Lo Stato Moderno - anno III - n.22 - 20 novembre 1946

\ .r LO S~ATO MODEijN0 517 da una. -legge specla!e, per l'A'.geria. Quànto all'Assemb'.ea rali....ha la P.rr \Jl:blica. e gli Stati associati, gli statuti e le Nazionale, essa vuu: essere in certo modo anche IJ'assemblea lrHi ·elfltCJali èei tenitc;i d'oltrc-!I'are Jestano ancora da, feder~ di quella plÙ-ristretta Federazione c~e iarebbe costi-- fon ulare, e rrolto_ dii;:enderà dal _grado,.di liberalismo a tuita da[a.metropo!i, dipartimenti e territori d'oltrem;n'e: ma ~ui ·seumno ùrpcntati se i .i;oi;oli de-1l'Unlon'e Francese la prima vi è rappresentata &a 544 de~tati per 40 mi:ioni , saninno nessi,· o xr.rno, fin d'ora nella condizione di 6VÌ• di abitanti, gli altri da 74 per 35 mi!ioni. Siamo lontani lun:aie effettivtirrente mia propria autoooma personalità. dalla « libertà di governarsi da sè e di gestiri: democratica- l'art. 75 sta.bilisce esi;:l'dtarr.ente che gli statuti rispettivi mente i loro propri affari» che ·il progetto presentato a!la se- dei Ir en bi della Rf");uH'lica e dell'Unione Francese sono conda Costituente dai deputati autoctoni· riconosceva ai po- « susc€'ttibili di evoluzione » e ,preV'ede la poss-ibilità di poli d~:l'Unione. pa•ssaggi - attraverso apposita procedura - da una cate- L'Uniçne F:rancese - anche a presoin.dere dalla sua goria all'altra «"Del quadxo fissato dall'art. 60 » (anche qui -~t-ruitur,a: !~·i 5 teniza di un ;presidente· deH'Unfone, mentre va notata fa differenza dell'errpiri6mo anglosasw_ne che 11_ re d·J.r.f?h1Jte,rnlflon è sovralDo del Commonwealth, ma non ha stabilito precisi quadri). \ sm[clam ente .delle grnndi entità· statali indipendenti che , . . . . . . . lo compongono; esistenza di una, anzi di due assemb'.ee E il pnnc1p10 d'el federalismo progreSSJvo: l>amacchi,.-, ddlTr.icne, die aoancalflo del tutt:o nel Commonwealth _ na è in rroto, ed è ,P'fevedibile (e<l augurabile, nell'inte– si diffe1tt:2ia quindi grandemente dalla· ,CoID'UDità delle re55e steE'liodel futuro ;de1l'Uniohe Francese) che J'evolu– ?- 2~if1;;ib:tn:i:icl:e: E~ .ncn è ·chè ai primi passi, e non zitne èr~li or'dinunnti dei '(rari membri .oontipui per gta- _si p:ò far trqi:o tc <rto.ai ccstituenli 1tancesi s; han ere- di a,nche oltte i lùr.iti della costituzione d'o~tobre. C:uto di dover ess;_re pudeintr. D'altra parte gli atti bilate- A~TONIO BASSO LA SCUOLA -ALLA COSTITUENTE J.l pro_ble~1adeJ:'istruzione e de'.la s~uola è passato ormai • al priµio vag:io de::a Costituente: lq prima sottocommissione hà formulato infatti _non senza pena i.cÌI)que artico.i che pas– seranno ora a,:•esame çle[a' Commisswne p:enaria,. e infine dell';\.ssemb:~a. Vorrei _poter sperare, con :•amico V. E. Al– fi~ri (v. « La scuola in peri~o:o », M9ttino d'.Jtalia de: l O no– vembre), che vi si tro~eranno a'.meno « venti deputati capaci di . rif!ettere su questi-.prob:emi e disposti a far:o »: perchè questi problemi sono diJ!na esli:ema serietà, e n-essun depu– tato di nessun partito può permettersi -di ceder_ea buon mer, cato su certe convinzioni educative, po:itiohe e mo_ra:i che concernono l'avvenire spiritua:e dei -nostri fig'.i, ne[a spe– r!1nza di rec:amare poi altre co;;;essioni, in oambio, su altri terreni costituziona:i e legis:ativi. Qui più che mai il do ut des sarebbe criterio di asso:uta immora:ità. CinqÙe artico:~no dunquè prpposti dalla prima sotto– commissione. E i: qua,to e i: quinto sono que:Ji sui qua:i vi ·è "meno da discutere. Il quarto articolo prescrive allo Stato, d'impartire.,.l'insegnamento obbligatorio e gratuito da-! sesto al quattordicesimo ll,nno d(' età, insegn~mento primario e _ poste:ementare. Con ciò si conferma il decreto Genti!e del_ .31 dicembre 1923: ·sa:vo che, con -:a ·presenza. oggi, della scuo:a media, e con ,'aria demagogica che vi tira