Il Socialismo - Anno I - n. 8 - 10 giugno 1902

IL SOCIALISilO MOVIMENTO LEGISLAZIONE SOCIALE LA LEGISLAZIONE SOCIALE IN EUROPA ED AMERICA' AUSTRIA-UNGHERIA. Leggi di tutela del lavoro - Dentro la fabbrica a) TUTELA o' ORUl~E CIURIDICO-DISCll'LINARt'., 1 °, l'role:ione tltl salario. - Con la legge del 1883, valid:,. per l:i. sola Ungheria, si compie una. specificata dislintione del reddito del giornaliero dai redditi alliuti dalle altre forme d' indu– strie non m:rnovnli. Questo reddito, consider:-tto come salario, è csoncmto dall:l gcncmlc imposta sul reddito industriale. 2°, Tutela dtllt do1111t t tfti fanciulli. - Con In legge 21 giui;-no 1884 è proibita In Occupazione di fanciulli :il disotto dei 14 :umi in qunlsi:lSi lavoro di fabbrica. Sono clcnc.'\ti i l::wori, che per 1:t. loro indole facile, consentono l':ipplicai:ione dei fan– ciulli 5en:cn nocumento fisiologico. E per qu~ti spcci:ili mestieri solL'\nto l:1.legge concede 1':1.ppli,:aiione·dei fanciulli che :'lbbiano compiuto i 12 anni di et3. Il limite m:tSSimodi l:i,·oro pei fan– ciulli è di 10 ore al giomo. Per riguardo alle donne l' i'lolCS~ legge stabilisce che esse non possono essere impiegate nei l:i.vori miner:i.rii notturni. Le donne inoltre debbono es..--ereri:i.mme:!>SC :il l:LVorosol dopo che si:i.no trascorse sei seuim:'lne dal parto. , 3°, Prn,ùltn.u. - Già un:t legge del 186; provvede (m:t :\SS.'\iimperfett:'lmente) :t.lla protei.ione dei lavoranti minatori con– tro gl' infortunii. Con una legge del 1887 si s1abiliscono con ricchen,'\ di p:trticolari i diritti di assicur.tzione degli opcr:ti :ld• detti :li lavori industriali, nei quali si fa uso di m:lcchinario. I col– piti da infortuni() hanno dirilto :'li 6o % del saforio percepito, dumnte il periodo dcli:\ inc:i.paci1 à al l:'l,,oro; e questa percentuale si mut:i. in pensione nel caso di invalidità. permanente. In qucst:'l legge è stabilitn tina rigorosa , 1 igilanz.1.per prevenire gli infortunii. Esiste una legge dell'anno successivo (1888) che rende obbli– gatoria l'assicurazione degli opcmi contro le infermità, rivers:tndo il c:i.rico per "/ 3 11glioperai ed '/ 3 ai padroni. Con la legge 188~ si dànno inoltre disposi:i:ioniper la npplicuione di questo istituto d1 prcvidenu.. - In Ungheria furono più t=a.rd.i estese queste disposi– zioni, riguMb.nti l':issicur:u:ione oper:ii:l contro le malattie. Infatti l:i. legge :t.n:i.log:l ungherese del 1891 riproduce in massima le di!,posi:i:ionidella suJdeu:t legge austriaca. - l,;n' altra legge unghe– rese del '93 st:tbiliscc le misure di sicurcua. per le prevenzioni degli infortunii sul lavoro. 4°, Ptl rifaJso /t1tivo. - ln t.:ngheria v'è la legge Xlii 1891, promulgata :lDtcriormente a qucll:l dcli' assicur:izione obblig3toria. contro le m:1lattie, la quale proibisce il lavoro nei giorni di feste religiose e di S1: t.to. - In Austri:'Lcon la legge 16 gennaio 1895 si adoua il riposo (estivo. Ma vengono fatte delle eccezioni per alcuni rami d' industrie. - li commercio poi in generale non può essere esercitato nei giorni festivi per oltre 6 ore. /J) TUTRI.A I)' OROINR rca:~ICO. La legge 14 giugno 1883 stabilisce un Consiglio ispettorale di nomin:t ministeri:tlc, che h:t l' inc:i.ricodi sorvegliare le applicazioni che rigu:trdnno la s."llutee la vita degli operai ; nonchè i riposi periodici, la durnta del lavoro, e il tirocinio nonn:ile dei giovani :1pprendis1i. - C' ispcttornto nelle fabbriche ha diritto di entrare nelle oOicine a qu:i.lsiasi ora. del giorno o dell:1 notte, durante il lavoro. L'ispettol":ltO fa ogni :inno un ra.pporto :li Ministero. . Con la. legge 8 m:i.r:i:.o '85 si ri:tSSumono tuue le Gewtrht Ordmmst11 precedenti, e si :lnnctte un c::lr.lltcre più rigoroso :lgli obblighi derivanti per gli industrfa.li. Questi sono tenuti :td :ulot– tarc tutte le misure necessarie :l. s.,,h':lg,.ctrd:i.rcl:i. s.,,lute e 1:t vit:l 1 V. S«inlism# 10 :aprile e 10 maggio 1902. CO degli opcr.ai, e :t tenere i locali illumin:tti, :trricggi:tti, puliti e S.'