Lo Stato Moderno - anno II - n.13 - 5 agosto 1945

LO STATO MODERPO 137 Dopo la Conferenza di S. Francisco Dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite IL La çizione di Nazioni Unite nacque con il patto di soli– darietà di Washington del 1 gennaio 1942, con cui i governi di ventisei Stati in guerra contro le Potenze del Tripartito si impegnavano « ad impiegare tutte le loro risorse militari ed economiche contro i membri del Patto tripartito e gli aderenti a questo Patto, con i quali essi sono in guerra», « a collabo– rare con i Governj firmatari della presente dichiarazione >, e I( a non concludere un armistizio nè una pace separata >. Alla dichiarazione di Washington aderirono man mano altri dieci Stati, e dopo che, a iniziativa di Roosevelt, il nome del– l'alleanza di guerra era stato proposto a Dumbarton Oa.ks (la decisione definitiva fu presa 1'8 giugno in seno alla conferenza di San Francisco) anche per l'organizzazione intesa a « mante• nere la pace e la sicurezza internazionale» che avrebbe do– vuto sorgere a guerra finita, altre undici nazioni si associarono, dichiarando, tra il 2 febbraio e il 1 marzo 1945, guerra alla Germania e al Giappone, per ottenere - secondo la decisione del convegno di Crimea - di essere ammesse alla Confe– renza di San Francisco. Con gli Stati ammessi in un secondo tempo - a Conferenza iniziata - Ucraina, Russia Bianca (che per la prima volta si vedevano riconosciuta una personalità in– ternazionale), Argentina (che aveva dichiarato guerra dopo il l' marzo) il l' maggio, e Danimarca (che aveva subito l'occu– pazione tedesca senza dichiarar guerra) il 6 giugno, i membri originari delle Nazioni Unite furono 51, di cui 50 presenti alla Conferenza (la Polonia non potè essere invitata, in quanto mancava di un Governo polacco riconosciutG da tutt'e quattw le Potenze invitanti, divise allora tra i due governi di Londra e Varsavia). E' un primo notevole vantaggio sulla Società delle Nazioni, i cui membri fondatori furono teoricamente 32, e di fatto 30 per la mancata ratifica da parte degli Stati Uniti e del Higiaz. Non solo, ma tra i 50 membri sono comprese tutte le cinque attuali grandi Potenze, mentre l'altra volta mancava in par– tenza la Russia e vennero a mancare subito gli Stati Uniti. E quel Senato di Washington che non ratificò il patto della Società delle Nazioni ha già ratificato a un mese dalla firma la carta di San Francisco. Infine i soli pochi Stati che ne sono questa volta rimasti fuori,i cinque (Italia, Romania, Bulgaria, Finlandia, Ungheria) che dopo aver combattuto contro le Nazioni Unite si schiera– rono al loro fianco, i due (Albania e Islanda) che furo,10 coin– rnlti nella guerra all'infuori della loro volontà, e la maggior parte dei neutrali (Spagna, Portogallo. Svezia, Svizzera, Irlan– da, Yemen, Afghanistan) desidereranno senza dubbio entrarvi, e vi saranno ammessi verosim.ilmente già nella prima assetn– blea: e poichè i vinti (Germania, Giappone e satelliti minori} saranno per qualche tempo interamente soggetti alla volontà dei vincitori, l'azione del1a nuova organizzazione mondiale si estenderà praticamente a tutto il mondo. La dichiarazione ap– provat il 19 luglio per acclamazione e inclusa tra i documenti della Conferenza e secondo cui nessun governo creato con la forza militare dell'Asse dev'essere ammesso tra le Nazioni Unite.mira ad escludere determinati governi (anzi, un governo determinato), ma non gli Stati relativi. Lo schema della Carta, approvato nell'autunno 1944 in 12 capitolicon qualche riserva e qualche lacuna dalla Conferenza di Dumbarton Oaks, fu perfezionato attraverso il lavoro di quattrn commissioni e di dodici comitati tecnici, a San Fran– ciscoin un preambolo e 19 capitoli divisi in 111 articoli, che anche nella formulazione tecnica dei concetti e dei casi ten- gono sensibilmente conto dell'esperienza fatta in un