,riazione non in~requente dei testi costituzionali nel breve gfro de:l'u:mno trentennio, ed anche nel succedersi di regimi po:i~ici diversi in uno stesso Stato (1). Svr:uppo part:iooJ,a,re(pur tra vivaci e profondi oontrasti sostanzia>lie formali) hanno i -rapporti a contenuto economjco, ed in ispecie ;'istituto dell,a proprietà da un ca·nto ed i com– plessi problemi del liavoro dal!'a:tro. Proprietà e lavoro wno inc1uadratiin parecchi testi un una concezione più ampia deKa ,·ita coI:ettiva e deh:e fimalità e modi di svo:gimento de:l'eco– nomia nazionale, o con semplici enunciazion, programmatiche di po:itica eC0111omica o, insieme, con alcuru corollari partico– lari. E' qui che si accentuano le differenziazioni tra i vruri si– -~temi,ed in ispecie tra que:li sociai'.istici da un camito,e que!Ji libera:li o capita:istici daWa:tro, sempre però temperati questi tÙimi con vari mezzi di intervento statale. Senza entrare nel merito di una discussione che ha già una letiteratura immensa, con rilievi giuridici riportati a:la tribuna deb Costituente durrunte il dihattito sul titolo primo deEa nostra Owta, ,n queste pagine m:i limito ad una sem– p:ice documentazione, che penso mon de: tutto inutile in questa sede; tanto più che i: vo:tune - pur così .-icco ed interessante di « Studi di legis:azione costituzionale compa– rata », - e:aborato dal Segretariato generale della Camera dei Deputati, ha omesso un capitolo su:J'accennata materia, mentre non ha trascurato queEi rulla proprietà e sul lavoro (2). 2. - Per alcuni sistemi notissinri, bastino appena dei richiaini. La Costituzione russa de: 1936 (dopo la disciplma camt– t.-, »tica della proprietà e del lavoro) dà questa definizione s.ntetioa: « La vita economica dell'U.R.S.S. viene regolata e diretta da un piano stata'.e dell'economia naziona:e, nell'inte– resse de:I'inoremento della ,ricchezza sociale, de:la continua ascensione del livello materiale e culturale dei lavoratori, del rafforzamento dell'irulipenden:ro deTU.R.S.S. e de: rim,jgo– rimento deJ.:a sua capacità dii difesa» (art. 11). In oppo,siizionea tale sistema è quel!o germanico ili Wei– mar (1919) basato su!la libertà, sia pure limitata e control– lata. « La vita eoonomica deve essere organizzata in confor– mità ai principi de:la giustizia e per garantire a tutti un' esi– stenza degna deTuomo. Ln questi l:imiti, la libertà economica <le:rmdividuo deve esser ,nispettata. Non v'è luogo a ricor- 1C're U:la oostrizione legale che per reiùzzrure diritti minac– c·iati o ·per soddisfure es.igen:te impériose del bene pubb:ico. La libertà del commercio e del:'industria è garantita nei ter– mini del~e :eg~ del Reich ,, (art. 151). « Le re:azion:i econo– miche sono rette dal principio del:a :ibertà dei corutratti, nei termini delle leggi. L'usura è abo:,ta. c:i atti giuridici im– morali sono mili» (art. 152). Tra questi sistemi v.:>l!einserirsi que:Jo corporativo fa– sci.sta, che trovò la sua espres9ione ne: testo, in parte almeno di natura sostanziU:mente costituzion~!e, del'.a Carta de: La– voro (1927-1944) con la concezione dell'« unità» economica (dtre che morale e politica) de:la Nazione ita:iana, rna:izzata nello Stato, de:'1'unità dei fini de:-la produzione (benessere dei singol:i e svtuppo de:la potenza nazionale), e con l'intervento statale ne:l'organizzazione privata det'economia sotto la forma « del controllo, dell'inooraggiame-nto e de:la gestione diretta» (Dichiamzioni I, II, VII, Q9. Altri Stati si avvicinano all'uno od a:,'altro dei tre si– stemi indicati come tipici, con forme intennedie, talvo: ta ano– maJè, lasciando generU:mente alla base la :ibertà de'.:'oiniziativa privata, ma con 1imiti, direttive e controlli' più o meno estesi ed intensi. L'esiemp:,Jicazione che segue; fatta per Paesi dei vari oontinenti, tiene oonto anche di testi non più in vigore. 3. -/ Di tipo intennedio è, in Europa, ,a costituzione dello Stato irlandese che, o:tre tendere ad una distribuzione deEa .proprietà privata ta!e da oontribuire al bene comune, vuol perseguire altri fini così mdioati a[' art. 45, n. 2 e 3: « In modo particolare, lo Stato cercherà con la sua politica di assicurare: che i citllad:illli trovino con le -:oro occupazioni. i mezzi per provvedere opportunamente ai :oro bisogna do– mestici; che, specia:mente, C giuoco della :ibera concorrenza non si svolga in modo che ne derivi la concentrazione d~ proprietà o ii: oontrollo dei prodotti essenziali in pochi :i.ndi– vidui a danno della comunità; che, 111 materia di controllo del credito, ·lo soopo costante e predominante sia il benessere de: popolo intero; che quel numero di famiglie che /e ciroostanze po56'Mloo:tichiedere, si stabilisca neìla campagna iJn cori·d:izioni di sicurezza economica. Lo Stato inoltre favorirà e, se sarà necessario, integrerà '1'-iniziativa privata neJ.:'industria e nel commercio, e cercherà di ottenere che le imprese siano ge– stite rim modo da assicurare una CIOll\leillerJTe efficienza alla produzione e al!:a disbribuzione dei beni, nonchè di proteg– gere TIpubbiico contro :e specul'azioni ingiuste». Un. lungo capito:o sui « diritti sociali ed economici» aveva (1) La materia è arn;piamen:t.e trattata n-el mio vo:um-e: o.rienta.– mentt sockllt delte costituzioni con.temporanee - !Llbrie.ri.a Ed'ltrdce FJoren tina, Firenze - 3• edizione. (2) iM1 ,a,v,v,aigo '<lel Cll,P. VI Id.e! mlo 'YO'lnmle ic:lt. IOOll a1.auni eg– g!onnoamenti, In pcrecederu,.a v. f4 rtoehlss!mo ,vowme <ie!tl'Interna– tionaL Labour Office, COst>i~ltltona.i Pmvlstons ~ng sooial and economie Po!icy - Monll!rea,J, 1944.

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