Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno IV - n. 3 - 15 agosto 1898

'R._IVISTA 'POPOLARE POLITICA DI LETTERE E SCIENZE SOCIALI d) tutte le tasse governative nella misura attuale, con la eventuale limitazione conteuuta nell'art. IO del contratto allegato al presente. Art. 6. - In caso che la Società della R. A. richiedesse con preavviso di almeno 6 ore un prolunc,amento di servi1jo all'officina centrale, oltre i limiti normali fissati dalle ore 4,30 alle 22. 30, essa pagherà alla Ditta Ganz e C. un canone supplementare di L. 0,20 per treno viaggiatori-chilometro, e L. 0,40 per treno merci-chilometro. Art. 7. - Durante il periodo di validitit del presente contratto, la Società della R. A., pur riservandosi il diritto d' invitare al concorso altre ditte nazionali od estere, a parità di condizioni tecniche e finanziarie riconosce alla Casa Ganz e C. il diritto di prelazione per l'estensione del sistema ad altre linee della propria rete. Art. 8. -, La ditta Ganz e C. si a~soggetta, rispetto alla Società della R. A., alle penalità stabilite dal regolamento, per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate (approvato con R. Decreto F Ottobre 1873 N.0 1687 titolo 7 art. 58) per i ritardi dei treni imputabili al funzionamento dell'impianto fatto dalla Ditta stessa. In caso di sospensione parziale o totale dell'esercizio, con preavviso di almeno 24 ore la Società della R. A. disimpegnerà il servizio di locomotive a vapore, con diritto di rifusione delle spese incontrate per tale sostituzione. In caso di sospensione del servizio per interruzione di linea, sarà pure, durante tale periodo, sospeso il pagamento alla Ditta Ganz e C., del corrispettivo canone di trazione. Art. 9. - Nei riguardi della regolarità del servizio, l'esperimento sarà dichiarato soddisfacente quando, sia rispetto al mantenimento dell'orario, quanto per l'elasticità e la prontezza dimostrata nelle esigenze massime di frequenza di traffico, quali stabiliti negli allegati e nei rapporti di sicurezza, non si avranno avuti inconvenienti maggiori di quelli che si hanuo dall'ordinario sistema a vapore. Art. I O. - Alla fine del presente contratto, qualora, a uorma dei criteri sopra stabiliti, l'esperimento fosse dichiarato soddisfacente, il Governo o la Società allora esercente le lince interessate, avranno il diritto o di riscattare tutto l'impianto o la sola parte del materiale mobile di esercizio, a condizioni da stabilirsi, restando però fisso che per eg11aliobblighi quali le so110falli 11elpresente co11trallo,alla dilla Ga11z e C. sarà da pagarsi w1 cano11ea11111101011inferiore alla media dellecorrispo11de11tiso111meliquidale nei Ire ultimi esercizi. Art. I I. _ Qualora 11011si rimuwasse il co11/rallocome sopra previsto, la Casa Ganz e C. dovrà ritirare il proprio materiale, per quanto interessa la proprietà ferroviaria, salvo però di mantenere sul corpo stradale la propria linea di trasmissione, in quanto compatibile con l'esercizio della ferrovia, e senza che abbia per questo a sopportare obbligo alcuno, conservandole l'esercizio dell'illuminazione delle stazioni e servizi accessori con canone da stabilirsi. La Società della 'R. A. co1tlim,eràperò alla Dilla Ganz. e C. la mb-concessionedellaforz.a idraulica, restandoess1Ja disposiz.io1tt della dilla medesima, per quelli usi a favore dei terzi pei q11ali crederà valersene. Ari. 12. - Il presente contratto avrà la durata dell'attuale contratto per l'esercizio della R. A. fra la Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali e il R. Go,·erno. In caso che l'attuale contrattèl di esercizio fra il Governo e la R. A. continui oltre tale periodo, il presente contratto sarà esteso a tutta la sua durata. In caso di nuovi contratti di esercizio fra il Governo e la R. A., il nuovo contratto eventualmente a