La Rivoluzione Liberale - anno III - n. 31 - 29 luglio 1924

di fronte alle furfanterie della casta dirigente ilt.aliana, egli mantenne il silenzio, coprendolo col velo patriottico, e allorchè confessa che pur sentendo l'insufficienza della ideologia repubblicana di fronte ai proble,.. mi della crisi contemporanea, egli rimase lo stesso nel Partito Repubblicano. Come sospetta. lo stesso Nenni, non è imvrobabile cho più spesso di quanto non si ereda, questa generosità cada nell'omertà e nel Lradimento, com'è avvenuto al Mussoli• ni che partito in guerra contro Giolitti e propugnatore dell'intervento italiano in favore della democrazia socialista., s'è trovalo senza Mperlo (e in ciò un'altra prova, o della sua scarsa d ialetlica, o della sua perfidia) ad essere l'istrumento maggiore del giolittismo e del neutralismo, nonchè l'uomo del cuore della reazione siderurgica, che in D'Annunzio ha trovalo l'esponente maggiore (anche esso forse inconscio) del suo interessato espansionismo. Non crediamo che il Nenni possa essere giudicato alla stessa stregua di Mussolini. Di minore sta.tura, egli ha. però in comune col forlivese il punto di partenza giacobino e lo stato d'animo. Entrambi figli del popolo si sono trovati chi da un punto chi da un altro a battere la stessa strada: chi per andare a sinistra, chi per andare a destra. Come Mussolini dall'insurrezionismo blanQU,ista.attraverso il patriottismo mazziniano sia potuto arrivare all'imperialismo ..... federzoniano, si sa ; non si sa invece come il Nenni si sia potuto fermare al socialismo, avendo creduto d'andare avanti, illusoriaw10nl.e credendo che l'esasperazione della sua sentimentalità di popolano dovuta. alle miserie della guerra, possa senz'altro egsere la ... lotta. di classe, e la conferma del mar• xismo I Invero, se questo st.alo d'animo, può mo!. lo servirci per la comprensione del bols-;e. vismo italiano degli anni 1920-21, non I,uò non confermarci la scarsa coltura del Nenni, e l' enorme differenza che per esempio passa tra lui e (prendiamo un nome qualunque) Graziadei o Gramsci, che al marxismo non sono arrivati per la via del sentimentalismo, ma per quella del raziocinio scientifico. Da questi ultimi, e specialmente da Gramsci, noi sappiamo che non verranno prediche moralistiche sulla cattiveria della borghesia, come è fata.le che vengano da Nenni, ma il riconoscimento, invece, che la borghesia, anzi, il capitalismo, ha il dovere di difendersi dagli atta.echi dell'esercito proletario, senza risparmi e senza scrupoli nell'impiego delle armi. Que~to riconoscimenlo che può anche sembrar cinico ai sentimentali che ancora non hanno misconosciuie. l'utilità dei paraventi legali.tari e democratici, è altamente morale, e il più adatto per preparare un 'aristocratica coscienza di classe nel proletariato. tjon è senza significati il fatto che questa verità sia· stata prima sentita da: un aristocratico di nascita qual'è il Graziadei, che da un plebeo qual'è il Nenni, poichè poLrebb'essere la dimostrazione che anche la rivoluzione tra i suoi reietti ed i suoi eletti, , come la vita, e come tutte le espressioni in cui si appalesano fatali le gerarchie. Per noi Pietro Nenni è la palmare dimostrazione dell'incapacità da parte dei plebeo romagnolo di poter far parte del maggio.re istituto sociale del proletariato: la classe ; vuoi per l'avita concezione piccolo-borghese (mazziniana e giacobina) ereditata dalla classe dirigente indigena, ma vuoi specialmente per la mancanza in Romagna di un superiore sviluppo capitalistico. Non abbiamo difficoltà a ripetere che il solo esperimento capitalistico e classista in Romagna è stato quello delle Cooperative ravennati, così ferocemente osteggiato, come è noto, da tutti quelli che del Nenni hanno la sentimentalità e del piccolo-borghese gli interessi, i repubblicani, a Ravenna, e dap• pertutto i piccoli proprietari, gli affittuari, i mezzadri ed i bottegai, e che il solo allora che ne capisse la portata rivoluzionaria fu 1.l riformista Antonio Graziadei, il quale, come nei Consigli di fabbrica del i919-20, vedeva in esse Cooperative i gangli della nuova civiltà socialista., e le teste di ponte avanzate contro l'esercito della borghesia. La funzione rivoluzionaria del Nenni in questa