216 RIVISTA POPOLARE stizia amministrata mediante le trasferte periodi.che del pretore, o da un magistrato fisso, a seconda dei casi; istituzione delle sezioni in facoltà del Governo, su domanda dei Comuni interessati. + La soluzione che il nuovo progetto intende dare alla nostra questione è dunque quella stessa del progetto Ronchetti, e, per questa parte, sono applicabili , con più ragione, le obbiezioni mosse a quest'ultimo. E in vero, stante la non conversione in sezioni si avrà un maggior numero, che non col progetto Ronchetti, di sezioni che dovrebbero essere preture e viceversa. I cittadini del tal mandamento da 20 sentenze ali' anno e in ottime condizioni di vicinanza e di comunicaziòni avrebbero diritto alla giustizia amministrata da un pretore titolare tutto per loro uso e consumo, i coloniari del tal altro comune isolato alpestre, sede di sezione da oltre 200 (duecento) sentenze, sarebbe concessa una giustizia amministrata periodicamente dal pretore, o, tutt'al più, da un' aggiunto giudiziario! Perchè questa diversità? per...:bè la grave deminutio capitis del mandamento ? Volendo poi restare nel campo delle sezioni, queste dovrebbero almeno istituirsi, non jacoltativa1nente, ma di diritto, in tutte le preture soppresse, e senza bisogno di domanda dei Com uni interessati. Infatti, se si riconose che nessuna delle centinaia di piccole preture non escluse quelle con meno di 40 o di 30 sentenze ali' anno, può essere, non dico soppressa, ma neppure convertita in sezione, che anzi , ciascuna ha diritto ad essere nonralmente coperta dal suo titolare, come si vorrà poi negar la sezione non dico a quelle ex preture che davan oltre 100 sentenze, ma a qualsiasi altra che dia pur qualche sentenza? E se la non si potrà ragionevolmente in fatto, perchè farne dipendere la concessione dall'arbitrio governativo? Già s'è visto pur troppo a quali errori conduca l' arbi.trio i'n questa materia! Nemmeno appare giustificata la necessità della domanda dei Comuni interessati. Forse per l'onere delle spese? Ne sostengon tante spese senza e contro lor volontà i comuni! Forse perchè invito beneficium non datur '! Ma quì si tratta di giustizia, non siamo in tema di favori. E se in qualche comune la sezione fosse richiesta da alte ragioni di giustizia, e la consorteria locale al potere 11011se ne desse pensiero ? Non tutte, si sa, le amministrazioni comunali son troppo tenere della giustizia, e ne vedono con dispiacere l'allontanamento. + Ma, checchè si voglia aggi ungere e modificare, la soluzione non può, anche per le stesse premesse della relazione consistere nell' istituzione delle serioni, le quali sono tutt'al più accettabili come rimedio provvisorio. I motivi addotti per la conservazione delle attuali piccole preture, seri certamente in quanto pongono la funzione politica e sociale del magistrato al di sopra d' una dottrinaria e burocratica fabbrica di sentenze, mi pare che provino un pò troppo. Non son propri ai mandamenti oggi esistenti per guisa che non possano e non debbano applicarsi anche ad altri Comuni, e specialmente a quelli già sedi delle preture soppresse. Come dire infatti che· l'accennata funzione politica e sociale, la quale si esplicherebbe con la permanenza del magistrato, se è utile e necessaria per talune popolazioni, non lo sia ugualmente per tante e tante altre. eh? ne. sono prive? _che ne abbiano più bisogno 1 p1ccoh mandamenti dell' alta e media Italia che non gli ex mandamenti dell'Italia meridionale e specialmente della Sicilia, più popolosi , e-- me1~ progrediti, per. non aggiunger anche con più affari e in condizioni topogratìche e di comunicazioni assai inferiori, criteri che qui mettiam da banda? D'altra parte, se errori s' i L1corsero coll'attua- :.done. della legge soppressiva , perchè correggerli indirettamente almeno, e cioè tutt' al più indi rettamente? Se si soppressero preture eh' erano centri vitali d' ampia giurisdizione, o perchè non proporne la sollecita reintegrazione? La giustizia non può appagarsi di tali mezze misure. E possono mettersi innanzi considerazioni finanziarie in simili questioni? La logica conseguenza dei principii e delle affermazioni poste nella relazione sarebbe dunque la reintegra delle preture soppresse, che dovrebbero anch'esse venir normalmente coperte dai loro titolari, al. pari delle minori preture oggi esistenti, alle quah nulla davvero han · da invidiare quanto ad importanza giudiziaria. Saremmo dunque da capo nello stesso stato in cui si er~ prima della legge del 1890! + O io m'inganno, o da un eccesso si sarebbe forse sul punto di passare all'opposto: dalla soppressione ·spietata, senza il sollievo delle sezioni, (a parte la non mai abbastanza deplorata maniera con cui fu eseguita la legge) sino a volere « normalmente coperte dal loro titolare » anche le più micro~copiche preture! Se non è reazione questa, n'avrebbe l'apparenza, e con tutto ciò non s'avrà il giusto aspetto della giustizia pretoriale, e, per limitarci nei rapporti delle preture soppresse, le ingiustizie resteranno irreparate, e risalteranno più numerose, come s'è accennato. Io non ho mai saputo spiegarmi la necessità della soppressione delle preture. M'è parso sempre decisivo questo dilemma: o le trasferte periodiche del magistrato sono possibili, o, data la quantità degli affari e le condizioni e circostanze locali, non sono possibili. Nel primo caso, non e' è ragione di privare le popolazioni dei vantaggi della giustizia locale, la quale sarà amministrata, in via ordinaria, mediante le trasferte periodiche del pretore. Nè a tal fine mi sembra necessario o uti]e che scomparisca la pretura per sottentrarvi la sezione. Nel secondo caso, quel eh' è impossibile per un solo individuo ch'è il magistrato, a fortiori lo sarà per un'intiera popolazione, p;;'r cui gl'incomodi e i dispendi si moltiplicano a mille doppi, senza contare le conseguenze della giustizia lontana. In questo caso dunque s'impone il magistrato permanente, e se, per la poca quantità degli affari o per altre circostanze, si reputa bastevole, anche in via normale, l'opera d'un uditore o d'un aggiunto giudiziario, ancor meno si ravvisa necessario o utile il sostituire perciò la sezione alla pretura. Perchè tutto quel che vorrebbe stabilirsi con le sezioni e per le sezioni, è altresì ottenibile ugualmente con le preture, e ad esse applicabile. Le sezioni avrebbero la loro ragion d' essere nei comuni non capoluoghi di mandamento. Ufficio fisso, (magari riunito, quanto a personale di cancelleria e usciere, con quello della Conci-
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