RE NUDO - Anno VI - n. 37 - dicembre 1975
20 Compagno difenditi di Giovanni Cappelli È perfettamente errata l'opinione che la circolazione e il soggiorno degli stranieri in Italia sia un fatto che non ha nulla a che vedere con la legge italiana. Innanzitutto lo straniero ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che risale al 1931 ed è firmato da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso in Italia all'Autorità di P.S. per fare la dichiarazione di soggiorno. L'art. 261 del regolamento di P.S. chiarisce che in questa dichiarazione devono essere contenute un sacco di informazioni, tra le quali i motivi della venuta in Italia e la religione professata. Per chi va ad alloggiare in albergo normalmente questa dichiarazione viene fatta direttamente all'albergatore, così come accade ai posti di frontiera per chi arriva in treno, nave od aereo. Ma per chi arriva con mezzi propri se non si presenta al Commissa– riato entro i tre giorni, è previsto l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a L. 80.000, oltre al rischio dell'espul– sione. Fortunatamente ai posti di frontiera è sempre più raro che venga apposto il timbro di ingresso - almeno per chi entra con un passaporto del M.E.C. - e così, con un po' di prontezza di spirito, i furbi potrebbero cavarsela dicendo, all'eventuale controllo, di essere entrati. .. ieri. Gli italiani poi hanno l'obbligo di denunziare all'Autori– tà di P.S. sia un qualsiasi rapporto di lavoro con lo straniero - la legge parla di assunzione alle proprie dipendenze - sia di aver dato o di dare ospitalità ad uno straniero, anche se lo si fa gratuitamente e persino se si tratta di un parente. Naturalmente, se per malaugurate circostanze dovesse saltar fuori questo gravissimo reato di «ospitalità», non serve a niente cadere dalle nuvole e dire di ig □ orare - come in effetti tutti ignorano - questa assurda legge; l'unica salvezza è sempre quella di dichia- rare che l'ospitalità è cominciata il giorno prima; è quindi bene che l'amico straniero sia al corrente di questa legge perché non metta nei guai chi lo ospita con qualche dichiarazione troppo ingenua. Quanto al rischio incombente sullo straniero di essere espulso dallo Stato, la legge prevede tante e tanto inde– terminate possibilità che, in pratica, è da escludersi, nonostante le convenzioni internazionali, l'esistenza di un diritto per lo straniero a soggiornare in Italia. L'art. 150 del T.U. di P.S. concede al Ministro dell'Inter– no il potere di espellere qualsiasi straniero o perché condannato per qualche delitto (furto, droga e comunque qualsiasi reato per il quale è prevista la reclusione) o perché contravventore all'obbligo della dichiarazione di soggiorno per motivi di "ordine pubblico"· E chiaro come il riferimento a generici "motivi di ordine pubblico» consenta al Ministro una potestà prati– camente illimitata sullo straniero. L'articolo successivo, poi, stabilisce che, se lo straniero espulso rientra senza uno speciale permesso del Ministero dell'Interno, venga immediatamente arrestato e, dopo aver scontato una pena variabile fra i due e i sei mesi: nuovamente espulso. Infine la nuova legge sull'ordine pubblico riconosc~ lo stesso potere di espulsione nei confronti di tutti gli stranieri che non siano in grado di dimostrare le proprie fonti di sostentamento in Italia. Fonti di sostentamento che possono consistere in un rapporto di lavoro solo se si è muniti del regolare permesso di lavoro. Per chi viene colto a lavorare in Italia senza il permesso c'è l'immediata espulsione e la pratica per ottenere l'autorizzazione al lavoro può essere espletata solo nei rispettivi paesi tramite il Consolato italiano. Da tutto ciò consegue che gli unici stranieri che posso– no circolare tranquillamente in Italia sono quelli pieni di traveller's cheque e che girano di albergo in albergo. Per gli altri c'è sempre il· ricatto della provocazione e della espulsione. E contro questo ricatto non c'è che la vigilanza e la tranquillità che i sistemi di informazione del potere non sono poi così perfetti come apparrebbero. UA/29850 DITTY GRITTY DIRTBADD dream Ln ® 01/CHI UnlTEOARTI/TI DISTRIBUZIONE MESSAGGERIE MUSICALI - MILANO
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