situazione si ridusse all'insurrezionismo. A. C. Il carattere critico doc1t:mentMio di q·uesta nostra collana di profili può cunseruarsi solo a p_atto di lasciare ai collaboratori la più gra.,Je libertà di giudizio, senza che la redazione debba inter,,.enire necessariamente a dir la sua qtWndo 'Vi sia disacco1·do. E questa dichiarazione -ualga una -uolta per tutte. Nello scorso numero cli Ri1Joluzione Liberale fu riportato un discorso dal qua.le parrebbe ri. oulta,re l'affermazione che il gjornale La Sta,m,pa non sia estraneo a.i capitali dell'industria !l""Otetta. Tale affennaz.ione è insussistente, non solo percbè il redattore economico della Stampa è il nostro amico e collaboratore Attilio Cabiati, uno dei più benemeriti combattenti del liberis;no, ma perchè il giornale del senatore Fras- .ati è notoriamente un 'azienda, atti~. LA RIVOLUZIONE LIIlERAL~ LA LEGGESULLA STAMPA ~'itKoslituz~ona1ità e la iuefficacia giuridica de1 ~ue decreti sulla st;impa emanati dal gover,, 0 fase1st.a sono evidenti. Xon si tratta però sollanto della iJJrostituzio11alità che travaglia, iu genere, lutti i decrc:tili~gge; i quali, tutti, sono frutto dell'usurpa1.1onc, da parte del potere esecutivo di un.a prerogativa che l'art. 3 <lello Statut~ riS<:rva soltanto al ]X>tere legisfoti,o, cioè alle due Ca111<!rce nl Re colletti vam.<:ntc; e, per tanto, dovrebbero essere dichiarati inefficaci dal potere giudi1...iado ogui volta che ledono un diritto civile o politico <lei cittadini, dato che, secondo gli art. 2, 4 e 5 della legge sul contenzioso ammiuistrativo, è appunto fwizione del potere giudiziario tutelare i diritti civili e politici dei cittadini anche contro gli atti del ]X>tere esecutivo, ed è suo obbligo <lare applicazione agli atti di tale potere solo in quanto siano confonni alle leggi. In piùi i due decreti in parola, banno alcune caratteristiche speciali, che li distinguono da tutti gli altri decreti-legge e che accentuano enormemente la violazione dell'ordine giuridico fondam~ntale insita nell'emanazione di qualun. que decreto.legge. 1° Lo Statuto prescrive letternlmento... (articolo 28) : la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Dunque, se<:oudo lo Statuto, -solo 1111a legge P11ò.definire gli abusi della libertà cli stampa, e stabilire lt: sanzioni relati\·e. Come del resto, in generale, secondo il vecchio principio sancito nell'art. 1° del codice penale, non occorre meno <li una legge per definire reato un fatto umano e per stabilire la pena relativa. Se bene 1 'autorità giudiziaria abbia, in massima, considerato insindacabili i11 sede rriucliziaria i decreti-legge, pure la Corte <li Ca.5sa7,i.one, con due sentenze <lei 30 dice1nbre 1922 e de1l' 1 r giugno 19231 ha ritenuto inefficaci k disposizioni dei decreti stessi quando siano dirette· a creare reati e comminare pene, ceusiderando che, per l 'ati. 1 del codice penale, ciò è ufficio riservato esclusivamente alla legge. A m.a.ggior ragione deve riconoscersi 1 'i11efficacia giw·idica dei du,e decreti sulla stampa, una volta che la stessa legge fon<lan1entale dello Stato italiano dichiara che reprimere gli a.busi della stampa è ufficio riservato esclusivamente alla legge. 2° Modificando 1 'istituto della geren.7...a,crcan_ do l'istituto della diffida, creando l'istituto del sequestro preventivo ad libit1t1n- del prefetto o di qualunque agente di polizia che il prefetto deleghi, creando l'istituto della soppressione, aà libitum sempre del prefetto, o sottraendo i reati d: stampa alla competen1.a dei giurati, i <lue de. creti, hanno modificato e abrogato le contrarie disposizioni dell'editto albertino, della · legge Sonnino sull'abolizione c].elsequestro preventivo, e del codice di procedura penale. Cioè, il Governo, emettendo i due decreti non solo ha invaso un campo esclttsivamente riservato al potere legislativo sei11.a possibilità di sostituzione, non solo ha agito in luogo del potere legislativo, ma ha agito co-ntro· il potere legislativo, cioè contro la 1Jolontà del potere legislativo, consacrata nell'editto albertino, nella legge Sonnino, e nel codice di procedura penale. Ed ha manomes.so l'art. 6 dello Statuto fondamentale, il quale espressamente vieta al Re, cioè al potere esecutivo, 11011 pure di rn.odifìcare o abrog.1re le leggi vigenti, ma anche di sospender11e l'osservanza per 1111 qualsiasi anche breYissimo periodo. 