Lo Stato Moderno - anno III - n.9 - 5 maggio 1946

" 198 LO STATO MODERNO un organo. Di conseguenza la divisione degli StaU in vari gruppi si dovrà fare non secondo la conformazione o i'entità degli organi, bensì proprio secondo la spettanza dei poteri sovrani. , Ora, il potere sovrano 6petta, a chi esamini Je costitu– zioni vigenti e quelle ormai cadute, o ad un gruppo di persone o a tutto il popolo, ossia aH'elemento personale " dello Stato, o ad una persona sola. Si avranno così degli Stati assoluti, ad esempio la Russia Zarista dove titolare della Sovranità è la persnna dell'autocrate sovrano; si avran– no degli Stati oligarchici, in cui titolare della sovranità è un • gruppo ristretto di ,persone, ad esempio ,le Repubbliche ari– stocratiche del Medio Evo e dei primi secoli dell'Evo Mo– derno come la Repubblica di Venezia, in cui venne conce– pita come detentrice del potere sovrano una ristretta classe di aristocratici; .si avranno infine Stati nei quali detentori deMasovranità appaiono tutti i partecipanti alla comunità Sta– tale: tipici esempi -gli Stati greci classici, ed in genere gJ.i Stati moderni. Occorre per-altro notare che ,la sovranità non può spettare in ogni caso che a coloro - individui fisici - che fanno parte della comunità statuale. Sarebbe quindi un errore ritenere che gli Stati dell'occidente antico, in cui un numero di schiavi, spesso <li molto superiore a quello dei cittadini, non solo non era partecipe in modo alcuno del po– tere di sovranità, ma non faceva neppure parte della comunità statuale, siano da concepire come una aristocrazia anzichè come una democrazia, se democrazia vogliamo chiamare lo Stato in cui Ja 1Sovnmitàspetta a tutto il popolo. Ma allora, sulla base del criterio di distinzione che ab– biamo esposto, anche la Germania nazista dovrebbe conside– rarsi, nonostante f-assurdità della espressione, una 'democra– zia: anche in essa infatti Ja sov-ranità popolare veniva conce– pita come risiedente nel popolo. In realtà la differenza es– senziale fra lo Stato nazista e gli Stati moderni civili non era tanto in questo, bensì nel fatto che il Capo dello Stato appariva non come oi,gano del .popolo, bensì come un Fiihrer dotato di una misteriosa e per noi, esseri raziocinanti, incom– prensibile potestà, che traeva le sue -radici da ·una superiorità di ,sangue, potestà che dava al Fiihrer un diritto a1,soluto su tutto il popolo. , Fatta questa distinzione partendo dal concetto della sovranità, affermiamo ,però che eS1Sa non è affatto compiuta se non si studierà anche in modo come questo potere sovra– no viene esercitato. Le due distinzioni sono infatti fra di foro inscindibili e si intersecàno continuamente: nello Stato mo– derno le persone fisiche che esercitano tale sovranità, la eser– citano -appunto come rappresentanti del popolo, cui spetta il potere sovrano. · Per questa ragione il Monarca nello Stato moderno non è sostanzialmente dissimile dal ,Presidente della Repubblica,• poichè ambedue non sono altro che organi, sia pure organi supermi dello Stato; in .ambedue il rapporto verso lo Stato è quello di una rappresentanza organica. Come si vede sotto questo aspetto la classica distinzione tra Monarchia e Re– pubblica perde quasi completamente d'importanza e, se può essere conservata, lo è in un senso completamente diverso, perchè si ciferisce non più alla spettanza della sovranità ma al modo di elezione dell'organo supremo. Quello di cui abbiamo parlato è .però il caso limite, il caso dello Stato moderno phe va inteso come punto d'arrivo di una lunga evoluzione che •storicamente nei vari Paesi non si è ancora compiuta. La fol'lllula classica che tante volte udimmo ripetere: -.e Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione d'Italia• ci prova l'estrema repu• gaanza