Lo Stato Moderno - anno IV - n.9 - 5 maggio 1947

206 Lò STATO MÒDÈRNO INTERESSE NAZIONALE E 1 DIR/11U Dl SCIOPERO In un paese superindustrializzato come gli Stati Uniti, dove i rivolgimenti economici si fanno sentire con violenza maggiore che altrove e dove l'iniziativa privata ed il capita– :ismo sono giunti ad estremi di potenza in Europa difficilmente pensabili, s'è sentilo assai presto - sin dagli inizi del secolo passato - ,;a necessità di fornire al!a classe operaia le due armi maggiori che '.e permettono di tutelare i propri interessi: diritto di sindacarsi e diritto di scioperare. Mostrando una maturità sociale sconosciuta nei nostri paesi, e tralasciando le querele puramente po!itiche e parti– giane, il proletariato americano ha saputo organizzarsi in sin– dacati che, divenendo vieppiù potenti e centra:izzati, finirono per opporre ai,,monopo:i padrona:i dei grandi trusts e cartelli, i monopoli sindacali delle « Unions ». • Come reazione a: sorgere di questa marea compatta di quasi 20 milioni di lavoratori sindacati, la c:asse padronale, con l"aiuto del Governo nei cosidetti casi di emergenza na– zionale, ben presto cercò - e trovò - un rimedio giudiziale da opporre al diritto di sciopero dei lavoratori: le « injunc– tions ». Volgarmente parlando., le « injunctions » sono dei co– mandi, emanati da'.le diverse Corti (statali o federa:i) a do• manda della parte che possa provare interesse in litigio, e diretto alla parte avversaria. Per lo più, questo comando con– siste in un ordine di fare o di non fare qualcosa, affinché lo « status quo » possa essere mantenuto ed ogni danno irrepa– rabile evitato, fino alla definitiva decisione su: merito della controversia. La parte che violasse questo comando de:la Corte, compiendo l'azione proibita od astenendosi dal com– piere que:la comandata, si renderebbe colpevo!e « contempt of Court », ossia cU offesa al:a dignità de!la Corte, e quindi suscettibile di mU:ta e di imprigionamento. In pratica, dun– que, :e « injunctions » sono quei rimedi giuridici che spesso vengon chiamati dai giuristi ita!iani « orruni di provvisionale ». Questo procedimento è assai familiare non solo a: giu– rista anglo-sassone, bensì anche all'uomo della strada; e, neì campo delle relazioni tra datori di lavoro e Governo da una parte, e lavoratori da:l'a:tra, venne largamente usato. Al:orchè un sindacato operaio a\lanzava pretese minacciando sciopero in caso non fossero accettate dal datore di lavoro, quest'u:timo si rivolgeva, con l'aiuto del Governo ogni qual volta vi fosse caso d'emergenza (interesse naziona'.e) ,a::a Corte competente, chiedendo che la stessa emanasse una « injunction • diretta a: sindacato, affinchè lo stesso si astenesse dal:'iniziare lo scio– pero sino a conc:usione delle trattative. Alcune volte queste richieste dei datori di lavoro erano giustifi~te dai fatti e da'.la situazione generale; altre volte esse· non erano se non la espressione di egoistico interesse per– sonale. Uno sciopero ha probabi:ità di successo soltanto se iniziato al giusto momento, che chiameremo « momento criti– co», mentre è invece fatalmente votato a:l'insuccesso se ini– ziato e condotto in altri. Ora col sistema de!le • injunctions », generosamente applicato dai 142 giudici de:le « Federai Di– strict Courts » e dag!i Ùmumerevoli giudici di Stato, il coman– do di non scioperare, pendente litigio sul merito, si pro~aeva assai spesso per settimane e mesi, sin che i datori di .avoro avevan preparato nel modo migliore le armi per la difesa; ~ soprattutto finchè, passato il « momento critico », le speranze cU successo de::o sciopero fossero svanite. In pratica questo rimedio giuridico si era a poco a poco venuto trasformando in un'arma assai efficace per stroncare sul nascere ogni sciopero, e aveva reso i vari giudici, federali