Lo Stato Moderno - anno II - n.22 - 20 dicembre 1945

• 350 LO STATO •MODERNO IL Dl- NORIMBERGA e il diritto penale internazionale Irl processo di Norimberga celebmto dinanzi all'Assise Al– leatia costituita da quattro .~udici - ,uno .i:ngiese, Lawrnnce, che ila !Presiede, ,un· a ,tnerioa.no , un irusso, un francese - con– trp ,i v.enti superstiti dirigenti della Germania ruwi:sta, nol\ è forse riuscito ~ destare nell'op.iruone pubblica mondiale quel– la tensione d'interesse e di passiond che sarebbe stato logico attendersi. Evidentemente una grande stanchezza fisica e spi• rituarle ha soprafflltto l'umanità <lopo la teilS'ione di questi anni tragici: e -l'epilogo -dell'avventura 111azim1 fosca e san– guinosa si spegne in un cupo silenzio. Ma la coscienza mondraile ha mdubbiamente avvertito che a Norimberga iqon si è sfogata solo la sete di vendetta <\el vincitore sul vinto (questa potra essere, se mai, ~a meschina interpretazione dei soliti -spiriti « reaiisti » <lella politica e della storiai). E' la .stessa coscienza ~tica, dell'umanità, tur– bata ed offesa <laMo,spettacàlo .di persecuzioDli raz2liali, re– ligiose, pontiche, dagli orrori di una guerre scatenata <la una fazitme di violenti, che esige .una· condanna che riaffermi da· un. fato la ,perenmtà dei valori calpestati e dall'altro costi– tuisca un monllto solenne iper l' avvenriTe. · Eppure nella .schiera dei ,giuristi - e sia 1 lecito precisare, soprattutto fra i giurrsti del mon'CÌo•latino (chè l'uomo di -legge anglosassone è per abitd mentale meno tortuoso nel suo pra– tico empirismo moral-istioo) - si notano, ,più o meno .in sor- ; dina, voci di dissenso contro il principio, i fini, le forme dei giudizi .per d criminali di guerra. E' in nome di quelli che sono considerati canoni basila'ri del patrimonio giuridico acquisito alla nostra civiltà che i ,.«chierici» del d.iiritto 1 levàno i loro lamenti'. ' Il. processo di Norimhe11ga, essi 'dicono, lede alimeno tre principi fondamentàli de1 g:iure jn nome. di un'astratta mo- • raie i,ntemazionalè: 1) Per .il principio della irresponsabilità l~e del Capo del-lo Stato; consacrato dalla tradraione costituzionale ed dn- ' temaziona1e, non potremmo, essi affermano, giudicare Hi– tler; nè ,si potrebbe di conseguenza chiamarn a rispondere co– loro che hanno e.seguito legittimamente i suoi ordini, perèhè non agirono che da subordinati..... 2) Per i!l princij)io della non reatroattività deHa legge .pe– nale inoltre i i002'listinon ,potrebbero essere giudicati e con– dannati per futti commessi in pn momento in cui tali fatti non erano considerati Teati <la a>lcu11a norma giuridica. 3) E infine è inammissibile; si afferma (tesi questa cara soprattutto alla difesa dei venti di Norimberga) che i'l tribunale sia composto dai rappresentanti delle Nazioni vittime dei cri– rrtini n'az:isti: realizzanaosi così una mostruosa ddentità fra giudici e parti fose. Questo netto contrast; fra la sensibilità dell'opinione pub– blica mondmle, per la quade· i procèssi con~ i criminali di guerra sono sentiti come risponden-ti a criteri di profonda giustizia e le critiche sottili di certi tecnici ~1-e1 diritto non può avere che una spiegazione: evidentemente si vogliono applicare pr~cipi g:iuridici creati per certe esigenze a<l altre ,esigenre, che richiedono invece l'elaborazione di a:J.trenorme •011'adattamento di quelle ,g:ià esistenti a nuovi irapporti· ne>lla · collettiv.i-tà UIDM1a.Esiste cioè una evidente ilacuna nel siste- ma @uridico per cui le moderne .concezioni etiche - indi– v.iduali e collettive - nei rapporti internazional!i e superna– zionali non hanno ancora trovato la loro concreta realizza- • zione