Lo Stato Moderno - anno III - n.4 - 20 febbraio 1946

86 .. ' LO STATO MODERNO' GRANDEZZA E DECADENZA DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI I Sono ormai più di nove anni che il control'.o stata!e dei prezzi si esercita in Italia con alterne vicende: da prima sotto l'impero di una :egge di blocco totalitario, con la possibi:ità di ottenere la variazione imposta <la:le contingenze matura– tesi; pol in una situazione di crescente sfasamento delle quo– tazioni ufficia:i di fronte all'incontenibile dtagare <li un mer– cato nero ufficioso, del quale non di rado gli stessi enti am– ministrativi, pressati <lai bisogno, si sono impunemente ser– viti; e ora con il definitivo sganciamento da:la disciplina dei settori di minuta congerie o comunque di que!li in cui il contro:lo si presenterebbe praticamente inefficace, mentre di converso le differenze fra prezzi di mercato ufficiale e quelli di mercato nero vanno rapidamente annullandosi attraverso l'adeguamento dei primi e il regresso dei secondi. Le origini della disciplina totalitaria dei prezzi risalgono da noi, come è noto, a qualche mese dopo la fine della cam– pagna etiopica, al!orquando si delinearono, in rapporto allo sforzo finanziario sostenuto per la guerra, i primi segni della corsa al rialzo dei prezzi, causa che con l'allineamento mone– tario poteva esasperarsi. L'atto fondamentale è il decreto del 5 ottobre 1936, con il quale s'inserirono nel nostro sistema le– gìslativo le premesse per il contro:lo, dando, in !spregio ad ogni norma di diritto costituzionale, riconoscimento giuridico ad organi di partito che non poteva, come tale, avere veste ufficiale. , Bloccati tutti i prezzi sul livello settembre 1936 ed otte– nuta una base di riferimento, il legislatore, ben sapendo che non si poteva cristallizzare troppo a lungo un0 dei fenomeni fondamentali dell'economia moderna, sanci in parallelo la clausola in virtù della qua!e gli interessati potevano chiedere la deroga al divieto sancito. L'autoriZ?,azione veniva accordata dopo un dibattito con gli interessati, •previo esame del!a situazione dei conti di costo di ogni settore e dei rapporti fra categoria e categoria, in modo che agricoltori, industriali, commercianti dovevano pre– cisare la rispettiva posizione ed assumere le proprie respon– sabilità davanti alla legge. Ma era ovvio che questi éompiti, prettamente tecnici, non si addicevano ad organi di un par-. tito cosi che l'azione di contro:lo dovette in prosieguo venir tra;ferita all'~x-Comitato Corporativo Centrale e, alla peri– feria, ai Consig:i Provinciali delle Corporazioni. Successiva– mente fu emanato ..iL..decreto16 giugno 1938 che rielaborò la materia, completando le norme per la determinazione dei prezzi. Ma con il precipitare degli avvenimenti po:itici e mon– diali, con fo scoppio nel già lontano 1939 de:Ja guerra sul continente europeo, le prospettive generali de:Ja situazione economica si tesero di giorno in giorno. Dato che i prezzi, ma'.grado l'azione di governo, tendevano sempre a s!ittare e frequenti si rivelavano le evasioni a:Ia legge, il governo d'al– lora pensò d'intervenire con norme di blocco, emanando un divieto assoluto di qua·'.siasi aumento di prezzo o di sa!ario senza ammettere deroghe (decreto 19 giugno 1940). Con quest'u'.timo decreto si venne pera'.tro a sanare tutta una situazione che frattanto si era di fatto creata, mediante la fissazione di un nuovo punto di riferimento per la ,!ega– lità dei prezzi in atto: 30 !uglio 1940. Ciò implicitamente si– gnificava riconoscimeuto del mancato rispetto deta legge, la quale in pratica ebbe un so!o effetto ritardatore. Il b!occo doveva cessare col 31 marzo 1941 (evidente segno de:J'iJusione che il conflitto poteva concludersi in bre: ve), ma successivi provvedimenti lo prorogarono fino a:la fine del:a guerra e poi fino a sei mesi dopo la cessazione de:,!e ostilità. L'escludere però, con un rigore tanto assoluto, la mo– dificazione dei prezzi, ed altresì per un periodo lungo e in– determinato, era evidentemente una cosa assurda, che offriva giustificaz.ioni e incitamenti ali'evasi9ne. Se ne accorse lo stesso legis!atore, che dovette provvedere emanando norme di temperamento (decreto 9 dicembre 1941). In conc'.usione: la politica dei prezzi in questo primo pe– riodo tese a stabLire delle quotazioni massime (che g!i inte– ressati non avrebbero potuto in nessun caso superare) con la libertà di praticare prezzi inferiori, e 0.:1' occorrenza, di ritor– nare ai massimi di blocco. I tragici avvenimenti dell'autunno 1943 spezzarono l'Ita– lia in due. Mentre gli alleati sembrarono, a tutta prima, so. stare sul fronte di Cassino, l'Italia Centro-Settentriona:e ven– ne occupata dai tedeschi. Per quanto riflette la nostra mate– ria, questa venne escorporata da:le attribuzioni dei neo-Mi– nisteri del Nord per accentrarla - a somiglianza di quanto in atto in Germania - in uno speciale organo tecnico: il Commissariato nazionale dei prezzi. Il decreto ·6 dicembre 1943 prescrisse, per l'appunto, che qua!unque variazione dei prezzi doveva essere concordata con il C.N.P., ponendo in diretta dipendenza di questo or– gano speciali uffici di vigilanza ed autorizzando'.o ad avva– lersi del!'opera di tecnici ne:Je rilevazioni aziendali, tecnici che assumevano la figura di pubblici ufficiali vincolati al se– greto di ufficio. Il C.N.P. nel pensiero del legislatore non avrebbe dovuto avere poteri i:limitati, in quanto i suoi deli– beratori avrebbero dovuto essere subordinati ali'accordo di un altro organo: il Commissariato naziona!e del lavoro nel– l'intento (a carattere sociale) d'impedire variazioni in danno delle) categorie lavoratrici. Diremo subito, a titolo di cro– naca, che questo coordinamento non .ebbe alcuna applica– zione; mentre invece, benchè le disposizioni non ne faces– sero parola, tutta l'opera de:J'organo era subordinata al pre– ventivo contro:lo della P.B.S. germanica! Sarà istruttivo dare uno sguardo alle principali norme del decreto 7 gennaio 1944 che, comp'.etando que!lo prece– dente riflettente l'istituzione ed i poteri del C.N.l'., regola la materia. Confermato che i prezzi massimi lega'.i validi erano quel:i già stabiliti in precedenza d'autorità, si prescrisse che la fissazione o la variazione fosse di esclusiva competenza del nuovo organo, il qua'.e vi doveva provvedere, su richiesta de'.'.e amministrazioni pubbliche o delle organizzazioni di categoria, solo quando fosse stato possibile di riconoscere variazioni ufficiali avvenute nei vari e'.ementi del oosto. Quindi era da esc'.udere a priori che potessero essere presi in considerazione ripercussioni dipendenti da cause di mera speculazione, esemp:ificanti gue'.le di borsa nera. Benchè il decreto non lo dicesse espressamente, era sottinteso che fossero da considerarsi prezzi )ega:i quelli che, pur non essendo stati stabiliti ufficia'.mente, risu'.tavano bloc– cati dal lug'.io 1940 da'.:e precedenti :eggi. Veniva poi san– cito un nuovo princ1p10: cioè per tutti quei prodotti che per la loro caratteristica di fabbricazione o d'introduzione sul

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