stipularsi fra questa e la casa Ganz e C. avrà la durata di almeno 15 anni. Art. 13. - La Società della R. A. offre tutto il proprio appoggio alla Ditta Ganz e C. per rendere possibile il prolungamento della linea oltre Chiavenua a trazione elettrica ed energia e per l'eventuale prolungamento della linea oltre Sondrio. Art. 14. - Al presente contratto vengono allegati come parte integrante : I. Una relazione e progetto di massiml pel servizio cd impianto; II. L'atto di concessione della forza idraulica; 111. li contratto fra la Socit:tà àdla R. A. ed il Go,·erco. Art. 15. - L'Amministrazione della R. A. assume a proprio carico tutte le spese di registrazione del presente contratto. ~ * * Questo duplice schema di convenzione che, fino a prova in contrario, devo ritenere esatto, confermando le affermazioni da me fatte alla Camera e in questa Rivista, consone a quelle pubblicate dall'on. Afan De Rivera sulla Nuova Antologia, ne rendono ancor più grave il significato in vista della clausola con cui il Governo si sarebbe impegnato a cedere gratuitamen/e e per 60 anni, tutta la forza motrice dell'Adda, non soltanto per trazione ferroviaria ma ancht: per altri usi a favore di terzi: clausola che io ignoravo e che getta una luce ancora più viva su tutto il complesso dell'operazione. Nè vale il dire che la Società Adriatica, di fronte alla Casa Ganz si riserbava il diritto di prelazione pei suoi eventuali ulteriori bisogni; perocchè è evidente che, fatto il primo impianto, la Società non avrebbe tardato a concedere l'eccedente energia per altri ,tsi, senza attendere che l'Adriatica avesse maturato i suoi futuri progetti. Per certe imprese il tempo è moneta. L'obhligo poi fatto al Governo, in caso di riscatto, di subentrare alla Società concessionaria o subconcessionaria in tutti i diritti ed obblighi da questa assunti rispetto a terzi. equivaleva, nè più nè meno, che a paralizzare l'azione futura dello Stato e a rendergli onerosissimo il riscatto delle forze gratuitamente concesse. La Societa Ganz si affacciava cosi sul tappeto della C:onvenzione con una duplice corazza: coi canoni annui che le assicuravano, come è giusto, il frutto d.:11'impiego dei suoi capitali, e col diritto di concess:one ai terzi, che, in c:iso di successo, le avrebbero dischiuso una inestimabile fonte di guadagno, senza impiego di altri capitali; e nel caso poi di insuccesso, non solo l'avrebbero messa al coperto di ogni rischio, ma le avrebbero lasciato sempre, nel campo industriale, un ampio margine di lauti guadagni. Or diamo anche noi il benvenuto· al capitale estero, quando venga a portare il suo contributo al movimento economico del no tro paese, a stimolarne la ccncorrenza, a moltiplicarne le energie; ma dove sono in 6 iuoco gli interessi diretti dello Stato e quelli gent:rali della nazione, bisogna evitare che l' azione sua rivesta le torme dello sfruttamento e del monopolio. * Di fronte alla chiara dizione dell'art. 9 dello schema di contratto fra l'Adriatica e il Governo, e a tutto il conteHo della duplice Convenzione, a che si riducono le sottili disquisizioni con cui la Direzione delie Meridionali tentò nella Nuova Antologia di dimostrare che gl' interessi dello Stato non s:irebbero stati menomamcnte vincolati o compromessi? Quali vincoli maggiori di quelli che lo Stato s:irebbe andato :id assumere di fronte alla Società Adriatica e alla casa Ganz - quale che fosse per essere il risultato dell'esperimento? E come anebbe potuto svincolarsi da questa sottile maglia di seta e di acciaio, senza lasciarvi qualche lembo dei suo; muscoli e della sua borsa, che sono poi i muscoli e la borsa del popolo italiano? La semplice lettura del duplice schema di convenzione b:tsta a dimostrarlo: ogni commento sarebbe superfluo.

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