3,, La libertà di stampa - come diceva il preambolo de11' editto albe1i.i110 - è « la necessaria guarentigia delle istituzioui di ogni ben ordinato governo rappresentativo,, e il presidio cli tutte le altre libertà. Per ciò lo Statuto pose il principio: , la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi -., chiaran1ente significauclo che la legge non potesse co111unque menomare la libertà della stampa, ma potesse soltanto rep1imerne, cioè punirne gli abusi, nelle persone di coloro che li avessero commessi e dopo che li avessero commessi; come del r~to, era anche più chiaramente detto nell'art. II del proclama 8 febbraio 1848 contenente le , basi , clello Statuto. Quindi, secondo lo Statuto: li. bertà assoluta della stampa; repressione, ossia puuizioue, degli abusi della libertà consederati come. reati, nelle persone singole degli autoii e clopo che siano stati consumati. E' J?C!' questo che Cavour - il quale sapeva quello che di. ceva - 1·ispondt:va alle pressioni dell' Im.peratore <lei Francesi che, in Piemonte, sopprimere anche un solo giornale era un colpo <li stato. E, veramente, ciò sarebbe significativo sopp1imere, con la libertà cli stampa garentita dallo Statuto, anche e la necessaria guarentigia delle istituzioni rappresentative-. e, virtualmente, tutte le altre libertà. E' per questo che l'editto albertino qualificò reati e punl diversi fatti ben definiti; prescrisse l'osservanza di talune norme clirette a facilitare la scoperta e la prova di tali fatti; ma. non pose alcun limite preventivo alla libera manifestazione ciel pensiero per mezzo della stampa, e, se permise il sequestro, limitò al magistrato la facoltà di disporlo, nei soli cas.i in cui fosse stato commesso reato, e a conùizioue che entro le ventiquattro ore fosse iniziato il proe<edimento penale. E' per questo che l'istesso decreto Pelloux, dichiarato nullo dalla suprema m..rigistratura giudiziaria, non ponc.~a uerumcno es.so alcuna Iimilazim1e preventiva alla libertà cli stampa, e soltanto si studiava di colpile, cou sanzioni penali e civili, insieme col ge-r.eute, o iuverc di esso, gli autori e i cooperaton ci(•i r<'ati, e il proprict.1.rio dc) giornale e quello della tipografia. Che Y-' i du.e d~creti fascisti coDS<:nton.o il s,equestro o h diffida ad arbitrio del Prefetto o ùi chi per lui onche in assen.z:1 di ogni reato; e cousc11touo la sopprt:S5ione dtl giornale ad arbitrio del Prefetto dopo due diffide, anche in assenz .. 1 di ogni qualsiasi reato i si potranno versare fiaml di inchiostro, ma uon si potrà nascondere: che i due decreti abrogano l'art. 28 dello Statuto; sopprimono , la !U!CeS6aii.a gua.. rentigia, delle istituzionL rappresentati ve; pèr. petrauo - secondo il giudi1io del conte di Cavoru- - un vero e proprio co!JX>di Stato. Se la magistratura non è creata per legali?,_,.. :1.... are i colpi di Stato, ed ha invece, per testo della legge, l'obbligo di negare valore agli atti del potere esecutivo in quanto uon siano conformi alle leggi; i due decreti fascisti non dovrebbero trovare un solo giudice disposto ad applicarli. 4° 1-'cr altro, il potere giudiziario ha ritenuto che anche gli ordinari decreti-legge non possono essere in lutto sottratti al suo sindacato, o posso110 avere efficacia ,non incondizionatamente, ma solo in quanto: 1°) le ragioni <li urgenza di ciascnno ùi essi, addotte a giustifica della necessità transitoria di ,·iolare la costituzione per la conservazioue dello Stato, non risultino escluse da elementi intrinseci, come il notevole ritardo nella pubblicazione e nella esecuzione e il funzionamento, intanto, del pa.rlamento; 2°) il potere esecutivo abbia eflettivainente ottemperato all'obbligo di richiedere al potere le. gislati\·o la conversione in legge di ciascuno di essi, mostrai1do con ciò la volontà di rientra.ie ne\l'orbita. de11a costituzoine. E in tali sensi sono la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 16 novembre 1922 e quella del Tribunale di Roma del 26 gennaio 1923. : L'ammettere, diceva il Tribuna.le che malgra.do sia decorso quasi un anno ,dall 'einana.zione del decreto-legge, che rendeva