La Rivista Popolare - anno II - n. 13 - 16 luglio 1894

39 2 LA RIVISTA POPOLARE 111ani sui quali poteva esercitare le servitù di pascere, far legna, serninare, ecc. Quotizzati i demani e ricostituitisi i latifondi nelle inani dei ricchi, quelle servitù non fu più pern1esso di esercitarle. E così, ripetian10, poco tempo dopo le quotizzazioni, i proletari si trovarono più indigenti di pri1na. In diversi progetti di legge sui den1ani n1eridionali, sul miglioramento agrario della Sardegna, ecc., si è cercato di rin1ediare a tali inconvenienti, stabilendo divieto di vendere, ipotecare, ecc., per un certo numero di anni, le quote assegnate ai contadini; 1na dubitian10 assai che, con tali mezzi, si raggiunga l'intento. Abbia1no riferito quanto dispone, a questo proposito, il progetto per la Sicilia. Anche qui, per venti anni, gli enfiteuti non possono alienare, ipotecare, ecc., le loro quote; 111a, subito dopo, si amn1ette che il creditore possa esercitare azione giudiziale sulla quota e sui relati vi frutti, per debiti posteriori alla concessione enfiteutica. Inoltre, l'enfiteusi è affrancabile sen1pre, e soltanto nel caso si tratti di terre spettanti a privati, l'affrancazione può essere vietata per trenta anni. Si aggiunga che speciali facilitazioni per l'affrancazione dei canoni sono stabilite nella legge. A noi queste disposizioni se1nbrano poco opportune. Bisogna ricordarsi che le quote degli antichi de1nani n1eridionali sono passate nelle mani dei ricchi, in grandissin1a parte, accaparrate insensibilmente con prestiti usurai. Se, anche adesso, amn1ettete che la quota può essere espropriata per debiti posteriori alla concessione, ecco qua tr_ovata la strada per eludere la legge. Se amn1ettete l'affrancazione senza alcuna lin1itazione di tempo, e quindi anche subito dopo ottenuta la concessione, con1' è il caso di tutte le quote provenienti dai corpi 111orali, ecco un'altra via per arrivare allo stesso intento. BibliotecaGino Bianco

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