Il Socialismo - Anno III - n. 24 - 10 febbraio 1905

IL SOCIALISMO --------------------------------------· -· - - .. Su cento lire di ricchczz.1 privat.1 si pagano per imposte : Italia.. L. 2.33 Fr.1ncia >> 1.26 Inghilterr.1 " 0.85 Gcrn1.1ni.1 >> 0.85 Austria-Ungheria. >> t .90 Belgio )) 0.57 Ma l'ltali.1 non ha solt:wto il prin1.1to delle tasse in gene– rale. ma anche quello del sacrificio per l'esercito. Infatti, se– condo la stessa statistica, su cento lire di ricchc,m1 priv.1ta si pagano per spese militari: lt:di.1 . L. 0.70 Frnncia . » 0.40 Inghilterra » 0.40 Gcrmani:t . >> 0.42 Austri.1-Unghcri:1. >> 0.48 Belgio )> 0.14 Ed un altro prim:tto che .wrcbbc l'Italia, se non vi fos– sero l'Austria e il Belgio, sarebbe quello della spcs.1 dcli., list.1 civile, cio~ Jcllc somme che i popoli Jcbbono pagare :li c:tpo Jdlo Stato per la su., prc;dosissima collaborazione al buon :m1..l.-1me11to degli :tffari. Queste spese si distribuiscono così per ,1bitante: ltali.1 . L. 0.4 3 Franci.1 . » 0.03 Inghilterra » 0.26 Germania )) 0.21 Austria-Ungheria. )> o.6o Belgio )) 0.60 M.1 .1lmcno avrà l'ltali.1 a.nche il primato dcll,1 ricchezz,1? Volentieri si pagherebbero L. 2. 33 per cento di tasse, ed .1nche più se la ricchezza e i guadagni fossero t.1li che una cosi alt.1 percentuale J'impost.1 costituisse un sacrificio non superiore a quello delle altre nazioni. Disgraziatmnentc però delle sci na– zioni ricordate l'Italia è per l'appunto quella che dispone di una ricchezza privat.1 minore. lnfa1ti quest.1 riccheua si distri– buisce cosi. Ricd1czz.1 privata per abi1.111te: ltttli.1 . L. 1,68j Frdncia. i, 5,99·1 Inghilterra » 6,(54 Germ:mi.1 . 11 4,665 Austri,1-Ungheria ,i 2,150 Belgio >> 5,666 E quanto .1i guadagni ... è inutile parlarne. Lo s.111110 pur troppo le centinaia di mio-liaia di poveri emigranti che tutti gli anni sono costretti a l.1scit1re la p.1tria.e a dissemin.usi in tutte le parti del mondo per guadagnarsi quel pane che la patria non t: in gr.1do di d.u loro! Leggi relative al personale di commercio nella Nuova Zelanda. La ;'Juova Zelanda avev.1 già parecchie leggi relative al personale di commercio. ma nel 1904 il Parlamento votava un corpo completo di disposizioni rigu,,rdanti: l.1 chiusura scrnle dei negozi; l'orario di lavoro: il l.woro supplementare; il sa.la.rio .11personale, di cui il Bolletti110 del l{nioro del gen– naio ci d.\ il seguente riassunto: Chiusura s.:rale ti.ti negoz.i. - L'innovazione principale con– siste nella fissazione dell'ora per la chiusur.1 serale dei negozi, analogamente al progetto del 1891. 11 disegno di legge ori– ginario quale fu presentato dal governo e .1pprovato dalla C.1mera bassa disponev.1 semplicemente che, su richiesta fir– mata dai tre quinti dei commercianti di un distretto, il mi– nistro del lavoro dovesse fissare (mediante ordinanza pubblic.1ta nel giornale ufficiale) l'orn per la. chiusur.1 dei negozi. In seguito .1 un.1 petizione di commerci.1nti di \\'ellington la Ca– mera alt.1 deliberò l'introduzione di un.1 disposizione per fis– s.ue l'ora della chiusura nelle maggiori città e dopo conferenze di Commissioni mis1e fu approvato da entrnmbe le Camere l'art. 3 dellt1. lco-ge, per cui nei distretti di Auckland, \\'el– lington, Christchurch e Ounedin tutti i negozi (eccettuati i c.1tfè, ccc.), in cui sono occup.1te due o più persone (compreso il titol.1re) devono rimanere chiusi al pubblico dalle 18 alle 8 del giorno ferit1.le successivo quattro giorni per settimana e dalle 21 .1lle 8 una volta per settimana, salvo .1lcunc eccezioni per la vigili.1 del Natale e del Capo d'anno. Negli .1ltri di– streui i negozi devono essere