Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 2 - 31 gennaio 1908

RIVISTA POPOLARE 39 lettera a) dico che per determinare il e valore industriale del!' impianto > occorre tener e conto del tempo trascorso dall 'effottivo cominciamento dell1esercizio e degli eventuali ripristini avvenuti nell' impianto o nel materiale >. A che tener conto di questi elementi, indispensabili per una valu• tazione analitica, ma assolutamente inutili quando la valuazione dovesse essere sintetica ed indiretta sulla base del reddito industriale? Sembra adunque evidente, non tanto per le disposizioni su rammentato del regolamento, quanto per~il testo dell' art. 25 lettera a) che la determinazione del valore industriale deve farsi sulla base analitica e diretta dal costo di costruzione , tenendo però conto delle clausole contenute nell' atto di concessione e circa la pro· prietà di detto materiale allo spirare delle concessioni stesse >. Fermato quostù punto appare chiaro l'equo contemperamonto dei due interessi in contrasto, che il legislatore ha sancito. a) Quanto al valore effettivo dell' impianto. e del materiale mobilo o di esercizio, considerato a parte e separato da quello che può essere il valore capitale degli utili del1' esercizio, maggiori o minori seco1,do le t lausole più o meno favorevoli del contratto, il legislatore ha voluto che fosso corrisposto per intiero dal Comune riscattante al concessionario, tenendo però conto del deterioramento materiale che l'im1>ianto ha subito per l'uso che ne è stato fatto, e di ciò cho la pertinenza dell'impianto al concessionario può ossert, meramente temporanea. b) Ugualmente il legislatoro ha voluto che il concessionario venisse inden aizzato dell' importo delle tasse di registro anticipate dai concessionari e dei premi da essi pagati ai Comuni contendenti , ma tenendo sempre conto del tempo per cui il concessionario godette della concessione e di quello per cui ancora la godrebbe se non si facesse il riscatto. Anche qui si tratta di 11: spese di primo stabilimento :.., ~he debbono essere ammortizzate durante il periodo della concessione e di cui in conseguenza , in quanto in baso alle clausole del contratto di concessione non si debbano ritenere parzialmente ammortizzate , il Comune riscattant.e deve al concessionario il capitale corrispondente. e) Ma se al concessionario si corrispondesse una indennità basata sopra soli quesii elementi egli rientrerebbe nel suo capitale d'impianto, (o almeno vi rientrerebbe nella maggior parte dei casi) ma non sarebbe indennizzato della perdita del profitto che ritrae dall' esercizio, profitto più o meno elevato- a seconda delle più o meno f,wore,roli clausole del contratto di concessione. Il legislatore 11011 ha voluto costringl.'re i concessionari a sopportare par iutiero tale perdita , ma non ho voluto neanche imporre ai comuni di indennizzarli per intiero. È partito dalla base doi redditi netti del concessionario accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, e per giungere alla determinazione di quello :che è vero e proprio profitto, depurato dall'interesse sul capitale investito nell' industria , ha voluto se ne sottraesse l' interesse del capitale che si corrisponde al concessionario dal comune riscattante per il valore industriale dell' impianto per l' importo delle tasse di registro e dei premi pagati ai Comuni. Determinato così l' ammontare medio annuale del profitto vero e proprio e determinata la durata ulteriore di tale profitto, (il periodo per cui il concessionario usufruirebbe ancora della concessione se non si facesso il riscatto) il legislatore impone di determinarne il valore capitale sulla base doll'intoresse legale. Però il legislatore, per non rendere non proficuo il diritto di riscatto da parte dei Comuni, ha determinato che se la concessione dovesse ulteriormente aver vigore per un numero di anni superiore a venti, si deve considerare come se l'annualità dovesse durare solo per venti anni. Naturalmente la capitalizzazione di tale annualità deve farsi tenendo conto deJla temporaneità sua, e perciò non già moltiplicando sempliceruonte per 100 l' annualità e dividendo il prodotto per la cifra del!' interesse legale , ma sibbene tenendo conto dell'ammortamento co11 ì'interesse composto. + La legge , anche così esplicata , da però luogo a gravi incertezze di interpetrazione e di applicazione. In primo luogo si presenta il caso delle antiéipazioni o sussidii ·dati all' atto della costruzione dell' impianto o durante l'esercizio dal Comune al conc0ssionario. La lettera b) dell'art. 25 accenna a questo caso, ma non lo regola esplicitamente. Anzi, prima facie, confrontanrlo 1a frase in cui si dice che per determinare l'indennità occorre tener conto delle anticipaxioni o sussidii dati dai Comuni e l' altra disposizione secondo cui dal reddito accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile occorre sottrarre l' inte·· resse del capitale rappresentato da ciò che si paga al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b), parrebbe che por le anticipazioni e sussidii dati dai Comuni ai concessionari dovesse corrispondersi indennità, oosì come la si corrisponde per• i premi che eventualmente i concessionari pagarono ai Comuni per ottonere le riapettive concessioni. Ma la cosa è manifestamente assurda; la legge però non consacra tale assurdo. Essa dice che bisogna tener conto ancho di questo elemento per determinare l' indennità; ma la diz;ione tener conto, non implica che la partita, di cui si ha da tenei· conto, debba far necessariamonte aumentare la cifra da pagare a titolo d' indennità. « Si tiene conto » della partita anche quando la si valuta :i 11'effetto di diminuire la somma da pagare. E precisamente se il Comune diode una somma a fondo perduto, questa somma dovrà detrarsi dal valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile; se il Comune fece un'anticipazione, cbe il concessionarie deve rimborsare o a rate annuali o alla fine del!' impianto, dovrà pure la parte non ammortizzata della somma anticipata dal Comune, detrarsi dal valore industriale. Se così non fosse il concessionario verrebbe ad essere rimborsato di un capitale che esso non ha sborsato. ma che esso ha invece ricevuto dal Comune per investirlo nella costruzione dell' impianto. In questi casi, manifestamente, occorre tener conto del sussidio dato dal Comune o dell'anticipazione da esso fatta al concessionario sottraendone l'ammontare dal valorn industriale dell'impianto, non già aggiungendolo. Viceversa se si tratta di sussidii fissi o variabili annuali, quali le garanzie di prodotti lordi, o le garanzie d'interessi o lo annualità fisse , ohe il Comune concedente si sia obbligato con l'atto di conoessione a corrispondere al concessionario , in guisa che tutto il capitale necessario per la costruzione d'ell' impianto sia stato da costui fornito , non sembra che occorra tener conto dei sussidii corrisposti dal Comune nè per sottrarne nè por aggiungerne il valore capitale al valore industriale dell'impianto. Pagare al conces·

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