RIVISTA POPOLARE 387 ad appagare. Sta forse in ciò il valore di questo, come di tanti altri capolavori, e forse di tutti. Sta in ciò 0he lascia alla fantasia libertà di spaziare nel ca111posenza confini del!' ipotesi. Certo sta in ciò una precipua ragione del successo. Percbè, per uno strano fenomeno psicologico i libri cbe meno appagano la curiosità .... sono quelli che la soddisfano di più. Lo scontro dunque à luogo. Romasciow, come stabilito, fa fuoco in aria. Il suo avversario invece-spara mirando al petto, e lo uccide. - Que:3to delitto à lasciata perplessa. lit critica, che per spiegarlo à trovato la più impossibili ragioni. Dovremo noi seguirlo su questo torreno? Non mi seml:.ra del caso; A me basta ~ilevare che l'odio di Nicolajeff era cresciuto a dismisura, era divenuto una ossessione. EgJi sapeva che la moglie era andata in casa di Romasciow per indurlo al Juello. Quella sera essa rientrò più tardi del solito. Noi ne sappiamo i] motivo. Lo sospetta l' ufficiale? Ed in '1uell'istante, vedendo davanti a sè inerme ed in suo pctere il suo nemico, s' è la gelosia sovrapposta ad ogni altro sentimento? Ma io m'accorgo che ~qii metto appunto per quella strada che volevo evitare, che mi metto a scrivere .... la continuazione del romanzo del Cuprin. È meglio che getti la penna. · E. BLJEDNl ~IVl5T A ·_[)ELLE~IVISTE Maffeo Pa11laleo11i: Cl salario nella legg·e degl' lnt·ortnui del lavoro e gli operai cott,im1sti del la Industria zolfifera. siclliana ( 1 ). - li signor Pompeo Colajanni desiderava, prima Ji scrivere l'articolo che ora pubblicasi nel Giornale degli Economisti, che io mi pronunziassi su taluni dei problemi che nel suo articolo vengono discussi. Egli aveva ragionato Ji questi problemi in un manoscritto che era, in sostanza , un primo getto Ji questo articolo. A me era sembrata tanto Incida l'esposizione che egli faceva dei difetti ddla legge sugli infortuni degli operai del 3 1 gennaio 1904 e Ji quelli del regolameuto per la esecuzione di detta legge , nonchè tanto sensate le proposte di riforme che egli faceva , che non ho potuto decidermi a interloquire in un argomento da lui molto più profondamente studiato di quello che avessi fatto io, e alla cui dilucidazione io non potevo portare alcun contributo ~he non fosse gi~1 stato fatto da lui. I miei colleghi ed io accogliemmo perciò con vivo piacere il suo articolo in questo giornale, in quanto che dava, su di un argomento di notevolissima importanza pratica, la parola ad un uomo che ne può discutere con il sussidio di una esperienza assai ampia. A Jir il vero le osservazioni del signor Colajanni. non investono tutta la legge su gli infortuni, o regolamento che vi è connesso, poichè concernano soltanto l'applicazione della legge ali' industria solfifera. Senonchè pro prio in questa limitazione della critica allo adattamento della legge ad una speciale industria, è implicitamente grave quistione di principio che dal pubblico, dal parlamento, e dagli uffici del Ministero va compresa, questa cioè: che in materia di legislazione sociale, in genere, in particolare poi in quella (1) li sig. P. Colajanni nell'ultimo numero del G. degli Economisti pubblica un lungo ed interessante articolo che ci riesce impossibile ridurre. Diamo invece l'importante 11ota che vi ha apposto il Panraleoni. N. d. R.. degli infortuni sul lavoro , occorre, per ora , e per un tempo non ancora determinabile , procedere in via di leggi speciali, diverse per le diverse industrie o per le diverse regioni, e ciò appunto in vista della identità di finalità volute raggiungere. La legislazione sociale versa in terreno economico e tecnico, scon?sciuto in parte a - tutti coloro che non vivono ed operano in una delle tai;ite zone che quel terreno abbraccia e che allora questa o quella piccola loro zona conoscono per pratica. Questa kgislazione sociale viene giù dal nostro capo come una pioggia torrenziale, ciecamente favorendo ora gli uni ora gli altri , e perciò spessissimo danneggiando precisamente coloro che voleva favorire. In ragione dei propri difetti , come mostricciattolo deforme, ogni legge sociale ha vita hrevissima, scalzata da altra, la quale volendo correggere i difetti più manifesti di quella che la precedette, ne crea dei nuovi , altret - tanto grandi. Vengono per testi unici, per mettere ordine nella farraggine, e succedono loro testi più unici ancora. Due rimedi si presentano a questo stato di cose. L' uno consiste nel limitare la legge all'affermazione di pochi principi che ne formulino la finalità, e quella delle sanzioni, lasciando ai .tribunali la lono applicazione con largo ricorso a criteri di equità, in modo che con l'andare del tempo le sentenze ema - nate forniscano gli elementi per una legge che, mentre rimanda il giudice al solo suo ufficio di applicarla , sia anche tale da essere applicabile , oppure, se al giudice non si vuol dare un potere discrezionale, conferire questo potere ali' amministrazione , la quale da regolamenti preparati da corpi consultivi tecnici, avvicinerebbe i principi della legge alle esigenze economiche e tecniche locali. L'altro consiste nel tener conto della legge stessa delle esigenze delle varie regioni e delle varie industrie e quindi ad avere, in buona sostanza, ma plu ralità di leggi. fn quanto alle critiche che il sig. Pompeo Colajanni rivolge alla legge 3r gennaio 1904 e al regolamento 13 _marzo 1904, sia mo a questo : che bisogna scegliere tra la interpretazione della legge e del regolamento , così da non li fare più essere quello che sono ora, il che eL1uivale ad una modificazione dell'una e dell'altro, ovvero aspettarsi la cessazione dell' .a. ssicurazione contro gl' infortuni, sia che questo avvenga perchè le società assicuratrici esigeranno la rigorosa t: impossibile applicazione della legge e del regolamen~o per parte degli assicuranC:i, sia che segua per il fallimento delle società assi~uratrici qualora questa osservanza da loro non s'irtipongq. e la legge e il regolamento continuino ad essere interpretati dai probi-viri come lo sono attualmente. Sovra tutto riuscirà insopportabile finanziariamente che:: continui a esser ritenuto semplice operaio il cottimista che altri operai impiega a salario il profitto che egli fa pagando alla somma dei suoi operai impiegati , meno di quello che egli percepisce dall' impresa dalla quale ha ricevuto il cottimo, e che si continui a confonderlo con un operaio il quale abbia as sunto a forfait un lavoro che:: qnesti personalmente compia col proprio lavoro. È questa confusione, unita alle frodi che vi si connettono, e alle formalità prescritte dal regolamento per i• libri di matricola e di paga, una fonte, alla lunga, insopportabile di danni per le società assicuratrici e di indebito arricchimento per i cottimisti. Devesi la origine e persistenza di questa incongruenza all::11 poco corretta dicitura della legge e del regolamento, in quanto la legge tace del cottimista, ma dispone correttamente (art. 7), che agli affetti della legge si abbia a considerare! quale im• prenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto· alcuni dei la".ori che formano oggetto dell'impresa che la legge contempla quando vi siano impiegati più di cinque operai, cioè yuello che dicesi comunemente cottimista, laddove il regola mento introduce la lìgura del cottimista , senza definirla , e· mentre probabilmente intendeva di designare con quel termine
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