RIVISTA POPULA HE D1 POL17'JCA.. LErrERE ,I!,' SCIENZE SOClALJ 325 Non si è pensato, ad esempio, che_' un'applicazione rigorosa di tali restrizioni va a colpire più du~amente e principalmente la numerosa classe di quei piccoli minuscoli proprietarì di montagna che traggono i miseri mezzi di sussistenza dall'industria armentizia, e che equamente dovrebbero ,essere compensati del danno econ ·mico che loro si arreca, seguend'o i retti principi: che informano in proposito la legislazione francese. Se però a nulla ·di tutto ciò ha pensato il nostro legislatore, ispirato al desiderio di rendere sempre più pletoriche le condizioni del Governo, ha accentrato meravigliosamenie al Ministero, in Roma, la facoltà di giudicare su qua&i ogni provvedimento relativo alla coltura sil vana, sottoponendo alle dipendenze del Ministero anclie i sorveglianti provinciali, lasciando però il carico della relativa spesa alla Provincia!... , Morale. La riforma progettata che. si risolve in un'inutile inasprimento dell'infelice legge 20 Giugno 1877, per la .quale vedemmo un giorno vincolate le vigne, gli orti, e perfino i cimiteri, col non aver tenuto conto alcuno delle disparatissime condizioni agrarie ed economiche delle varie regioni, col . non aver saputo conciliare la difesa dei boschi coll'industria p&storizia, coll'accentramento inconsulto di funzioni, colle sue esagerazioni unitormistiche, anche se approvata, re_,.. sterà una delle tante lettere morte della nostra legislazione. . Per i contratti agrarii e per il contratto di lavòro agricolo basterà aprire gli atti della interessante inchiesta promo.ssa· dalJa Società degli Agricoltori Italiani, e leggere in merito la bella relazione del Prof. Caletti, per convincersi che i proget~i presentati perchè affetti dal tipico insa - nabile morbo dell'uniformità, o non rispondono ai svariati bisogni locali o non sono in relazione colle condizioni economi che regionali, e sono quindi generalmente giudicati, manchevoli, inefficaci, semplice~ente ingombranti. Dicqno però gli Agricoltori italiani che sarebbe stata desiderabilé una legge generale brevissima, a grandi linee, diretta, più elle a fissar norme pei , contratti, a. vietare patti angarici e vessatorii a precipua tutela dei conduttori dei fondi ; siffatta legge si sarebbe dovuta necessariamente jntegrare con altrettanti piccoli codici, per provincia o per regione, degli usi e consuetudini locali messi in armonia con ie norme generali e .soggetti a periodiche revisioni P-daggiornamenti (1). 3. - Questa ìdea che a nostro avviso ha un valore speciale, in quanto viene da persone prati- ..,. che e scevre da pregiudizi politici, si ricongiunge all'autorevole opinione dell'on. Majorana che nello· articolo sovracitato, ad attenuare il danno ogni giorno più rilevante della legislazione unica, accenn_ava alla convenienr,a che il Parlamento nazionale negli argomenti d'indole sociale, am mini- (1J I contratti agrari e il contratto cli latJoro agricolo. - Inchiesta e relazione clel prof. F1·auceseo Colettl - R,oma, Tip. Unione~coop. ed. l903, pag. 69 e seg. strativa e :finanziaria, pei quali rilevasi diversità troppo stridenti fra una parte e l'altra dello Stato, avesse a stabilire norme generalissime « come il maximum ed il minimum, lasciando viceversa alla discrezionalità delle rappresentanze locali il definire entro i prestabiliti termini larghissimi, le norme tassative e precise che meglio convengano . alle particolari condizioni locali ». La concezione è originale, ed ha il merito di aprire direttamente la via a discussioni feconde sopra un terreno pratico, senza per questo disconoscere che non· sarà facile a prima giunta determinare la natura e i limiti di una potestà legislativa che- non sembra 1:>ossagiungere a quella del Cantone Svizzero, ma che certo sarà maggiore di quella esercitata dal County concil inglese o dal Landtag austriaco. E quì prevediamo le obbiezioni. Da noi, ove è scarsa coltura di scienza del di- . ritto pubblico, ma molta la disinvoltura di parlare e scrivere sovra i più ardui argomenti ad essa attinenti, non sarà ad esempio difficile udire, che la funzione legislativa è un'attributo esclusi'?o dello. Stato nel quale risfede il potere sovrano, p~r sua natura indivisibile e inalienabile: che riconoscerla in altri enti, equivarrebbe riconoscere in essi la sovranità: quindi passaggio dallo Stato unitario allo Stato federale e conseguente- , mente distruzione dell'unità nazionale ! Lasciamo da parte quest'ultima eresia pur troppo diffusa e malamente radicata anche in seno alla democrazia: ormai e' è da perder_ la pazienza a rilevare l'eterna e volgare confusione fra Confederazioni di Stati e S,tato federale che in vece di contra~tare sembra meravigliosamente adatto a , cementare l'unità nazionale, ed ha per molti un grande avvenire nella storia ·come elemento di civiltà e di progresso. Ci limiteremo piuttosto a negare recisamente che la proposta chiami per se stessa alla parte-· cipazione del potere sovrano, alterando la loro natura politico-giuridica, gli enti locali cui fosse conferita una determinata attività legislativa. Occorre infatti ben distinguere, osserva Laband, la funzione di determinare norme legislative, dalla sanzione di esse, nella quale consiste effettivamente l'esercizio della sovranità. Riconosciuta nell'ente locale la facoltà: di legiferare su determinate materie, circoscritte, da leggi d'indole generale, resterebbe sempre intatto il diritto di sanzionarle in quell'organo che nello Stato esercita il potere sovrano, come precisamente avviene del.le leggi emanate dalle diete Austriache. Quindi nes~un frazionamento o delegazione di potere sovrano, nessun pericolo ·ai minorazione dell'autorità del Parlamento, che per taluni, col :fissare il contenuto delle leggi, neanch'esso esercita il potere sovra.no, esercizio posseduto in realtà dalla Corona col diritto di sanzione. 4. - Ma quale sarà l'organo, quale l'Ente locale cui si potrà affidare questa limitata potestà legis la ti va 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==