intorno, bisognerà in seguito ben chiarire i: rapporto tra scuolà. post– elementare e scuola media (sarà la stuo.li media stessa il corso p.oste:ementare? Vogliamò sperare di no, perchè, per quanto indifferenziata oggi la scuo:a media' si presenti, essa è ancora concepita in 1 senso fina:istico, come preparazionè, a scuo:e di grado superiore, non come fine a se stessa), pro– blema che per il Genti'.e non sussisteva, data l'organizzazione differenziata che egli a,·eva serbato aJ:a scuo:a 111e'dia infe– riore. n quarto articolo prescrive poi .J'obb'.igodi una regola– menta;ione conveniente delle borse di studio, che. devonÒ' e:evare a:t'a'.ta c1.ùura i merjtevo:i; in concqrrenza coi puri, abbienti. E in ciò consiste fa migliore democratizzazione d'e[a scuo:a, ne:la qua:e concordano famig:ie, partiti,, e ideologie 'de]a scuola. A ta:e fine concorre anche l'artico:o quinto: « Lo Stato deve diffondere con ogn:f mezzo la etdtura popo- , fare e ptofessi<male, e favorire in tale senso le private ini– ziative». I-n qùeste tùim.e-parole è segretamente contenuto il risu:tato del!a grossa battag:ia condotta dài democristiani in \Lista¼l;l $USsidiostitta:e Jl!l'iniziatjva privata:. e _su .questo a punto, il risu:tato non è stato proporzionato allo sforzo, e non ha veramente raggiunto l'intento, giacchè l'intgnazione di ,questa dèeisione è evidentemente ben più conforme ad , una sensibi:ità socia:ista de]e esigenze educative,-che non a ; que:•:a democristiana, rivo!ta aJ:a ricerea costante di un susa sidio del:o Stato a::a scuola medi!! confessiona'.e, la quale, come registra una statist:ca opportunamente fornita d,al libro del Fossati su « La ~cuo:a :ibera » (Bres-cia, La scuo:a ed., 1946) tende fino ad.oggi ,non già a:Jl!_ cu:tura de: popo'.o, ma de::a borghesia (istruzione media classica e scientifica). Direj che questa limitazione sul principio de: sussidio sia la sola vittoria conseguita <;!aimembri laicisti de'.:a sottocommiss:one. Perch~ è verissimo che i primi tre artico:4 registrano d:chia– razioni verba:i su- nna priore dignità c!,eJ:oStato su:J'inizia– tiva privata, per quanto riguarda Tistruzion~; ma queste di– chiarazioni sono sva:utate dal:'amplissimo ambito concesso al:a parificazione. L'art. 1 sancisce che « l'~(ruzione primaria media e su– periore è fra le precipue funzioni dai:o Stato. Lo Stato detta 1e norme generali,,in matèria di istruzione e la organizzazione -scolastica è sotto la sua vigilanza. Fer assici+rareun -imparzia:e control:.OdeU'arulapiento deg:i studt e a garanzia della col– lettività, la •legge dispone che i tito:( '.egali di ammissione ag!i studi superiori e di abi'.itazione .proiessiona:e sian.o conferiti mediante esame di Stato». ' I , Ho sottoline~to, per indicare che quella precipua fun- zione de!lo Stato si :imita a: suo control:o, mediante esame t di St~o so'.o 'a! termine del'.a scuo:a media superiore e· al termine deg:i studi universitari, quando, conseguita la laurea · in qua'.siasi università non stata\e, i laureati o diplomati deb– bono venire abi:itati a1:• esercizio de:Ja professione. Ciò si· gnifiéa che se mand~ssi mia fig'.ia, poniamo, al Sacro Cuore, essa non incontrerebbe mai, dai 6 ai 18 anni, cioè durante tutta !a sua carriera sco'.astica preuniversitaria, un giudizio deJ:o Stato. Egua'.mente accadrebbe, se io l'avviassi, per dan– nata ipotesi, a alvarsi ì'anima secondo il metodp biopeda– gogico degl'Istituti · Tummioèl'.i. Su questo punto mi pare che i democrlttiani hanno ben riguadagnato in"clignttà e fa. coltà educative que::o -ché hanno rimesso in denaro nel:a bat– ta~!ia qutfsi perduta sul &onte dei sussidi. E' vero che qui una pic(èo'.a soddisfazione è stabi'.ita da'.!a norma, espressa da,l'art. 3,;chti la borsa di 11tu~o de:~ Stato è fi:mb,ile <W:

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