Lo Stato Moderno - anno II - n.7 - 1 maggio 1945

14 LO STATO MODERNO, 1° MAGGIO 1945 questi risultati deve costituire il prin– cipale scopo di ogni politica nazionale e internazionale; e) tutti i programmi d'azione e tut– te le misure che saranno prese sul pia– no nazionale e internazionale, in par– ticolar modo nel campo economico e tlnanziario, dovranno essere considerali da tale punto di vista e accettali sol– tanto nei limiti in cui essi• sembreran– no idonei a favorire e non a intral– ciare il raggiungimento di questi fon– damentali obiettivi; d) l'Organizzazione Internazionale. del Lavoro deve esaminare e valutare alla luce di questi obiettivi fondamen– tali, nel campo internazionale, tutti i programmi d'azione e tutte le misure di carattere economico e finanziario; e) nell'assolvere i compiti che le i.ono affidati, l'Organizzazione Interna– :r:ionale del Lavoro, dopo aver tenuto presente tutti i relativi elementi eco– nomici e finanziari, ha il potere di in– serire nelle sue decisioni e raccoman– dazioni tutte le disposizioni che essa ritiene necessarie. III La Conferenza riconosce l'obbligo so– lenne dell'Organizzazione Internaziona– le del Lavoro di favorire l'esecuzione tra le diverse nazioni del mondo di programmi atti a realizzare: a) l'occupazione di tutta la mano d'opera disponibile e l'elevazione del tenore di vita; b) l'impiego dei lavoratori in oc– cupazioni che diano loro la soddisfa– zione di dimostrare la misura della lo– ro capacità e delle loro cognizioni e di contribuire nel miglior modo possibile al benessere comune; e) al fine di raggiungere questo scopo, l'attuazione, mediante opportune garanzie per tutti gli interessati, delle possibilità di organizzare mezzi idonei a facilitare i trasferimenti di lavora– tori, compresa l'emigrazione della ma– no d'opera e dei coloni; d) la possibilità per tutti di par– tecipare equamente ai frutti del pro– gresso in materia di salari e di gua– dagni, della durata del lavoro, e di tut– te le altre condizioni del lavoro, e un salario minimo sufficiente per coloro che lavorano e hanno bisogno di tale protezione; e/ l'effettivo riconoscimento del di– ritto stabilito dal contratto collettivo e la collaborazione dei datori di lavoro e dei lavoratori per un continuo mi– glioramento dcli' organizzazione della produzione con la cooperazione tra i lavoratori e i datori di lavoro al fine di elaborare e applicare una politica . sociale ed economica; f) l'estensione di misure di sicu– rezza sociale al fine di garantire una sicura base di entrata per tutti coloro che hanno bisogno di tale protezione, come pure delle cure mediche com– plete; g) una opportuna protezione de Ila vita e della salute dei lavoratori in qualsiasi genere di lavoro; h) la protezione dell'infanzia e del– la maternità; i) un adeguato livello di alimenta– zione, di alloggio e dei mezzi ricrea– tivi e culturali; j) l'assicurazione di eguali possibi– lità nel campo della istruzione e delle professioni. IV. Convinta che una più larga e com– pleta utilizzazione delle risorse produt– tive del mondo, necessaria per rag– giungere gli obiettivi enunciati in que– sta Dichiarazione, può essere garantita da una valida azione su di un piano internazionale e nazionale, e in parti– colar modo mediante misure che favo– riscano l'aspirazione della produzione e dei consumi ad evitare le grandi fluttuazioni economiche, la realizzazio– ne del progresso economico e sociale in quelle regioni in cui è poco avan– zata la loro valorizzazione, l'assicura– zione di una maggiore stabilità dei prezzi mondiali delle materie prime e delle derrate, e la promozione di un commercio internazionale di una ele– vata e costante entità, la Conferenza promette la piena collaborazione del– l'Organizzazione Internazionale del La– voro con tutti gli organismi internazio– nali ai quali potrà venire affidata una parte di responsabilitii di questo gran– de compito, come del miglioramento della salute, dell'educazione e del be– nessere di tutti i popol_i. V. La Conferenza afferma che i prin– cipi elencati in questa dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i popoli del mondo e che, se nelle mo– dalità della loro applicazione si deve tenere il debito conto del grado dello sviluppo sociale ed economico di ogni paese, la loro applicazione progressiva ai popoli che ancora sono soggetti co– me a quelli che hanno raggiunto il li– bero governo di se stessi interessa l'in– sieme del mondo civile. 3 Accordo di Dumbarton Oaks Sarà stabilita una Organizzazione In– ternazionale intitolata « Le Nazioni Uni– te», la cui Carta conterrà le misure necessarie per condurre ad effetto le seguenti proposte: l - SCOPI Gli scopi dell'Organizzazione saranno: I) Mantenere la pace e la sicurezza internazionale; e a questo scopo dispor– re efficaci misure collettive per la pre– venzione e la rimozione delle minacce alla pace e la eliminazione degli atti di aggressione o cli altri turbamenti della pace, e stabilire con mezzi pacifici. ac– cordi e intese per controversie inter– nazionali che potrebbero condurre ad un turbamento della pace; 2) Sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni e prendere altre misure appropriate per rafforzare la pace uni– versale; 3) Attuare una coopera2'.ione inter– nazionale per la soluzione dei proble– mi internazionali economici, sociali e di carattere umanitario; 4) Stabilire un centro inteso ad ar– monizzare l'attività delle varie nazioni nel raggiungimento di questi scopi co– muni. II - PRINCIPI Nel perseguire gli scopi menzionati nel Capitolo I, l'Organizzazione e i suoi membri agiranno secondo i seguenti principi: 1) L'Organizzazione è basata sul principio della eguaglianza sovrana di tutti gli Stati amanti della pace; 2) Tutti i membri promettono, per assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dall'essere membri dell'Organizzazione, di mantenere le obbligazioni da essi assunte sulla ba– ·se della Carta.· 3) Tutti i membri dell'Organizzazio– ne regoleranno le loro questioni con mezzi pacifici, in modo da non pregiu– dicare la pace e la sicurezza interna– zionale. 4) Tutti i membri dell'Organizzazione si asterranno, nelle loro relazioni inter– nazionali, da'lle minacce e dall'uso della forza in tutti i modi che contrastino con gli scopi dell'Organizzazione. 5) Tutti i membri dell'Organi7.zazlo– ne daranno ogni assistenza all'organiz– zazione stessa in ogni attività da essa promossa in accordo con le misure pre– viste dalla Carta. 6) Tutti i membri dell'Organizzazio– ne si asterranno dal dare assistenza a qualunque Stato contro il quale sia in corso una azione preventiva o una san– zione decisa dalla Organizzazione. L'Organizzazione assicurerà che gli Stati non membri dell'Organizzazione agiscano in armonia con tali principi per quanto possa essere necessario per il mantenimen_to della sicurezza e della pace internazionale. III - MEMBRI L'Associazione dell'Organizzazione sa– rà aperta a tutti gli Stati amanti della pace. IV - ORGANI PRINCIPALI. L'Organizzazione avrà come suoi or- gani principali: a) una assemblea generale; b) un Consiglio di sicurezza; e) una Corte internazionale di giu– stizia; d) un Segretariato. 2) L'Organizzazione avrà degli uffici sussidiari, nel numero che sarà neces– sario. V - L'ASSEMBLEA GENERALE Sezione · A) - Composizi011e. Tutti i membri dell' Organizzazione saranno membri dell'Assemblea gene– rale è vi avranno un numero di rap– presentanti da specificarsi nella Carta.

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