Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 7 - 15 aprile 1906

186 RlVISTA POPOLAll~ namento giudiziario, ma non mai quella determinata dall'età, poichè non regge. I giurati E' mantenuto l'istuto della giuria popolare. La sua competenza per l'art. r 3 è aumentata per la qualità del r~atò,_es~en~~vi inclusi, _an~he i -~e~ li tti contro la hberta rnd1v1duale e 1 inv10labihta del domicilio, preveduti negli art. 147, 149 e r 58 de] Codice- penale e quelli Ji violenza e resistenza all'Autorità preveduti negli art. 188 e 189 del codice penale; dal~' altr~ ca1:ito es~a è diminuit~ _per la esclusione dei reati pei quah la legge stabilisca un minimo non inferiore ai cinque anni, ma con un massi mo non superiore ai dieci (lesioni personali gravissime). . . . . . . Si fanno non lievi obb1ez10111alla conservaz10ne di tale istituto, delle quali non è fuori luogo quì dire brevissimamente. L'argomento capitale contro la giuria popolare sta nella inettitudine al giudizio; si dice che la funziont giudiziaria ha se°:1pr~ natur~ tecnic_a~ natura aiuridica: occorrono, qu111d1,orgam appos1t1 e perfnanenti e tanto più nella grave materia criminale. Obbiezione seria e fondata, alla quale si uniscono altri principali vizì o dif:et~i, com,~ la corruttibilità e il facile ascolto alla pieta e all 1ndulgen7.a. cc Il giurato - quì do la par~la ad _un .~ut?revole « penalista cont~mpo_raneo, p_rof.Conti,_ gia_citato_ - cc pronuncia cosi pe_r1~npres,s10ne: e la funz10ne glll- « diziaria anche criminale e, per contro, opera mecc ditata e riflessa, in diritto e in fatto. E in fatto, « per _eq~il_ibrato a~prezzamet:ito, e _de&l_i _elementi « obb1ett1vi e degh elementi subbiett1v1, e della « materia e della moralità del fatto medesimo. Ma cc poi r impressione del giurato si forma così quasi cc sen;pre a base equivoca di sentimento, a preferenza ccsulle affermazioni e suHe conclusioni, più o meno cc esatte, di L1n'abile difesa di parte: e così, di frecc quen te, condu~e a deplorevoli conseg~iet:ize. Ment!·e « il giurato confonde anche troppo facilmente, 111 cc quest'ordin~ d'impressioni,_ diritto. e mo1?le .._.. ~i cc qui verdetti a lor volta 1rnpress10nanti; dt qui, cc più spesso, dannose assoluzioni di fronte all'incc cessante irrompere delle forze criminose pegcc giori >>•• (~) • ·• • • • • 11 giud.1z10 dei e$1Urat1, d1~e !~ Carrar~,. s1 ~onverte in una /ottena (2); la grnna, come 1st1tuz10ne liberale e positiva, è destinata a non sorgere o ad essere importante quando davvero ce ne sarebbe bisogno, e ad es~ere inutil~ quando ìac~lO?-ent_ela si concede e Ja s1 porta al cielo, e come 1st1tuz10ne <ri udiziaria, perchè affetta d'incapacità, è pure conaannevole, osserva il Ferri (3); e l'Ellero (4) scrive che l'istituzione della giurìa è un ritorno alle etù barbariche del medio evo, e rappresenta uno stadio non maturo e men perfetto di progredimento degli ordini penali. Hiportare il giudizio di questi autori, per non cita_rne pa1:ecchi_ altri , v~le molto più di qualunque d1ssertaz1011e 111 proposito. Il Progetto, tuttavia, vuol mantenuto il giurì che cc è un istìtuzione di carattere essenzialmente giuridico >>- sono le parole della Commissione del '98, la quale afferma ancora ehe « la istituzione dei giurati non dev'essere trasformata >>. · Non è verò, si risponde dai sostenitori deJl'istituto che i giurati sono più esposti alla corruzione dei 'magistrati togati, perchè questi ultimi a diffe- (1) V. Conti, loc. cit. (2) F. Carrara, Lettera del 1870 in Alc11ne lettere del prof. F. Carrara, Lucca, 