\• Jubri. È obblig:ttorio poi un regola.mento interno per ogni rabbrici ove lavorino più di vent~ operai. Tutela del lavoro - Fuori fabbrica. I.A /tgct dtl ;6 maru ;883 ha un ca.rntterc d'ordine genc– mle. Ess.'\ mira. :1. st:lbilirc i ra.pporti che I' cscrci%iOindus1ri:t.leha riipctto nll':lutorit:l dello St:i.to, ed in ispeci:i.l modo per ciò che h:l riguardo all'ordine pubblico. L'arbitrato al Canadà. i\lentre si v:i. discutendo dell':i.rbitmggio nelle quistivni tra p.1.– droni cd oper:i.i, il Jllu.slt Socia/, uel suo ultimo numero, h:t creduto utile riport:trc per intero la legge c:i.n:i.dcse,e così noi crediamo opportuno riassumerne le disposizioni. J..a lcgg<"port:'l il titolo di Allo di co11cilia:io11e, cd è del 18 h1- glio 1900. Prccsistcv:tno dei Co,ui,tli di &011ciliazio11t autori:i:i:tti,per COtl\'CII· :i:ioncscriu:i intcr,·enut:1 fra. p:i.droni ed oper:1i, :l comporre i con– flitti. L':trt. 3 dell:t. legge st:i.bilisceche questi Consigli prcoisten1i è tutti gli 3.ltri che s:i.rebbero stati per costituirsi, chicd:tnv 1:tloro inscri%ione ncJl'3.pposito registro, al • )linistro, • che, secondo l':lr• ticolo 2, è <iuel membro del • Consiglio privato di Sua ~l:,,cstà d' lnghilterr:a, per il Cal13dà, • il qu:ilc S.'\l"à inc:uicato d:tl Gover– nstorc di vegliare all'esceu:i:ionc di questa legge. Per il § 4 dell':ut. 3 i Consigli di conciliuione rcgii,tr.ati de– vono 111 :md: i.re rapporti e processi verb:tli ed :tltri documemi ch'egli chieda, :ti Ministro. L'art. 4 stabilisce che in caso di i:onflitto • fn. un p:tdrone o clnssc di padroni d:i. una. parte, e gli oper:1.idall'.:i.hra, o fm cl:t.ssc e cl 3 sse di operai, • il Ministro potrà, come meglio crede, escrcitnre tutti o alcuno dei poteri seguenti: inchiesta sulle C.'\USC e circost:mzc del conllitto; prendere le misure che gli parranno convenienti per far sì che rappresentanze :mtorizz.:i.tedelle parti contendenti si in– contrino e risolvano :i.11':tmichevolela controversia, sotto la presi– denza di person:i. scelta di comune :i.ccordo, o nomin:tt:l d!?-lui, o d:t.:t.ltra pcrson:t.o corpo: nomin:i.re l'amichevole compositore o uno o più :i.rbitri :t.sccond:t dell:i. richiesta che :tbbia :wut:,. d:i.lle parti. Regol:\lo il conAitto, per concil i:t.zione o per :l.rbitr:tggiu, si dovrà fare una mtmoria delle condizioni st:i.bilitc, firm:lta d:tlle parti, e invi:tta in copi:i. a.I Ministro, per conserv:ir\a. (§ 3 dell':i.r– ticolo 4). Il :Ministropuò nomin3.r c dei commiSS!'lriid' inchicst:i.,su dom:mda pcn• enut:t.gli dagli :lrbi1ri o da.ll' :lmichevole compositore, per i c:t.Si in cui vi sieno divergenze tl":l le parti in conAitto, intorno a.11':ap– prcua.mcnto di quistioni di fauo (art. 7). Il Ministro può promuovere 13. costitu:i:ionedei Consigli di con– cili:l.zionc (art. 9). L'art. 10, poi, stabilisce l.:i. creazione di un ,tipartù11t11/" del lavoro, istituito d:t.l Ministro e d=i. lui diretto, incaric:i.to di • r:lCCO– gliere, compil:tre e pubblicare le notizie statistiche e tutte le altre notizie riguard:i.nti le condizioni dell:i. mano d'opern • - :tprirc e condurre delle inchieste su quelle quistioni industriali import:tnti intorno alle quali non possediamo oggi sufficienti no1.ioni 1 - 1>uh– blirarc almeno una volta al mese una Lnbour Cr1:tllt (G:i.zzclln del L.'\Vo~o),con le notizie sulle condizioni del mcrc.:ttOdel lnvoro, ed nitre nn!lloghc. Infine l'art. 12 stabilisce che il ~linistro prescnter:\ a. fin d'anno un rnpporto al Govem:'Ltorc generale, intomo :'l tulle le qui!,ti.. :mi regolate, c il r:i.pporto 53.riì, sottoposto =a.I P=a.rlamcnto nei primi quindici giorni di ciascuna sessione annuale. Vale :t dire che sempre, in questo rifonnismo soci:lle, emrn e prcdomin:t l'elemento ufficiale o govemati\·o, custode natur:t.le degli inte~i c:i.pitalisti.Conferma perenne, che le •rifonne -.oci:'lli • h:tnno I 0 scmpre un'animn di oon,;-,enuione ca.pita.list:t..

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