Lo Stato Moderno - anno III - n.10 - 20 maggio 1946

L~ STATO MODERNO 227 UN PROBLEMA DI DIRITTO LIBERTÀ Gli sviluppi del .potere ,~iudiziario sono sempre stati in tutte le epoche coevi agli sviluppi delle forme costituzionali dello Stato. Se è pur vero che, almeno sul terreno politico e so– ciale, ·democrazia e 1-ibèr>tà, oon sempre coincidono, è tutta• da inoppugnabile che solo la storia del diritto, come rn>ria della realizzazione del!' idea di .gh.Jstizia, è storia insieme di democrazia e di :libertà. Nell'impero della legge ambedue questi concetti si fondono sotto le ali della giustizia: il citta– dino che faccia valere. .Ja propria ,personalità anche di fronte allo Stato e in ossequio a una costituzione da esso libera– mente scelta e sanzionata, fa valere il .principio della sua stessa sovranità che è democrazia, e della libertà che, sor– retta dalla legge e .dalla autorità del giudicato, pone se stessa in un campo più elevato delle razioni di .parte e più con– forme alla dignità del vivere civile. Ma perchè questa civiltà di• vita possa attuarsi e im– prontare di jè la storia di un popolo, ~corre porre saLde basi all"attuazione della giustizia. Platone definiva questa la sin– tesi di tutte le virtù: uno stato giusto è virtuoso e forte: forte di quel potere morale, che rende un popolo superiore alla brutalità dei suoi oppressori e assicura alla sua stessa strut– tura politica ,le .garanzie di una gloriosa perennità. Anche schiacciato, questo popolo è risorto tutte le volte che al di– sprezzo dei conquistatori ha saputo opporre principi fondati sul rispetto dell'altrui personalità, ·sull'onestà della vita e sulla equa distribuzione delle sostanze quei principi che costitui– scono, oltre che i cardini della legge morale, i precetti stessi su cui .fondasi ogni elementare organizzazione giuridica. E' quindi ovvio che ,quando si parla di giustizia, quando si vuole che essa si trasformi da inerte ideale in virtù pra· tica, il pensiero corra diffilato al diritto, alla legge, a:i magi– strati: tre tappe successive di un unico problema: la libertà. Il diritto è esso stesso, ~econdo una formula ormai famosa, la coesione di più libertà; la leggè è la forma viva de'! diritto; la magistratura -lasua custode e con essa la custode è garante della •libertà dei cittadini: applicando la legge essa rende giustizia e adempie con .ciò al più nobile Jdeaie che sia dato concepire a mente umana:introdurre, attraverso l'idea del di– ritto, l'idea della virtù nel mondo .politico. Ma perchè ,questo ideaile non sia vuota retorica occorre la realizzazione di alcune pregiudiziali. Occorre anzitutto che la realizzazione della giustizia, anche di quella concernente i c. d. processi politici, venga affidata a magistrati togati: 1a istituzione del giuri o dei c. d. giucuci popolari, avanzi di ordinamenti gentilizi o feudali e ripristinati oggi da gruppi politici in omaggio a un malinteso e capzioso concetto di so· vranità popolare, ma in realtà per loro subdoli fini, non am· missibili e, in Ita)ia almeno, non ha; mai dato buona prova. Quella del magistrato è una missione che richiede a chi la adempie oneri gravosi: primo fra tutti quella superiorità di tratto, que:Jla integrità <li costumi, quella cultura del .di,ritto e quel superamento delle umane passioni, che son frutto di lotte lente, faticose, .combattute nell'interno dei proprio animo e che 1;0]0 un'educazione lenta e ponderata può far trionfare. Affidare la vita e Ja libertà indiv.iduale, unico .bene fra tante miserie, a un qualunque individuo che .pomposamente siede sul banco .di giustizia con l'animo volto a soddisfare inte- · ressi di partito o <li massa, costino .anche la vita di un inno– cente, è un ;passo operi~oloso.che lancia lo Stato a lu;go an• dare, nel baratro dell'arbitrio e .della lotta civile. Occorre in s~ondo luogo il