chiusi ad un 'ora fissata su ri– chiesta facÒlt,1ti\":tJell:t magg-ior.1nza dei negozianti del luogo (.ut. 21); tale richiest,1 può riguardare solo determinati rami di commercio e può fissare ore varie per l.1 chiusura. nelle varie giornate o può disporre solo per il sab:no. Orario ili lm.1om. - L'art. 4 introduce un 'import.tille in– novazione riguardo all'or.1rio massimo di lavoro: I., limit,v zione a 52 ore setti111.1n.1liprima promulgat.1 pel solo perso– nale femminile e pei giov.1ni non .1ncor.1 diciottenni è ora estesa a tutto qu,tnto il person.1\e senza distinzione; l'orario m.1ssimo è inoltre fissato di 11 ore in un giorno per setti– mana e 9 negli altri giorni, salvo alcune eccezioni riguardo .1gli agenti incaricati della pres.1 e consegna a domicilio delle merci specialmente nei distretti rurali. Il lavoro non può du– rare senza interruzione oltre 5 ore. Rirn.1ngono invari.11e le disposizioni anteriori riguardo al pomeriggio durante cui i negozi devono rim.1nere chiusi. L'orario di la.vero per il per– sonale dei negozi può però essere soggeuo a giudicati della. Corte centrale di arbitrato. Sono modificate .1lqu.1nto le disposizioni relative a\ perso– nale .1ddetto .1gli uffici merc.1ntili, bancari, ccc.; tale personale non può rimanere occupato oltre mezz'or.1 dopo l.1 chiusura dell'ufficio, quale è prescritt,1 d.1lla legge, salvo eccezioni re• lativc a talune operazioni di contabilità ·(art. 23-27). Lavoro supplementare. - La legge contiene un.1 disposi– zione nuova (,1rt. 27, aline.1 2°) che prescrive la tenut.1 negli uffici di un registro indic.1n1e il lavoro supplementare com– piuto dagli agenti, registro che deve essere a disposizione dell'ispettore. li l.woro supplementare (negli uffici) deve essere compens.1to con un aumento del 50 per cento sulla retribu– zione ordinaria e in r.1gionc di .,Imeno 9 deu. (L. ir. 0.90) l'or.1: il lavoro supplementare non deve essere compens.1to agli agenti il cui stipendio annuo è p.ui o superiore a lire ster– line 200 (L. it. 5044). Salari al pen-o,mle occupato nei negozi. - Le leggi prece– denti non contenev:tno disposizioni riguardo ai sal.1ri pel per– sonale occupato nei negozi: la legge ,1ttuale - in b.1se .1 concetto analogo a quello ..:he ispira l'art. 31 del hutori.:s Aci 1901 - coll'art. i vieta !"impiego di persone di qualsi.1si età scnz,1 retribuzione: la retribuzione minima settimanale è di 5 scellini (L. it. 6.30) nel primo .1nno, 8 scellini (L. it. 10.09) nel secondo, 11 (L. it. 13.87) nel terzo e cosi vi.1 con un au– mento di 3 scellini (L. iL 3.78) ogni .111110 finchè dura l'oc– cup,1zionc nello stesso r.11110di commercio e finchè l'agente ha raggiunto il ventesimo ,inno d'età. Per l 'a.rt . r9 il salario deve essere pag:1.to a.nche i,el pomeriggio in cui il negozio rimane chiuso e pei giorni festivi leg.1li. I sal.1ri devono essere pag.1ti almeno quindicin.1lmente. . Cessando la nostra rivista, COf/ questo numero, le sue pu.bblicazioni;gli abbonati al Socialisn,o continueranno a ricevere IL ·oIVENIRESOCIALE (la nuova importante rivista di sociali– smo scientifico diretta òa €nrico .Ceone e j>aolo - )Ylanfica), COf/ la cui ammini– stra3ione ("R._oma, }'iazza di Spagna, 71) SOf/O pregati di mettersi al corrente coi pagamenti. ~OMilNZI in elegantissima edizione: UNA PICCOLA GUARNIGIONE Romanzo di costumi miliw.ri del tenente O. Bilsc (lavoro che dcMò grnnde scandalo nel mondo militarista germanico). L. 1.50. Il delitto del dottore dei fratelli lfosny L. l. ENRICO FERRI, dirdlore-resp,msa/Jile. Fr:,,;;eati, 1905 - St:ihilinH'nto Tipogr:ifico lt:"tli:ino.

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