Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno II - n. 17 - 10 marzo 1897

1 l 340 RIVISTA POPOLAREDI POLIT,CALETTERE E SCIENZESOCIALI Art. 1. Una grande quantità de' beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o altre manimorte di qualsivoglia specie, che in tutto il territorio della repubblica sono o saranno posti sotto amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una o più famiglie del popolo sfornite di altri mezzi, che le riceveranno in e1,fiteusi libera e perpetua col solo peso di un discreto canone verso l'amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo redimibile dall'enfiteuta. Art. 2. Un regolamento pa1·ticolare specificherà distintamente il modo di procedere all' attuazione di questa salutare provvidenza. Art. 3. Sui fondi urbani altresì, della stessa provenienza e qualità, verranno prese analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo e meno dispendioso l'alloggio del povero. Art. 4. Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla co~.rua. dotazione .dal -0ulto, del _ministero pastorale dei parroci, e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in ne.tura, sia col prodotto ddle corrisponsioni enfiteutiche, sia con altri mezzi del pubblico, del provinciale e del municipale patrimonio. I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente della presente legge. 1.5 aprile 1.849. 11Triumvirato decreta: A.rt. 1. 06 ni famiglia povera, composta almeno di tre individui, av1•à a coltivazione una quantità di terra capace del lavoro di un paio di buoi, corrispondente ad un buon rubbio 1·.:imano,cioè due quadrati censuari, pari a metri quadrati ventimila. Art. 2. I vigneti saranno dati a coltura all'individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura. 27 aprile 1.849. (3) Considerando : Che intento continuo delle istituzioni repubblicane dev'essere un miglio-ramento progrdssivo nelle oondizioni economiche dei più.; Che il prezzo alto del sale reca offesa all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, alla mezzana e _piccola industria, ai commerci e alla salute del povero; Che il modo attuale di percezione dell'imposta sul sale concentra ingiustamente nelle mani di un solo affittuario tutti i benefici che il libero commercio di quella derrata procaccierebbe alla mezzana e piccola industria; Che ogni affitto delle rendite pubbliche, costituendo uno Sta.to nello Stato, equivale ad uno smembramento della sovranità, e accenna a una incapacità del governo d' amministrare da per sè stesso gli interessi sociali ; Il Triumvirato decreta : Art. 1. È abolito il dazio dei sali noto col nome di Amministrazione cointeressata. A1•t.2. La tassa sul sale di ogni genere è fissata ad un baiocco per libbra. romana.. Art. 3. Il 'friurnvirato provvederà, all'uopo mediante requisizione del materiale e delle scorte, ad assicurare che non venga interrotto il servizio pubblico. Art. 4. Il Triumvirato provvederà pure a che la esazione del dazio non sia d'impedimento alla libera produzione ed al libe1·0 commercio del sale. Le ragioni dell'attuale amministrazione saranno prese in considerazione pei compensi che fossero riconosciuti di diritto, dietro regolare e generale liquidazione, da operarsi da una commissione nominata dai rappresentanti del popolo. Il presente decreto avrà esecuzione dopo 24 ore dalla sua pubblicazione in ogni punto della repubblica. I ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, per ciò che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto. 1.5 aprile 1.849. (4) Considerando che i voti religiosi non costituiscono se. non una relazione mora.le tra la coscienza e Dio; Considerando che la società civile non può, quanto a sè stessa, intervenire coi suoi mezzi d'azione estrinseci e materiali nella sfera dei doveri spirituali; Considerando che la vita e le facoltà dell'uomo appartengono di diritto alla società e al paese in cui la provvidenza lo ha posto; Considerando che la società non può riconoscere p1·omesse irrevocabili che le involano e restringono in certi limiti la volontà e l'azione dell'uomo; Il Triumvirato decreta: La società non riconosce perpetuità di voti p!l.rticolari ai diffe1·enti ordini religiosi così detti regolari. È in facoltà d'ogni individuo, facente parte di un ordine religioso regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole all'osservanza delle quali s'era obbligato con voto enti-ando in religione. Lo stato protegge contro ogni opposizione o violenza le peraone che intendessero profittare del presente decreto. Lo stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie quei religiosi che vorranno colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno innalzato preghiere a Dio. Il _presente decreto verrà letto da un commissario governativo a tutti i religiosi riuniti in piena comunità nei rispettivi conventi. 27 aprile 1849. Ancora una volta torniamo a pregare vivamente tutti coloro che non abbiano pagato l'abbonamento, a volersi mettere in regola con l'Amministrazione. SpiCommissario oivipleerlaSioileisaullAeutonomie Regionali DISCORSO dell' on. Napoleone Oola.jannl alla Camera dei Deputati. Cent. 50. Dr. Napoleone Cola,janni, proprietarido,irettore-responsabile. Roma, Tip. Tiberina, Via de' Gigli d'Oro 16.

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