rispetto ,per le decisioni dei magistrati e ,per i principi generali del ,diritto: applaudire un magistrato se abbia condannato è altrettanto pericoloso quan– to l'invilirlo se abbia assolto: un popolo civile accetta con dignitosa cusciplina il verdetto dei propri giudici. Occorre in terzo luogo stroncare quell'abbietta possibi– lità di ,pressioni politiche e morali provenienti dall'alto o da a.Jtri poteri, che sono l'arma più .pericolosa al retto espleta– mento del corso della ,giustizia. A ciò .potrebbe pervenirsi mo– dificando tutto H sistema delle promozioni e delle carriere: queste devono essere assicurate per legge e sottratte ali' ar– l>itrio di qualunque autorità estranea. Occorre infine che subentri nelle singole coscienze il sentimento ,stesso del diritto, .che oggi sembra perduto e tra– volto nella pazza corsa ali'arbitrio di polizia e alle violenze private; occorre che ogni cittadino attui nell'interno di se stesso il' concetto della .fusione del curitt~ col dovere: è que– sto il punto in cui il diritto e libertà coincidono. H citta– dino che ,non adempia ai propri .doveri verso se !Stesso,vereo i suoi simil•i e verso .Ja comunità organizzam da-! suo libero ·consenso, che non obbedisca cioè a quella volontà generale che è essa stessa diritto, è un ana.rchioo; il cittadino che non faccia valere i propri <liritti entro l'orbita della legge sostan– ziale e ,processuale, è uno schiavo, non è persona ed è de– stinato [)resto o tardi, a subire auelle catastrofi che lo ren– dono spregevole a sè e agli altri. ·Prima di essere applioato il diritto deve essere anzitutto sentito. . Ma perchè ,tutto• ciò .avvenga, ,perchè giustizia sostan– ziale e legge fonna 1 le procedano di. conserva; è .d'uopo che quest'u.\tima sia emanata entro !:imiti da cui il legislatore non possa impunemente decampare: limite espresso. è la istitu– zione scritta, emanata dalla volontà generale, attuata in forma di plebiscito e solennemente sancita da un voto obb4.igatorio, che eviti a priori ulteriori recriminazioni e rappresenti la più alta manifestazione della Hbertà politica connessa sia al do– vere pubolico che al diritto pubblico 1Subbiettivo. Ma chi po- · trà essere garante del rispetto di questa costituzione? Non certo il legislatore, che, a tacer <l'altro, non potrebbe ~sso, autorità delegata del popolo, revocare o modificare un atto solenne sancito dalla !ibera volontà del!'autorità delegante, che è il popolo stesso; non il ,potere esecutivo che,· dovendo solo eseguire materialmente la legge, eccederebbe dei suoi poteri ed eleverebbe l'arbitrio a sistema di governo; non resta che il potere giudiziario, che ,per la .sua stessa funzione e per la sua indipendenza di fronte alle parti, trovasi in con– dizioni più propizie a garantire e rappresentare, attraverso la costituzione, la perpetuità del popolo stesso ,quale unità giuridica nazionale. Ecco -perchè la magistratura insiste e in– sisterà sempre nel richiedere il filndacato sulla costituziona· lità delle leggi: ·arma formidabile che frusterebbe a priori ogni velleità autocratica e preserverebbe, con ciò, 41 fonda– mento stesso della democrazia che è sovranità di popolo de– terminantesi attraverso ,Jé guarentigie ,giuridiche della libertà. Avremo allora un'evoluzione benefica dalJlo stato di F'olizia, oggi ancora dominante in Italia, allo stato di diritto, ad uno stato cioè che, circoscrivendo la forza entro i limiti del di– ritto, indirizza tutta ,!'.attività propria a una essenza di libertà. Senonchè .questo potere di sindacato, le cui forme di at· tuazione vanno discusse in sede più opportuna, presuppone due concetti fondamentali e strettamente connessi: indipen· <lenza e inamovibilità dei giudici <li ogni ordine e grado: sia del P. M. che della magistratura giudicante. Sottoporre il

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