e statali, altrettanti poten– tati locali, non sempre intelligenp e capaci e non sempre im– muni da pressioni di parte. Contro questo sistema pericoloso e spesso non equo, si levarono ben presto le veementi proteste dei sindacati e de! mondo dei lavoratori in genere. Il Governo stesso, e gli spi– riti più Guminati de: paese, ben presto capirono i perico'.i soggiacenti a tale pratica del potere giudiziario: il perico:o che giudici poco il:uminati interferissero ,col peso dei .loro or– dini nei: norma:e svolgimento di una disputa di lavoro; il pericolo soprattutto che, immischiandosi in dispute in cui il lato economico e po!itico supera di gran :unga que:lo pu. ramente giuridico, le Corti federali perdessero l'a'.to prestigio e la tradizionale imparzia:ità (assai maggiori che non ne:'.e nazioni europee) che s'eran venute acquistando quale frutto di una lunga tradizione. Perciò, dopo i più stridenti esempi de:ruso dell'arma de::•« injunction » neI:e dispute di :avoro, che sfociarono nei «casi• chiamati « Debs versus United Sta– les » (1902), « United States versus Hayes » (1919) e « United tates versus Railway Emp!oyees' Dept. A.F.L. », ag!i inizi del 1932 si sent1 l'asso:uta necessità di promu:gare una :egge che ponesse rimedio a questo stato di cose, paralizzando l'innatu– rale potere del:e Corti federa\ presso !e qua'.i sfociavano le maggiori dispute di lavoro. Questa legislazione Jtrese il nome di « Norris-La Guardia Act » dal nome dei due membri del Congresso che introdus– sero il progetto di :egge: Fiore'.lo La Guardia dinnanzi alla Camera dei Rappresentanti, e senatore Norris dinnanzi al Senato. E' ben vero che sin da: 1914 una legge, chiamata « C:ayton Act », aveva limitato il potere delle Corti federali nell'emanare « injunctions » in caso di dispute di lavoro. Tut– tavia, come :a Corte Suprema degli S. U. dichiarerà più tardi, questa legge del 1914 andava assai meno lungi dal limitare C potere delle Corti federali che non il « orris-La Guardia Act », ed era assai meno specifica di quest'ultimo. Il tenore de! « orris-La Guardia Act », ne::a parte es– senziale per la presente disanima, è il seguente: « essuna Corte deg:i Stati Uniti ha giurisdizione ne::'.emanare ordini restrittivi, oppure « injunctions » temporanee o permanenti, in casi che concernono o sorgono da dispute di :avoro, intese a proibire ir:le persone aventi parie od jnteressate in. codeste dispute di lavoro, di compiere, singo:arrnente od in comune, i seguenti atti ... » (tra i qua:i ogni atto inteso a fomentare, iniziare, dirigere o far durare uno sciopero). Con ciò, il Congresso degli Stati Uniti, in un momento di preoccupazione per le sorti dei lavoratori e di rispetto verso i sindacati, tog!ieva completamente alle Corti federali i: ~i– ritto di intervenire nel:e dispute di lavoro per mezzo del.e « injunctions »; e i sindacati operai ottenevano un'arma ~ derosa per la difesa di un effettioo diritto di sciopero. Prati· camente questo diritto si faceva tanto asso:uto da non poter essere neppur sfiorato da:l'intervento del potere giudiziario: Con ciò i sindacati avevan creduto d'essersi assicurati un diritto di ~ciopero ind'1Sturbatoe di non correre altro risch.io se non quel:o di una nuova legislazione contraria al « Norns– La Guarrua Act ». Così invece non doveva essere. La seconda guerra mon· dia:e, ed i'. complesso di situazioni economico-po:itiche che ne fu i! frutto, unitamente al:a mossa eccessivamente temeraria compiuta da John Lew.is e dal suo sindacato dei U.~.\~. (Unione dei minatori), doveva portare ad una decisione de!.a Corte Suprema di portata ~torica per le re'.azioni tra capita.e, lavoro e Governo. Di questa decisione e delle sue conseguenze politiche. socia:i e giuridiche par:eremo in altra corrispondenza. MARIO A. TJMBAL

RkJQdWJsaXNoZXIy