ventennio dalla Società delle Nazioni. éià negli scopi, a cui sono dedicati un ampio preambolo e l'art. 1 della Carta, il respiro è assai più vasto che nei quattro punti, d'ordine quasi esclusivamente giuridico, che costitui– vano il preambolo del Covenant: e vi si trovano affermazioni coraggiose come quella dell'eguaglianza dei diritti delle na– zioni grandi e piccole, della volontà di non usare la forza ar– mata se non nel comune interesse, del diritto di autodecisione dei popoli, del rispetto • per i diritti dell'uomo, per la libertà fondamentale di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione>, ribadit.a quest'ultima nell'arti– colo 55 dello statuto. Se tali principi fossero davvero universal– mente attuati, le relazioni internazionali poggerebbero su ben altra base di solidità e di giustizia di quella che effettivamente oggi non sia. Ma è già degno di rilievo il fatto ch'essi siano iscritti in un atto ufficiale internazionale di tanta importanza: e se si pensa che nel 1919 Washington non volle ammettere il principio dell'eguaglianza delle razze, pur avendo per alleato il più potente popolo di razza gialla, si converrà che anche nel campo dei principi un passo notevole è stato fatto. Le maggiori difficoltà da risolvere nel formulare lo statuto della nuova organizzazione erano quelle, tra loro connesse, della limitazione della sovranità dei membri, dei privilegi delle grandi Potenze, dei rapporti tra Assemblea Generale e Consi– glio di Sicurezza, e della capacità per l'organizzazione che si sarebbe così creata di far rispettare la propria volontà. Che, nonostante il par. I dell'art. 2, una limitazione della sovranità degli Stati membri - che nel patto della Società delle Nazioni era solo in nuce - sia stata effettivamente san– cita, è fuori dubbio. Essa risulta fra l'altro dalla dichiarazione, contenuta nell'art. 24 par. 1, che « i membri conferiscono al Consiglio per la Sicurezza la responsabilità principale per il mantenimento -della pace e della sicure-Lzainternazionale, e ri– conoscono di comune accordo che il Consiglio per la Sicu– rezza, nelr assolvere i compiti inerenti a questa responsabilità, agisce in loro vece»; dall'impegno che essi assumono con l'ru-– ticolo 25 < di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio per la Sicurezza in armonia con il presente statuto »; dalle di– sposizioni dell'art. 27 per cui le decisioni del Consiglio di Si– curezza saranno prese con voto affermativo di sette membri su undici; da quelle del cap. VII sull'impegno di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di mettere a disposizione del Con– siglio d.i Sicurezza le forze armate, l'assistenza e le faci1itazioni necessarie per l'attuazione di quelle misure coercitive eh>essa potrà prendere per il mantenimento della pace e della sicu– rezza internazionale; dall'impegno, assunto con L:art.94, ~ di uniformarsi alle decisioni prese dalla Corte Internazionale di Giustizia su tutte le vertenze di cui fossero parte in causa»; infine dalle norme degli articoli 108 e 109 relative agli emen– damenti allo statuto, per i quali neppure è richiesta l'unani– mità dei voti. Per le Grandi Potenze, membri permanenti de: Consiglio di Sicurezza, la limitazione di sovranità è assai mi– nore in quanto la partecipazione affermativa di ciascuna di esse è generalmente necessaria per la formazione stessa di una decisione del Consiglio: ma per le decisioni in materia proce– durale (art. 27, par. 2) e, per la grande Potenza che fosse parte in causa, per quelli che ricadono sotto il cap. VI e sotto il par. 3 dell'art. 52 il loro consenso -non è necessario, e soprat– tutto sussiste anche per esse l'impegno dell'art. 94. Nel patto della Società delle Nazioni, al contrario, l'art. 5 esigeva l'una– nimità dei membri presenti non solo per le decisioni del Con-

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