delle monarchie a<l ammettere che la foro funzione sia quella di rappresentare il ,popolo, e il loro sforzo di am• mettere che almeno in parte il doro potere derivi da un pria– dpio estraneo alla volontà popolare. E nulla di male fin che l'origine del potere si ritrovava in un principio superiore da cui la stessa volontà popolare avrebbe dovuto dfoendere, ossia in -un principio •religioso; infatti chiunque abbia studiato le prime 5olenni dichiarazioni della Costituzione Americana si è potuto convincere che an– che li i padri della Costituz.ione credevano che la stessa vo– lontà popolai:.e fosse l'espressione di una volontà superiore, la volontà divina. Il pericolo più ,grave si ebbe quando, tolto il salao fon– damento di un ,principio etico supremo, dà cui gli Stati deri– vano la propria forza ma da cui traevano anche una regola ed un Jimite, eia -persona del Sovrano venne concflPita non più come il ,portavoce di una volontà divina ma come avente forza di per sè stessa in base ad un principio mistico o ad un dogma politioo. Il nazismo ci ha <lato la più terribile e feroce prova di quanto fosse ,pericoloso questo principio: il, Fiihrer, concepì• to sì come inte1tprete ,de!!la comunità ,popolare, ma non in base ad un rapporto di rappresentanza organica, benst in base acf un misterioso e quasi mistico potere, si credette lecite le inu– mane aberrazioni che tutti conosciamo. Abbiamo visto quindi che una classificazione degli Stati si .può fare soltanto tenendo ,presente la persona o :li gruppo di persone cui spetta la sovranità e da quello ohe abbiamo detto si può capire che a questa classificazione se•ne deve far ·seguire' un'altra, basata 6ulle persone e sul gruppo di persone che questa sovranità esercitano. Allora soltanto si po– trà parlare di una monarchia nei ipaesi in cui l'esercizio della sovranità è demandato ad una persona; di una aristocrazia quando esso sia -affidato, come nel caso della Svizzera, ad un gruppo di persone; di una democrazia, come nel caso dei Cantoni Svizzeri, -se esso venga affidato in massima parte ad un autogoverno diretto <li tutti i cittadini, autogoverno ot– tenuto mediante assemblee, referendum, ecc. Una terza distinzione infine si deve &re a seconda della maniera con cui le persone fisiche cui spetta l'esercizio della sovranità vengono scelte. Si ha allora la scelta di tali persone o attraverso una elezione diretta popolare, o attraverso una elezione indiretta, oppure attraverso l'attribuzione deH'eseroizio della sovranità a persone di una deteiminata famiglia seelte attraverso /e– terminate regole. Tutto quello che abbiamo detto fino a qui trascura però ~ punto;~ precisamente un fenomeno imposto dalla compli– cazione <legJ.iStati moderni e dallla tendenza di tutti gli organi dello Stato a rporsi non come nrpprese_ntanti degli in– teressi e della vdlontà statale, ma come rappresentanti di in– teressi di determinati gruppi ed anche di interessi personali. Si rende quindi necessario creare accanto al Capo dello Stato una serie di persone che -rappresentino direttamente, non tanto la volontà dello Stato, quanto la volontà dell'elemento per– sonale dello Stato, ossia del popolo: un gruppo di .persone non unite allo Stato da un rapporto di rappresentanza di o– lontà: il che significa in termini più accessib;l.; che questo gruppo rappresenta direttamente la volontà popolare. Nonostante che ia fonte del potere della Camera dei De· putati sia precisamente la stessa fonte <lei potere del Capo dello Stato• il rapporto dell'uno verso l'altro è leggel'lllente diverso: si tratta <li rappresentanza di ~nteressi nel caso del Capo dello Stato, di rappresentanza di volontà nel caso della Camera. E questo spiega come fosse errata, quando non era

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