RE NUDO - Anno VII - n. 46 - ottobre 1976

26 Droga . • p· OPOSTA.RADICALE Il testo :e la proposta di .legge, articolo per articolo . Le sostanze sottoposte a con– trollo sono classificate in 3 gruppi: GRUPPO A: tutte le sostanze incluse nell'elenco degli stupe– facenti. tranne quelle incluse nei gruppi B e C. GRUPPO 8: derivati dal! oppio. morfina e morfinòsimili. eroina; GRUPPO C: derivati dalla can– nabis. ART. Chiunque. non– tossicomane. acquista o detie– ne senza autorizzazione so– stanze incluse nell'elenco degli stupefacenti. in quantità non superiore a tre dosi massime (secondo 1a definizione della farmacopea ufficiale) ·destinate all'uso personale. è punito con la multa da L. 50.000 a L 100.000. La p':!na è della reclu– sione fino a tre anni se il quanti– tativo è superiore a tre dosi massime ma inferiore a 1O dosi massime ART. 2 - Il tossicomane che, avendo la possibilità di ricorre– re ad un centro di somministra– zione controllata. acquista o detiene senza autorizzazione · sostanze stupefacenti in quan– tità non superiore al fabbisogno di due giorni. valutato in rela– zione al suo stato di dipenden– za, è punito con la multa da L. 50.000 a L. 100.000. La pena è ·della reclusione fino a tre anni se il quantitativo è superiore al fabbisogno di due giorni ma in– feriore ·a quello di una settima– na. ART. 3 - I medici chirurghi e · veterinari che prescrivono so– stanze stupefacenti fuori dei casi indicati dalla scienza me– dica sono puniti a norma del– l'art 4. ART. 4 - Fuori dei casi prevrsti nei precedenti articoli, chiun– que, senza autorizzazione, act quisti, venda, ceda, esporti, im– porti, passi in transito, procuri ad altri o comunque detenga sostanze stupefacenti, è punito con la 1 .CÌ' e teca G. Anche Re Nudo è contro il proibizionismo della droga soprattut– to come deterrente contro il mercato nero, la piccola crimina– lità, e per impedire lo sviluppo incontrollato del fenomeno. (Leggi Re Nudo n. 41). Premesso questo vogliamo entrare nel merito di un paio di punti importanti che nel progetto di legge radicale andrebbero messi in discussione. · A proposito de la "SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI DROGA Al TOSSICOMANI". . La proposta radicale dice: L'applÌcfJ,zione operativa della· som– ministrazione controllata pone un problema pratico di difficile sowzione. Premesso che, sulla scritta dell'esèmpio britannico la somministrazione dovrebbe'avvenire esclusivamente in cen– tri sanitari istituzionali (e non presso privati), essa ... (V. testo legge). · Su Re Nudo n. 41 e qui lo ribadiamo, si insisteva sul concetto che a somministrare le dosi ai tos_sicomanifossero gli organis– mi di quartiere, magari coadiuvato da persone di fiducia del tos– sicomane. Qui aggiungiamo che al massimo potrebbero parte– cipare in questa fase del difficile contatto col tossicomane, per– sonale sanitario MA TOTALMENTE SGANCIATO da rapporti istituzionali. Quindi al massimo potrebbe avvenire un riconosci– mento da parte delle giunte comunali del potere popolare effet– tivo che gli organismi di quartiere (una specie di Centro Aiuto Drogati di quartiere) dove gli operatori di quartiere dovrebbero venire messi in.condizioni economiche sufficienti (affitti - rim– borsi spese - strumenti di lavoro) per non rendere precario an– che se principalmente basato sul volontariato questo difficile compito. Perché invece siamo totalmente contrari a "centri isti-· tuzionali sanitari". ISTITUZIONALI. Questo termine andrebbe chiarito ma è evidente che si delega a medici, psichiatri, psica– nalisti, assistenti sociali scelti dalle istituzioni (regioni, comune, provincia) e assegnati cioè soggetti ad un condizionamento per l'appunto di tipo istituzionale non ultimo lo stipendio, vale a dire il cclhdizionamento ecçinomico. Per questo abbiamo sottolinea– to l'aspetto importante della necessità del lavoro volontario alla base dei centri di quartiere. Da quando per l'appunto a livello istituzionale si p'arla ili centri per drogati abbiamo visto sia a Mi– lano che a Roma come studiosi progressisti come Madeddu lo– ro originarie impostazioni di lavoro sui "drogati". Ma anche sul secondo concetto quello del CENTRO SANITARIO c'è da discu– tere. Psichiatria Democratica ha già reso noto in un documento che è assurdo parlare di recupero medico o sanitario del "dro– gato". Alle stesse conclusioni sono arrivati diversi compagni "del C.A.D. di Milano e di altri situazioni. Inoltre il concetto di re– cupero sanitario, risente di una impostazione tipica dei riformi– sti che considerano il "drogato" come malato da "curare", mentre invece anche allo stadio della peggiore tossicomania, la medicina non può nulla.. )2Ì1 e la multa da L. 300.00Q awL:i multa da L. 300.000 a L. 100.000.000. Qualora i reati 5.000.000. previsti dal comma precedente Se le sostanze stupefacenti so– abbiano ad oggetto piccoli no vendute o comunque cedute quantitat:v ~ ""'l-'l I'! rlPl!n re- a minorenni. la pena è aumen- ART. 5 - In deroga agli artic li precedenti, chiunque, no 1- tossicomane, acquista o deti 1- ne senza autorizzazione sq– stanze appartenenti al Gruppb B in quantità non superiore allb dose massima, destinata all'~– so personale, è punito con la multa da L. 50.000 a L. 100.000. La pena è della reclu– sione fino a 3 anni se il quanti– tativo è superiore, ad una dose massima, ma inferiore a 5 do.si massime. ART .. 6 - In deroga agli articoli precedenti, e fuori dai casi pre– visti dagli articoli 2 e 5, chiun– que, senza autorizzazione, ac– quisti, venda, ceda, esporti, im– porti, passi in transito, procuri ad altri, o comunque detenga sostanze del Gruppo B, è punito con la reclusione da 7 a 25 anni e con la multa da L. 500.000 a L. 200.000.000. Qualora i reati previsti dal com– ma precedente abbiano ad og– getto piccoli quantitativi, la pe– na è della. reclusione da· 2 a 8 anni e della multa da L. 500.000 a L. 5.000.000. Se le sostanze sono vendute o comunque cedute a minorenni, la pena è aumentata. ART. 7 - In deroga agli articoli precedenti, non è punibile: a) colui chè detiene non in luo– go pubblico o aperto al pubblico quantitativi non superiori a 30 g. di sostanze del gruppo C, de– stinati all'uso personale; b) colui che distribuisce a per– sone maggiorenni, non a scopo di commercio e non in luogo pubblico, sostanze del gruppo C nella quantità necessaria al– l'uso immediato di chi le riceve; c) colui che in luogo pubblico o aperto al pubblico detiene quantitativi di sostanze del gruppo C non superiori a 3 g. destinati all'uso personale. ART. 8 - In deroga agli articoli precedenti, chiunque esporti, importi, passi in transito quanti– tativi non superiori a 30 g. di so– stanze del gruppo C destinati all'uso personale, è punito con la multa da L.. 100.000 a L. 1.000.000; è punito con la stes– sa pena colui che, in luogo pub– blico o aperto al pubblico, de– tiene quantitativi superiori a 3 g. ma non superiori a 30 g. di sostanze del gruppo C. e chiun-

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