189r. (3) E. Ferri, op. cit. pag. 790-825. (-~) Ellcro, Opuscoli criminali, Bologna, 187.h pag. 230. renza dei primi, non sono temporanei, sorteggiati, ricusabili; bensì permanenti, stipendiati e bisognevoli di far carriera, e, sotto molteplici forme esposti sul serio, a pressioni e corruzioni. Non è vero, in secondo luogo, che i giurati diano facile ascolto alla pietà e all'indulgenza, perchè la statistica ci fa sapere che la percentuale di verdetti negativi e assolutori non è superiore a quella dei pros.::ioglimenti da parte dei giudici togati e la media delle pene inflitte dalle corti d'assise è proporzionalmente più elevata in rigore di quella delle pene inflitte dai tribunali, le quali pene, poi, in generale, trovano riduzione nell'appello. Non è vero che i giurati sono inetti a giudicare, per ignoranza, perchè se si hanno verdetti erronei e scandalosi nei giurati, non meno erronee e infette d'insipienza, per quanto meno apparenti, si hanno sentenze di giudici togati ; perchè, spesso, l'erroneità del verdetto può dipendere dal modo con cui si propongono ai giurati i quesiti sui quali devono rispondere. Se è insufficiente la legge che governa l'istituto della giurìa, si provveda con larga riforma, ma non si dia, perciò, una patente d'ignoranza e quindi d'inettitudine al giudice popolare (1). lo sto per l'abolizione della giuda popolare, convinto della fondatezza delle obbiezioni che le si muovono; tutt'al più, se non si vuole la completa sparizione dei giurati, si deve, almeno, restringere la loro competenza ai soli reati d'indole politicosociale. Il Progetto avesse, almeno, tenuto conto della proposta della Commissione di espressamente escludere dalla competenza del giurì « i delitti, che, per <e difficoltà nascenti da prove tecniche (documentali), cc o per la loro indole strettamente tecnica e giu- « ridica, convenga lasciare al giudizio dei giudici cc togati >>. Niente! anzi, per la qualità dei reati, se n'è aumentata la competenza. La Commissione dei 18, chiamata dal Presidente della Camera, Marcora, a esaminare il Progetto, voglia tener conto dei principali difetti, vizii della giurìa popolare, e si ricordi ciò che ne diceva il sommo dei nostri penalisti classid : coi giurati si tolgono le bilancie dalla mano della giustizia e si sostituisce l' urna: ecco per me il vizio radicale dei giurati: tutti gli altri difetti si potrebbero, forse, eliminare con una legge più sensata: ma questo vizio è ingenito e inseparabile dalla giurìa (2). (Co11ti1111a) Don·. ALFEO 13IASSOLI-OTTA.VIA.Nf (1) Cfr. Lucchini, Ele111e11ti di procedura penale, Firenze, Barbera, 1895. (2) F. Carrara, lettera citat:.t. Per b bibliografia sul giurì, pro e contro, veJi E. Ferri, Soc. Crim., note in pag. 790-825. KtVISTA DELLE KtVISTE Pedro Dorado: Deg·li l~sami.- As1letto ig·lenlco.- Se non vi fossero altre ragioni , e ci sono, come abbiamo visto, per condannare gli esami, basterebbe la seguente : essi riescono nocivi alla salute. Essi , infatti , cagionano molti , e spesso gravi perturbamenti alla vita fisiologica, come potrebbero dire gli stessi studenti. Anni fa, all' Università di MaJri<l , mentre un alunno si disponeva aJ essere esaminato, caJde morto: forse in lui c'era la predisposizione alla morte; ma l'esame dovette affrettarla. Un altro studente dell'Università di Salamanca , per la tensione di spirito prodottagli dal1' idea degli esami e per la paura , <lette segni di alienaziont: mentale proprio il giorno della terribile prova. Questo caso ~

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