256 RIVISTA POPOLA.RE DI POLITICA, LETI:ERE E SCIENZE SOCJALJ naio: 1904 va molto più oltre di tutte le leggi votate fino ad oggi. .Fin'ora la legge si era limitata a proibire il lavoro nelle fabbriche ai ragazzi ancora a scuola e in generale a tutti i ragazzi sotto i tredici anni; a fissare la giornata di 10 ore per tutti: i minorenni nelle fabbriche; a proibire il lavoro do1ù.énicale. e notturno; a regolare gli intervalli di riposo e di la voro sulle locomotive ma lasciava tuttavia un campo larghissimo allo sfruttamento dei fanciulli. Non erano protetti i minorenni in quelle industrie che non sono considerate fabbriche, e le decisioni dei tribunali stessi dimostrano che in molte ind1.~strie si impiegano 20 o 30 ( operai e 50 e più ragazzi. Inoltre erano esclusi dal beneficiare della legge i minorenni nelle industrie domestiche, nel commercio, quelli addibbiti al servizio di corrispondenza come messaggeri, quèlli impiegati come garzoni e commessi nellé trattorie, birrerie e bazars e, largo campo. di sfruttamento, nel servizio domestico, nei lavori ·agTicoli, e di orticoltura. Si calcol.a che circa 532283 ragazzi sieno impiegati nelle industrie come commissionari.e nella servitù domestica, e che a\- meno quattro volte questa cifra è occupata in lavori agricoli. Ora la nuova legge non si preoccupa affatto dei ragazzi impiegati nel servizio domestko e nell'agricoltura; ~a per tutti gli altri la legge provvede, compresi quelli occupati nelle industrie casalinghe dai rispettivi genitori. La legge proibisce assolutamente lo impiego dei ragazzi che freqt10ntano le scuole·, o d'età inferiore a.i 13 anni nelle industrie insalubri e pericolose, come la muratura, le mattonaie, le•·costruzioni di ponti, i trasporti e spedizioni, le fabbriche di calce, le cave, il fumista, certe industrie chimiche, le lanerie, le telerie, le miniere, gli stabilimenti meta,llurgici, le tintorie e lavanderie, j verniciatori ed imbianchini. E anche proibito l'impiego di ragazzi nelle fabbriche dove ci si serve di forza motrice e nei teatri e spettacoli pubblici, eccezione fatta per gli spettacoli dati da comunità scolastiche, previa autorizzazione· delle autorità superiori. In seguito la legge provvede alla protezione dei ragazzi forestieri proibendo il loro impiego nelle officine e nel commercio al disotto dell'età di 12 anni. Pareggiati a questi sono i ragazzi impiegati nelle birrerie anche se tenute dai loro genitori. In questo ultimo caso però, nelle città che hanno una popolazione inferiore a 20 mila:anime i genitori.possono impiegare i loro ragazzi dall'età di 12 anni a condizione però che l'esercizio non richieda la presenza d'altri impiegati estranei oltre i genitori. Inoltre questo limite d'età di 12 u.nni è imposto anche a quei genitori che impiegano i loro ragazzi in lavori a pro' di terza persona. In terzo luogo la legge si occupa dei ragazzi che lavorano in officine e botteghe, e nel commercio tenuto dai loro genitori per loro profitto; e la legge stabilisce per questi il limite d'età ai 10 anni. La legge però lascia assolutamente libero l'impiego dei ragazzi nel servizio di commessi addetti al tra- , sporto di oggetti minuti; e poichè si temeva che questo avrebbe resa illusoria la protezione della legge specialmente per i bambini impiegati alla distribuizione del pane, del latte e dei giornali, la legge, ha incaricato le autorità di polizia a sorvegliare che con questo mezzo e in questo ramo non fosse resa inefficace la protezione della legge. La legge estende la sua potenza protettiva fin qui ed a questo modo. La sua efficacia. la vedremo dagli effetti e po.tremo giudicarne. La. statistica dell'Impero nel 1898 dimostrò che il 57,64 per cento dei ragazzi atti al lavoro erano impiegati nell'industria; e il 32,27 per cento nella distribuzione a domicilio e come commissionari. Nell'insieme questo costituisce i 9110 della totalità dei bambini. Del rirn.anente 10 per cento una buona parte devono essere impiegati nelle osterie, birrerie e serv.izi domestici perchè non c'è stata una statistica che se ne sia occupata in questo senso. Non si ha nessun dato per sapere quanti di questi 90 010 sono impieg·ati da estranei e quanti dai loro genitori. Un grande progTesso è l'avere equiparato le cucine, le stanze e gli appartamenti nei quali si esercitano industrie domestiche alle officine propriamente dette; disposizione che assicura la protezione della legge alla magg'ior parte della popolazione infantile che indubbiamente è. impiegata in questi luoghi. Tuttavia c'è. ragione di credere che l'ispezione di quest'ultima forma d'impiego sarà assai poco severa, e dovrnnno passa.re parecchi ann_i prima che i bambini possano godere della efficace protezione dèlla legge. Come relativa protezione dei bambini dobbiamo notare la prescrizione del limite nella durata del lavoro e del riposo domenicale; ed inoltre la proibizione del lavoro notturno dalle ore 8 di sera alle ore 8 di mattina; eccezione fatta per i ragazzi impiegati come commissionad, i quali possono incominciare il loro lavoro alle ore 6 della mattina. Inoltre i ragazzi c·he frequentano ancora la scuola non possono essere impiegati da estranei per una durata maggiore di 3 ore al· giorno, e di 4. nei giorni di feste scolastiche. Ai ragazzi impiegati dai loro genitori sono assicurati periodi di riposo durante la giornata di lavoro, però secondo questa regola è permesso che lavorino 6 o 7 ore di seguito e nelle feste anche di più; e aver permesso questo è uno dei più gravi errori della legg·e. Inoltre è da considerare che la legge equipara le condizioni fatte agli apprendisti a quelle fatte ai figli nelle industrie casalinghe, e che i minimi tempi di riposo, stabiliti in due ore la mattina, e un'ora dopo pranzo, valgono anche per i ragazzi impiegati dai genitori a ben<rfìcio di estranei; e così avviene logicamente che queste distinzioni, fatte dalla legge in prò di estranei, rendano la loro situazione tanto tollerabile, quanto quella dei figli stessi; impedendo così che i primi sieno trattati e obbligati al lavoro con poca pietà. Dall'insieme, malgrado le critiche che si possono fare alla.· 1egge, essa segna un progresso su ciò che è stato fatto fin'ora; quantunque questo progresso sia molto più teorico che pratico. In ogni modo la legge stabilisce il principio, che - a. parte la negligenza a proposito dei ragazzi impiegati nell'agricoltura - tutti i ragazzi atti alle industrie hanno bisogno della prote- ~ione della legge anche se impiegati dai proprii genitori. La legge non riconosce ai genitori il diritto di sfruttare troppo i figli anche se questo fatto è dettato loro dalla imperiosa necessità. È un errore che la. legge non abbia inibito anche agli adolescenti tutti i mestie:i;i I nocivi alla salute. Inoltre i congTessi di operai, di medici, di insegnanti, di s.ocialisti chiedono insistentemente che il limite d.i età dei minorenni abilitati al lavoro sia portato ai 14 anni,. cosa che la legge ha negletto di fare. Ed è il caso di domandarsi quanto sin. efficace una legge di protezione dei minorenni quando nei suoi dispositivi neglige i minorenni addibiti ai servizi domestici ccl al lavoro agricolo. 8i dice che sarebbe inutile fare una legge di protezione dei minorenni nei lavori agricoli perchè le aùt0• . J f
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==