esecutorio il trattato preliminare (con la Russia), sema che il r,otere del Parlamento sulla materia di quel provvedimento di urgenza sia stato ripristinato, pur essendo tale ripristino possibile - quel decreto deb9'a dai cittadini venire osservato come se esso fosse una legge, equivarrebbe a privare i cittadini stessi di quelle garanzie che le istituzioni ";genti hanno loro garentite e sanzionare indefinitamente un atto illeuittimo :a Ora il primo dei due decreti sulla 0 stampa: che poi costituisce la base del secondo, sarebbe st..1.to sa'n7,iouato dal Re il 15 luglio 1923, ma 11011 ftt nè eseguito nt' inse1ito nella raccolta delle leggi e dei. decreti, nè pubblicato -per circa un anno fino a.l 9 luglio 1924, uè fu presentato al Parlamento per la conversione in leaO"e quan- / tll.llue la possibilità di farlo non si;e ~ucata. Segni evidentissimi codesti che il decreto, quando fu approvato,,non era necessario per la conservazione dello Stato, e molto meuo era urgente. ,Donde l..'l sua nullità. La quale non può essere sn=ta per il fatto che il Consiglio dei Miuistd abbia nel luglio r924 deliberato di darvi esecuzione. Perchè tale deliberazione non può supplire le ragioni cli necessi tù e di urgenza che i fatti o il comporta. mento del Governo hanno dimostrato inesistenti quando il decreto fµ emesso e per tutto l'anno successivo, nè può supplire alla mancata present.1.z.ione del decreto stesso nl Parlamento per la conversione in legge. i\1entrc se, \·ice\·ersa, tale deliberazione si voglia considerare come espressione di ragioni di necessità e di urgenza manifestatesi nel luglio 1924; è evide11te che la situazione non cambia perchè la deliberazione medesima, come no~ asrebbe potuto dar vita, da sola, a un nuovo regio decreto, così non può, da sola, infondere al regio decreto del 13 luglio 1923 quella vita che esso llO'll ha mai avuto. Se, nel luglio 1924, si fossero determinate ragioni di oecessità e cli urgenza tali da imporre l'adozione, da tale data, di provvedimenti icleutici a quelli cscogit..:-iti un anno prima e rim..-isti lettera mo1ta; la valutazzione <lell'esiste1n,a di tali ragioni e dell'entità loro e dei provvedimenti necessari iu relazione ad esse, avrebbe dovuto essere fatta nel lugli◊' 1924 e non dal solo gabinetto, 111.-1 collettivamente dal gabinetto e dal ~ov1·ano che è il capo del potere esecutivo, e 11provvedimei1to, che ne fosse derivato 1 avrebbe dovuto essere WJ decreto reale, su proposta del ministro de11' interno in carica nel luglio 1924, sentito il Consiglio dei Ministri in carica nel lng-l'io 1924, con la data del luglio 1924, e firmato dal re in tale data. e dai ministri in carica in tale data. In ma.uca111,acli tale decreto, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, giuridicamente, non ~ nessun valore; e, dal lato politico e giuridico, m quanto tende a sostittùre il decreto reale mancante, rappresenta niente altro che un tentativo del gabinetto di usurpare la prerogativa della corona, dopo avere usurpato la pr~rogati va del potere legislativo. Giorni or sono, i capi della Corte di Cassazione hanno pubblicato nua sdegnosa protesta contro alcuni poco lusinghieri giudizi dati .Jl'e. stero sulla magistratura. italiana, cui si faceva ad<lebito di patire di forti distrazioni. Il govc-rno ha ora fornito al potere giudiziario un'occasione nuava e veramente magnifica per dimostrare che c-s,;o t all'altezza della u12 missione. M. TEDfcSCHI GRUPPI DELLA RIVOLUZIONE L BERALE Sono in formazione in tutt' Italia. Gll amici devono partecir,arvi intensamente e teni:rsi a contatto con la segrc.-teria centrale in Tarino vi.a XX Sett:embrc, &:,. r;li indirizzi loa,Ji ~ ora wno: Rk-cardo Bau.cr - via l'ace ro, Milano Cjiuseppe Sciartino - Mmm,ale Palenn» Edoardo Persico - \-ia (,. Pica, r8, Napoli ~e11o Rosselli - \-ia Giu&ti, 18, Firenze Alberto Perego - vi.a Osservam.1 2, Bologn., Arrlliln<lo Ca,·alli . Fa<:n.7,.a Santioo Caramella - Genova. In tutte le città devono S<JTgeregruppi prima del Congresso :Sazic,nale che si raccogUeri. in novembre. PIERO 60BETTI - Editare TORINO - Via XX Sel!embre, 60 Sono uscili: A. DI STASO PREGIUDIZI ECOK011ICI L. 6,00 t: na bella opera di economia popolace P. 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