in adeguate noI11Degiuridiche eh~ aggiornino e su– perino gli schemi tradmionali. • lil processo ,di Norimberga presenta in ,pieno ailla ribidta del. nostro tempo il proMema della « responsahrlità » penale in sede di rapporti politici intemazional!i. E' ·necessario naturalmente premettere che una· responsa– bilità penale non può discendere che dalla viiÒla2lionedi nor– ·me ,pena'li. Ed è doveroso riconoscere ohe oggi ,un diritto pe– nale internazionale non esiste. Hanno indubbiamente buon. , gioco quei giuristi che negano l'esistenza di un taJe -d.iiritto as.serentlo che i reati, cosid(ietti «internazionali» - come la pirateria, la tratta degli schiavi, la tratta delle bianche ecc, - sono in-realtà reati di natura identica a quella degli altri cri– mini previsti dai vari Codici Penali ·nazionali. E infal;ti ques-ti reati pseudo-internazionaH non sono punibiili da speciali Tribu– nali j,nterna:zàonali; ma sono i giudici di quei Paesi ché pre– vedono nelle l&-o leggi mterne tali .iipotesi delittuose, che giuddcano ,tali fatti nell'esercizio del loro potere ginradizio– nale interno. I · H concetto di ~ésponsarb:iJtl~à penale internaz:iouale non è stato elaborato ancora nell:f ;pratica e le norme che prevedono veri e propri reati internazionali non sussistono perchè non sussiste, un potere giurisdizionale interna:i;ionale. L' eseroiz-io di un tale potere giurisdizionale irich'i:ede an– cora prima dei giudizi l'esistenza di un titola.re_del potere .stesso. Ecco quindi che ,sul terreno strettamente gi<uridico l.lll tribuna 1 le internazionale presuppone ,1,m' 0rganizzazione super- .. statale da cui ei:n;anino le .nonµe penali, le sanzioni · per la loro violazione, i tribunali per l'applicazione delle sanzi(J([lÌ stesser Fu per l'assenza di tale organismo supernazionale che fal– lirono i ,primi ten_ta:tivi di sottoporre· uomini di stato ad un giudizio ,penale· intema:zfonale: così non ebbero -seguito, sul terreno di una giustizia internazionale, la solenne condanna ptonunciata da otto governi al Congresso dii :Vienna dopo lo sbarco a Cannes contro Napoleone, proolamato « fuori da ogni legge umana»; e l'art. 227 del>Trattato di Versailles che metteva « in accusa pubblica Gugldemo II di Hohenzollern, ex-imperafore di Germania, tper offesa suprema contro la mo– rale intemazjonale e la sacra autorità dei trattati ». Oggi ancora una mie entità su.perna7,iorutle non esiste con una netta personalità giuridica, perohè l'orgQnizrozione delle 'Nazdoni Unite a S. Francisco può rappresentare solo ,un ~ado per pervenire ad un organismo ,del genere. La nos1Jrasocietà internazionale può considerarsi in quella fuse attraverso la quale è ,passata la sooietà romana quando le varie « gentes » si ~ano appena conglomerate in un'incerta unità statale an– cora .evanescente: i « patedamilias » conservavano' ancora la loro piena potestà punitiva sui membri del gruppo ad essi sog~ getto mentre lo stato affacoiav<a timidamente le sue prime pretese ,per affermare la potestà pubblica di colpire' gli indi– vidui che çomrnettes~~ro atti tali da turbarn la pace fra le varie entità gentilizie, ' Possiamo quindi considèraroi in tlha fase per cosi dire fluida in cui n fu turo diritto penale internazfonaie rion ha preso ancora,forza e solidità ma già si _modeltlasull'.ossatura ·delle'norme etiche che costituiscono la cosiddetta « morale in– ternazionale », sintesi .di i\lila detemrinata civiltà ohe nella spe– cie potrebbe definirsi « cristiana » nel sem;o dato a questo ag- ~e.ttivo. da Ignazio Sifone. . Perciò il procedimento di Norimberga non _può trovme la sua giustificazione in norme di diritto· non 11nrora formulate

RkJQdWJsaXNoZXIy